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Sentenza

Sentenza n. 2978/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 970 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.03.2023.

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per complessivi € 2.500,00, oltre alle spese di lite. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, ha chiesto l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa, conferita su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non individuava né il provvedimento del giudice ordinario da eseguire né la parte resistente e si limitava a riferimenti generici al giudizio davanti al TAR Lombardia. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Il TAR ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale contenente gli elementi necessari a individuare l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura generica può ritenersi collegata al ricorso, con conseguente assorbimento del requisito di specialità, quando sia materialmente apposta in calce o a margine dell'atto in un contesto documentale unitario; tale eccezione non è stata estesa al caso di procura cartacea separata, digitalizzata e allegata telematicamente a un ricorso nativo digitale. La mera allegazione informatica non dimostra né la consapevolezza della parte circa il contenuto dello specifico ricorso né l'anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione dell'atto. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità esistente al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria del 2 ottobre 2025 n. 11 avrebbe confermato un indirizzo già esistente e il ricorso era stato notificato successivamente a tale pronuncia. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'adozione dell'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato a interloquire. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, idonea a individuare la controversia, le parti e l'autorità davanti alla quale il ricorso è proposto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sulla regolarizzazione della rappresentanza processuale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione dei difetti di rappresentanza non è stata ritenuta applicabile al vizio originario di mancanza della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente eccezionalmente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; tali presupposti sono stati esclusi.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per evidenziare la generalizzata necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l'equiparazione telematica alla procura apposta in calce, ma non elimina, secondo il TAR, la necessità che la procura separata contenga elementi specifici sull'oggetto della controversia.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario di cui era stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria adita; una procura meramente generica, separata dal ricorso e priva di tali elementi, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura generica può beneficiare dell'assorbimento del requisito di specialità quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso in un contesto documentale unitario; la mera allegazione telematica di una copia informatica di una procura cartacea separata non produce automaticamente il medesimo effetto.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sola allegazione della procura alla PEC di notifica o alla busta telematica di deposito non dimostra necessariamente tale anteriorità o contestualità.
  • La mancanza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile per il rinvio dell'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile può essere riconosciuto soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistano già indirizzi interpretativi utili e la parte abbia scelto l'opzione processuale meno prudente.
  • L'avviso alle parti previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario, secondo il principio applicato, quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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