Cassazione Penale, Sentenza n. 10080/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Catania del 7 maggio 2025 con cui, ritenuto un errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 2853/1996 emessa dalla Pretura di Catania, il Giudice ha corretto l'errore e ha ordinato la demolizione delle opere abusive con rimessione in pristino dello stato dei luoghi. I ricorsi per cassazione sono fondati su due motivi processuali: (1) la correzione dell'errore materiale è stata disposta nell'ambito di un incidente di esecuzione promosso dal Pubblico Ministero e (2) il provvedimento è stato adottato de plano, senza seguire le condizioni procedurali previste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che la correzione dell'errore materiale, nell'ambito dell'incidente di esecuzione promosso dal Pubblico Ministero, non poteva essere eseguita de plano. La Corte ha richiamato i limiti dell'art. 666, comma 2, c.p.p. (procedura de plano) e ha stabilito che tale procedura si applica solo alle richieste manifestamente infondate per difetto delle condizioni di legge o quando la richiesta è meramente reiterativa. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per i provvedimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
art. 666, comma 2, c.p.p.
La Corte interpreta l'art. 666, comma 2, come norma che consente la decisione de plano solo per richieste manifestamente infondate (per difetto delle condizioni di legge) o per richieste meramente reiterative; non autorizza la correzione de plano di errori materiali che comportino l'adozione di provvedimenti sostanziali quali l'ordine di demolizione adottato nel caso concreto
Massime di principio
- La correzione di un 'errore materiale' disposta in sede di incidente di esecuzione non può essere fatta de plano se la rettifica comporta l'adozione di un provvedimento sostanziale o modifica effetti rilevanti della decisione originaria.
- L'art. 666, comma 2, c.p.p. va interpretato restrittivamente: la procedura de plano è ammessa soltanto per richieste manifestamente infondate o ripetitive e non per decisioni che richiedono valutazioni sostanziali o contraddittorie.
- Se la correzione contestata incide su posizioni di terzi o su obblighi concreti (es. ordine di demolizione), il giudice deve seguire la procedura ordinaria, garantendo il contraddittorio e le garanzie processuali, o rimettere la questione all'organo competente.
- In caso di decisione de plano errata, la Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per riesame e per le conseguenti determinazioni procedurali e sostanziali.
- Per evitare annullamenti, il pubblico ministero e il giudice devono valutare preliminarmente se la richiesta di correzione riguardi un mero errore materiale (correggibile con intervento limitato) oppure se comporti modifiche sostanziali che impongono un procedimento con contraddittorio.
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