Cassazione Penale, Sentenza n. 36927/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma delle condanne per plurimi reati di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e per tentata estorsione connessa a reati in materia di armi, sollevando: (i) omessa e insufficiente motivazione con riguardo all'uso esclusivo di conversazioni intercettate (la cosiddetta "droga parlata") senza adeguati elementi oggettivi di riscontro, con richiesta di motivazione rafforzata circa l'attribuzione delle conversazioni, la decodifica del linguaggio, le quantità/qualità della sostanza e la realizzazione delle singole cessioni; denuncia di un'inammissibile inversione dell'onere della prova; (ii) omessa motivazione circa i capi relativi al tentativo di estorsione e agli elementi che avrebbero dimostrato l'acquisto dell'arma o il ruolo di mandante del De Falco; (iii) vizio nella determinazione delle pene e nell'applicazione dell'art. 81 c.p. (individuazione non motivata del reato più grave e aumento della pena sproporzionato); (iv) mancato riconoscimento della continuazione con reati oggetto di sentenza straniera (Birmingham Crown Court), contestando il principio secondo cui il riconoscimento non potrebbe impedire l'applicazione della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le motivazioni del giudice di primo grado e della Corte d'appello costituiscano un unico corpo argomentativo e che il ricorrente non abbia confrontato in modo puntuale e critico entrambe le decisioni. Sul tema delle intercettazioni, i giudici hanno considerato non soltanto le conversazioni ma anche sequestri di ingenti quantitativi di cocaina, servizi di osservazione, localizationi satellitari e collocamento delle utenze, elementi che hanno corroborato la ricostruzione accusatoria. L'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto riservata al merito. Quanto all'estorsione e alle armi, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei numerosi dialoghi che dimostrerebbero la partecipazione del De Falco (inclusi spostamenti per l'acquisto e trasporto dell'arma e la sua presenza nei passaggi rilevanti). Sulla quantificazione degli aumenti di pena ex art. 81 c.p. è stato confermato che il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento; per aumenti modesti non è necessaria una motivazione dettagliata. Infine la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui non è operabile la continuazione fra reato giudicato in Italia e reato oggetto di sentenza straniera riconosciuta in Italia. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la condanna di merito (10 anni di reclusione e 34.000 euro di multa, più spese) è rimasta efficace e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma a presidio dei reati in materia di stupefacenti; nella fattispecie i giudici hanno ritenuto provati più episodi di detenzione e cessione di cocaina sulla base di intercettazioni integrate da sequestri e attività investigative
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regola che impone particolare attenzione nella valutazione delle sole dichiarazioni intercettate; la Corte ha ritenuto rispettata questa cautela poiché le intercettazioni sono state valutate insieme ad elementi di riscontro oggettivi
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata come fondamento tecnico del ricorso per cassazione formulato dal difensore
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione e dell'aumento di pena: la Corte ha confermato il principio secondo cui la motivazione sull'incremento sanzionatorio deve essere più dettagliata quanto maggiore è l'aumento; per aumenti modesti non è richiesta motivazione analitica
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che, quando la pena è prossima ai minimi edittali, il parametro valutativo va desunto dal complesso argomentativo della sentenza
art. 12 cod. pen.
Prevede le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non comprenda il vincolo per l'applicazione della continuazione ex art. 81 c.p.
d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, art. 3
Ricezione delle norme applicabili alle sentenze penali emesse da Stati UE; richiamato in relazione ai limiti del riconoscimento della continuazione con sentenze straniere
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di impugnazione relativo al vizio di motivazione: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità che non consente una rivalutazione completa del merito
art. 132 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena; richiamato per sostenere che il giudice ha ampia discrezionalità anche nella modulazione degli aumenti per continuazione, entro i limiti di legge
Massime di principio
- Quando le condanne si basano su conversazioni intercettate, il giudice deve valutare le intercettazioni alla luce di ogni elemento di riscontro oggettivo (sequestri, pedinamenti, localizzazioni, osservazioni); l'assenza di un unico elemento materiale non impedisce la condanna se il quadro probatorio complessivo è coerente
- L'interpretazione di linguaggio cifrato o criptico nelle intercettazioni è valutazione di fatto riservata al merito e difficilmente sindacabile in sede di cassazione se la lettura è logicamente motivata rispetto alle massime di esperienza
- Il ricorrente in cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di entrambi i gradi di merito quando è presente una doppia conforme, altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato aspecifico o inammissibile
- Sull'aumento di pena per continuazione ex art. 81 c.p., il livello di dettaglio della motivazione richiesto varia in base all'entità dell'aumento: per aumenti modesti la motivazione può essere più sintetica; per aumenti significativi serve motivazione analitica
- La continuazione fra reato giudicato in Italia e reato oggetto di una sentenza straniera riconosciuta in Italia non è generalmente operabile: il riconoscimento della sentenza straniera non comporta automaticamente l'applicazione del vincolo di continuazione previsto dall'ordinamento interno
- In sede difensiva, per contrastare valutazioni fondate su intercettazioni, è essenziale proporre e motivare alternative ricostruttive concrete e confrontarsi in modo specifico con tutti gli elementi di fatto indicati nei provvedimenti di merito
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