Cassazione Penale, Sentenza n. 29643/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per lesioni aggravate in danno di Vincenzo Farmaco. I motivi: (1) nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello (notificato tardivamente al ricorrente il 4/05/2022, oltre il termine per chiedere la trattazione orale), con riferimento agli artt. 177, 178, 601 c.p.p. e art. 23 d.l. n.149/2020; (2) vizio di motivazione e valutazione della prova (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), in particolare sulla compatibilità delle lesioni con l'uso del martello e sull'attendibilità della teste Samantha Stazi; (3) omessa o insufficiente motivazione circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva (art. 62-bis c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che la nullità sia di natura relativa/intermedia e si sia sanata per la partecipazione al giudizio di appello del difensore dell'imputato senza tempestiva eccezione; inoltre, il difensore aveva ricevuto la notifica e non ha agito per ottenere la trattazione orale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di una "doppia conforme": la sentenza di appello si salda con quella di primo grado e non emergono vizi di manifesta illogicità nella valutazione delle prove, perciò la Corte di legittimità non può ri-valutare i fatti. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata sul peso della recidiva e sulla valutazione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
Articola i motivi di ricorso in cassazione: lett. c) per vizi procedurali e lett. e) per vizio di motivazione; la Corte ha applicato tali criteri per delimitare la sindacabilità delle censure in sede di legittimità
art. 601 cod. proc. pen.
Regola la citazione a giudizio e i termini per la comparizione; la Corte ha richiamato il termine a comparire e qualificato la violazione come nullità relativa/intermedia
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede il termine di comparizione (venti giorni) la cui violazione comporta nullità relativa sanabile se non tempestivamente eccepita
art. 491 cod. proc. pen.
Termine per eccepire la nullità relativa nel corso del processo; la mancata eccezione da parte del difensore ha determinato la sanatoria
art. 177 e 178 cod. proc. pen.
Norme sul rito e sulle formalità dell'appello; richiamate nella censura sulla regolarità del procedimento notificatorio ma valutate alla luce della sanatoria
art. 23 D.L. n. 149/2020
Norma emergenziale richiamata dal ricorrente in relazione ai termini e modalità processuali; la Corte non ha ritenuto che modificasse l'esito della questione sulla notificazione e sulla sanatoria
art. 583, 585 comma 2 n.2 c.p. e art. 530 c.p.p.
Norme relative al reato contestato (lesioni) e all'onere della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione delle decisioni di merito congrua e non manifestamente illogica
art. 62-bis c.p.
Disciplina della recidiva e sua incidenza sul trattamento sanzionatorio; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente perché le attenuanti generiche non prevalevano sulla recidiva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per i limiti dell'enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorrente ha rispettato i limiti ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili
Massime di principio
- La violazione dei termini di notifica che determina una nullità relativa/intermedia si sanifica se il difensore partecipa al giudizio senza sollevare tempestiva eccezione: la mancata obiezione equivale a rinuncia alla nullità
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sui fatti quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordi (c.d. doppia conforme): la Corte di legittimità controlla vizi di diritto e manifesta illogicità, non rivaluta il quadro probatorio
- Le censure di motivazione devono riferirsi a carenze strutturali o a contraddizioni manifeste nella motivazione delle decisioni di merito; argomentazioni difensive che chiedono una diversa rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili
- Sul piano sanzionatorio, il giudice deve motivare la valutazione della recidiva e il bilanciamento con le attenuanti generiche; una motivazione congrua sul profilo della pericolosità sociale e precedenti può legittimare il non riconoscimento della prevalenza delle attenuanti
- Il difensore, se informato tempestivamente della notifica, ha l'onere di attivarsi per tutelare i diritti processuali del cliente (es. richiedere la trattazione orale); la mancata comunicazione interna tra difensore e assistito non sempre esenta dalla perdita del diritto se il difensore ha ricevuto regolare notifica
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