Sentenza n. 956/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 16 ottobre 2024 n. 207.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 16 ottobre 2024 n. 207, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico oggetto della controversia. Il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato contestazioni nel merito e non ha dato esecuzione al titolo entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In rito, il Collegio ha esaminato il difetto della procura speciale rilevato con precedente ordinanza e ha ritenuto ammissibile il nuovo mandato depositato dalla ricorrente, considerando che la procura originaria era stata rilasciata prima della successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria richiamata in sentenza sull'insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito della somma corrispondente alle annualità riconosciute dal titolo giudiziale. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un ulteriore termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della ricorrente, il Collegio ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato entro il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del comando giudiziale entro un termine assegnato, individuando puntualmente gli adempimenti dovuti.
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell'amministrazione giustifica la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione qualora l'inottemperanza prosegua oltre il termine fissato dal giudice.
- Su richiesta della parte vittoriosa e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la decorrenza e la cessazione della penalità devono essere determinate in relazione al termine assegnato per l'esecuzione e all'effettivo adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
- Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di un obbligo pecuniario o di facere imposto da una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia passato in giudicato e l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
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