Sentenza del 23/01/2023 n. 1946 - Corte di Cassazione
Sanzioni amministrative - Dimostrazione dello stato di "cartiera" della società emittente la fatturazione - Prova dell'inesistenza oggettiva - Legittimità prove presuntive - sussiste -D.l 296/2003 inapplicabilità- responsabilità illecito persona fisica -applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. impugnava la sentenza della CTR Lombardia che, confermando l'avviso d'accertamento, lo aveva ritenuto amministratore di fatto della VMC Trading Srl e lo aveva condannato, in via solidale con la società, al pagamento di sanzioni amministrative (circa Euro 14.504.982,98) per fatturazione e frodi carosello. Il ricorso contestava in particolare l'applicazione dell'art. 7 del D.L. 269/2003 (che pone le sanzioni a carico della persona giuridica), la motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto e la mancata prova della fittizietà della società a valle che riceveva fatture soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che, al di fuori dei casi di società "cartiera" la deroga di cui all'art. 7 D.L. 269/2003 non opera se non sussistono riscontri probatori, anche presuntivi, idonei a escludere la vitalità della società e a dimostrarne la strumentalità alle finalità illecite dell'amministratore di fatto. Nel caso concreto la sentenza impugnata non aveva fornito elementi oggettivi sufficienti per convincere della fittizietà della società ricevente e risultava contraddittoria l'irrogazione delle sanzioni in via solidale con la società stessa. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame. Sono stati assorbiti gli altri motivi; il giudice di legittimità ha altresì disposto la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
La norma pone in principio la responsabilità pecuniaria esclusiva della persona giuridica; tuttavia la Corte interpreta che tale deroga al principio personalistico non opera quando la società è una mera fictio o "cartiera" utilizzata dall'amministratore per ottenere vantaggi illeciti: in tal caso va ricondotta la sanzione alla persona fisica autore dell'illecito.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 9 e 11
Richiamate in tema di compatibilità con l'art. 7: l'impianto previgente prevedeva talora obbligo solidale dell'ente e dell'autore materiale; la Corte segnala che l'applicazione dell'art. 7 non esclude comunque la possibilità, nelle ipotesi di società fittizia, di responsabilità diretta della persona fisica, purché provata la strumentalità della società.
Preleggi, art. 12
Rilevata nella discussione interpretativa: la Corte richiama il principio interpretativo secondo cui l'interpretazione della norma deve tener conto del sistema e della ratio, non solo del dato letterale, specie rispetto alle conseguenze della deroga introdotta dall'art. 7.
Massime di principio
- Il principio generale è che le sanzioni amministrative tributarie colpiscono la persona fisica autrice dell'illecito, salvo la deroga dell'art. 7 D.L. 269/2003 che le pone a carico della persona giuridica quando essa sia il concreto beneficiario delle violazioni poste in essere dai suoi organi.
- Per far valere l'eccezione all'art. 7 (cioè per rimettere la sanzione sul piano della persona fisica), non basta dimostrare il coinvolgimento della società in operazioni soggettivamente inesistenti: è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, che dimostrino la fittizietà o la strumentalità della società rispetto all'illecito (assenza di struttura, locali, personale, attività economica effettiva, incameramento dei proventi, ecc.).
- Nei casi di società "cartiera" di cui sia provata l'inesistenza o la mera funzione di schermo, opera la responsabilità diretta della persona fisica; viceversa, se la società ha vitalità e opera anche se coinvolta in fatturazioni inesistenti, permane l'applicabilità dell'art. 7 e la sanzione colpisce la società.
- L'irrogazione di sanzioni in via solidale alla società e all'amministratore di fatto è logicamente incongruente se si sostiene la fittizietà assoluta della società: chi agisca nella prospettiva di dimostrare la fictio non può poi ritenere coesistente la società quale soggetto passivo solidale senza adeguata motivazione probatoria.
- In sede di contenzioso il giudice deve motivare in modo puntuale la ricostruzione fattuale che giustifica il superamento dell'art. 7, indicando i riscontri oggettivi e le presunzioni concrete che portano a ritenere la società mero paravento.
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