Ordinanza n. 395/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale recante il divieto generalizzato di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere del litorale comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’art. 4, comma o), dell’ordinanza comunale adottata il 5 giugno 2026, nella parte in cui vieta in modo generalizzato di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale sulle spiagge libere dell’intero litorale comunale, anche quando l’animale sia munito di museruola o guinzaglio. Il Comune non si è costituito in giudizio. Il testo dell’ordinanza cautelare non specifica i singoli motivi di ricorso dedotti, ma dà atto della ritenuta sussistenza del fumus boni iuris, anche alla luce di precedenti pronunce dello stesso Tribunale, e del periculum in mora connesso allo svolgimento della stagione balneare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus è stato ravvisato anche alla luce di due precedenti pronunce dello stesso Tribunale relative a divieti analoghi; il periculum è stato collegato alla stagione balneare in corso, durante la quale l’efficacia del divieto avrebbe prodotto effetti immediati. La domanda cautelare è stata quindi accolta e l’efficacia della disposizione impugnata è stata sospesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dall’art. 55 c.p.a.; il Tribunale ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris, inteso come ragionevole fondatezza delle censure, e del periculum in mora, consistente nel rischio di un pregiudizio grave e immediato derivante dall’esecuzione dell’atto.
- La concreta attualità degli effetti di un divieto amministrativo durante una stagione balneare può integrare il periculum in mora quando l’esecuzione immediata della misura incida sulle situazioni giuridiche tutelate prima della definizione del giudizio di merito.
- La sussistenza del fumus boni iuris può essere valutata anche alla luce di precedenti pronunce dello stesso giudice relative a misure amministrative analoghe.
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