Sentenza n. 2630/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio dell'ASP che, ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, aveva modificato il giudizio del medico competente dichiarando il lavoratore idoneo alla mansione di C-Network con limitazioni, tra cui il divieto di attività all'esterno e di lavori in quota o su scale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società datrice di lavoro ha impugnato il provvedimento dell'ASP adottato sul ricorso del lavoratore avverso il giudizio del medico competente in ordine all'idoneità alla mansione specifica. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà tra il giudizio di idoneità e l'ampiezza delle limitazioni imposte, nonché l'indeterminatezza e la sproporzione delle limitazioni stesse. La Regione Siciliana ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'ASP e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'ha accolta. La giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale, considerando la natura della posizione giuridica dedotta e il contenuto effettivo della controversia, indipendentemente dalla forma dell'atto impugnato e dalla qualificazione formale delle censure. Il giudizio dell'organo di vigilanza previsto dall'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 non costituisce esercizio di un potere amministrativo autoritativo incidente su interessi legittimi, ma un accertamento sanitario destinato a incidere sul contenuto della prestazione lavorativa, sul potere organizzativo del datore di lavoro e sugli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. La controversia riguarda quindi diritti e obblighi nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, non una relazione di potestà-soggezione con la pubblica amministrazione. Anche le censure di difetto di istruttoria, motivazione, travisamento, contraddittorietà e sproporzione investono sostanzialmente la correttezza dell'accertamento sanitario e l'adeguatezza delle limitazioni lavorative. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro quale giudice munito di giurisdizione e con possibilità di riproposizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 9, d.lgs. n. 81/2008
L'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008 consente di ricorrere all'organo di vigilanza territorialmente competente avverso il giudizio del medico competente sull'idoneità del lavoratore alla mansione specifica, attribuendogli il potere di confermarlo, modificarlo o revocarlo.
La disposizione è qualificata come norma di relazione e non come norma di azione: il giudizio dell'organo di vigilanza è un accertamento sanitario che definisce effetti sul rapporto di lavoro privatistico, senza esercizio di un potere autoritativo amministrativo.
art. 409, primo comma, n. 1, c.p.c.
La controversia sull'idoneità del lavoratore alla mansione specifica e sugli effetti dell'accertamento sanitario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- La controversia relativa al giudizio dell'organo di vigilanza sull'idoneità del lavoratore alla mansione specifica, adottato ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché l'accertamento incide su diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro privatistico.
- Il giudizio dell'organo di vigilanza sull'idoneità lavorativa non costituisce esercizio di un potere amministrativo autoritativo preordinato alla cura di un interesse pubblico, ma un accertamento sanitario tecnicamente qualificato che delimita la prestazione esigibile dal lavoratore e il potere organizzativo del datore di lavoro.
- La provenienza dell'atto da un'azienda sanitaria pubblica e la sua formale impugnazione mediante azione di annullamento non radicano, di per sé, la giurisdizione amministrativa; occorre verificare la natura sostanziale della posizione giuridica dedotta e l'effettivo contenuto della controversia.
- La qualificazione delle censure come difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà o sproporzione non determina la giurisdizione amministrativa quando tali doglianze riguardano sostanzialmente la correttezza dell'accertamento sanitario e l'adeguatezza delle limitazioni imposte alla prestazione lavorativa.
- In materia di riparto di giurisdizione, il petitum sostanziale va individuato in base alla natura della posizione giuridica dedotta e al contenuto effettivo della controversia, indipendentemente dalla forma dell'atto impugnato e dalla qualificazione formale dei motivi.
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