Sentenza n. 2540/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022 pubblicato in G.U. il 15.09.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15.06.2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell'aziende del servizio sanitario nazionale; - della circolare del Ministero della Salute del 29.07.2019 n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022 pubblicato in G.U. il 26.10.2022, recante l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19.02.2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici e altro; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21.04.2016, avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici e altro; - dell'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; - dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti; MOTIVI AGGIUNTI del 25.01.2023 altresì: - della determinazione della Regione Toscana Direzione Sanità Welfare e Coesione sociale n. 24681 del 14.12.2022 che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 e l'elenco di riepilogo di tali anni da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'Estar ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - della comunicazione di avvio del procedimento dell’11/14 novembre 2022; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 25.01.2023 altresì: - della determinazione del Dipartimento Promozione Salute e Benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano indicati nell'Allegato A e B riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; nonché ogni altra parte della citata determinazione; - delle delibere delle singole aziende sanitarie/ospedaliere del SSR ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; MOTIVI AGGIUNTI del 29.03.2023 altresì: della determinazione del Dipartimento Promozione Salute e Benessere animale della Regione Puglia n.1 dell’8.2.2023, che sostituisce la determinazione n. 10 del 12.12.2022, già impugnata, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici i nuovi oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano indicati nell'Allegato A e B riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; nonché ogni altra parte della citata determinazione; - delle delibere delle singole aziende sanitarie/ospedaliere del SSR ivi richiamate, incluse gli atti di rettifica della ASL Brindisi n. 255 del 2.2.2023 e ASL Lecce n. 134 del 3.2.2023, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, linee guida ministeriali e provvedimenti regionali di individuazione delle aziende soggette al payback e dei relativi importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e gli atti presupposti e connessi, deducendo, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale e la retroattività della disciplina del payback sui dispositivi medici, con lesione dell'affidamento nella stabilità dei rapporti giuridici e violazione dei principi europei in materia di libera circolazione delle merci, concorrenza, competitività e ricerca. In secondo luogo, ha lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la certificazione dello sforamento si sarebbe limitata a riportare dati numerici senza spiegare adeguatamente il metodo di calcolo degli importi e senza assicurare un adeguato contraddittorio endoprocedimentale. In terzo luogo, ha censurato l'insufficienza delle linee guida ministeriali nel disciplinare l'attività successiva delle Regioni. Con i motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti della Regione Toscana e della Regione Puglia, nonché gli atti degli enti del servizio sanitario regionale, deducendo vizi derivati dagli atti ministeriali e vizi propri, tra cui omessa comunicazione di avvio del procedimento, carenza di trasparenza sui dati utilizzati ed errori di calcolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto infondate le censure relative alla retroattività, all'affidamento e alla compatibilità costituzionale della disciplina, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e n. 139 del 2024. Secondo il giudice, l'obbligo di ripiano era conoscibile nei suoi tratti essenziali già dal 2015; la disciplina successiva del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligazione. È stata esclusa anche la violazione del diritto dell'Unione, poiché il tetto alla spesa pubblica per dispositivi medici non limita l'accesso degli operatori europei al mercato italiano né costituisce una restrizione quantitativa alle importazioni. Il motivo relativo al difetto di motivazione e di istruttoria è stato respinto perché il decreto del 6 luglio 2022 riportava con precisione i dati dello scostamento e la ricorrente non aveva denunciato errori o inesattezze nella certificazione; il dato numerico è stato ritenuto autoesplicativo e non necessitante di confronto endoprocedimentale. È stata inoltre ritenuta meramente assertiva la censura sull'insufficienza delle linee guida. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali, infatti, svolgono attività meramente tecnico-contabile e riepilogativa, interamente vincolata dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo. La controversia relativa alla correttezza del calcolo della quota dovuta riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione ordinaria. È stata dichiarata la translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale e ha originariamente posto il relativo ripiano a carico della Regione.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il payback dei dispositivi medici, individuando soggetti obbligati, percentuali di ripiano, criteri di calcolo, procedura di certificazione e compiti delle Regioni nell'individuazione delle aziende e degli importi dovuti.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha previsto che il superamento del tetto fosse rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto ministeriale.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, rendendo operative le procedure per l'individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo statale e previsto, secondo la disciplina richiamata, una riduzione della quota di ripiano a carico delle imprese fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Ha previsto una definizione agevolata degli obblighi di payback mediante pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali, con estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali, secondo le condizioni di legge.
art. 23 Cost.
La disciplina del payback, qualificata come contributo di solidarietà, rispetta la riserva di legge poiché individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali della procedura.
art. 41 Cost.
Il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018 è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 34 TFUE
Non risulta violato, poiché il tetto alla spesa pubblica per dispositivi medici non limita l'accesso degli operatori europei al mercato italiano.
art. 35 TFUE
Non risulta violato per l'assenza di un nesso concreto tra il payback e una restrizione quantitativa alle importazioni.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata dal giudice amministrativo estranea alla propria giurisdizione, entro il termine perentorio indicato nella sentenza.
art. 133 c.p.a.
Il riparto è stato valutato escludendo una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattiva in senso costituzionalmente vietato quando la normativa successiva si limita a rendere operative procedure già previste da una disciplina sostanziale conoscibile dagli operatori fin dall'epoca delle forniture.
- Il meccanismo del payback dei dispositivi medici costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico, purché la legge individui i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali per la sua determinazione.
- La fissazione di un tetto alla spesa pubblica per l'acquisto di dispositivi medici, non impedendo agli operatori europei l'accesso al mercato italiano, non costituisce di per sé una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi degli artt. 34 e 35 TFUE.
- Quando la certificazione dello sforamento del tetto di spesa riporta con precisione i dati contabili rilevanti e non siano dedotti errori o inesattezze concrete, la mera contestazione dell'assenza di ulteriori spiegazioni metodologiche o di contraddittorio non dimostra un difetto di motivazione o di istruttoria.
- I provvedimenti regionali che, nell'attuazione del payback, si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende e calcolare matematicamente le quote secondo criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali non costituiscono esercizio di potere autoritativo. Le controversie sul corretto calcolo dell'importo dovuto riguardano diritti soggettivi patrimoniali e appartengono alla giurisdizione ordinaria.
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