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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17273 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per gli anni d’imposta 2005 e 2006, sostenendo che le svalutazioni dei crediti verso la clientela dovessero essere dedotte nella determinazione della base imponibile IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla società con quattro motivi: i primi due denunciavano la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 per l’asserita erronea qualificazione come nuove delle argomentazioni svolte in appello; il terzo lamentava motivazione insufficiente o apparente; il quarto contestava l’interpretazione della disciplina IRAP e dell’art. 106 TUIR, sostenendo l’applicabilità del regime di indeducibilità introdotto nel 2005 anche alle quote pregresse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse e decisività, poiché la CTR aveva comunque esaminato il contenuto delle argomentazioni contestate. Il terzo motivo è stato respinto, essendo stata ritenuta presente, seppur sintetica, una motivazione sulle questioni d’appello. Il quarto motivo è stato dichiarato infondato: le svalutazioni dei crediti già contabilizzate e riferibili a esercizi precedenti costituiscono situazioni giuridiche consolidate e non possono essere rese indeducibili retroattivamente dalla normativa sopravvenuta. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’Agenzia. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    L’istanza di rimborso della maggiore imposta versata è stata ritenuta tempestiva perché presentata entro il termine di 48 mesi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La Corte ha ritenuto inammissibili le censure dell’Agenzia relative alla novità delle argomentazioni in appello, poiché il giudice regionale aveva comunque esaminato il merito delle deduzioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4

    La sentenza della CTR non è stata ritenuta priva di motivazione, essendo sufficiente una disamina sintetica del motivo d’appello.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 7

    Per le imprese assicurative, la disciplina della determinazione del valore della produzione netta IRAP deve rispettare il principio di irretroattività delle modifiche che introducono limiti o indeducibilità.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 6, convertito nella L. n. 248 del 2005

    Il regime di indeducibilità introdotto per le rettifiche di valore dei crediti opera per il futuro e non incide sulle quote di svalutazione già contabilizzate in esercizi precedenti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106

    La norma attribuisce rilevanza fiscale alle svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari; l’eventuale deduzione differita riguarda soltanto il superamento dei limiti quantitativi annuali e non elimina il diritto relativo alle quote pregresse.

  • D.L. n. 168 del 2004, art. 2, convertito nella L. n. 191 del 2004

    Le modifiche sull’indeducibilità non possono colpire le quote di competenza di esercizi anteriori, già consolidate.

  • L. n. 212 del 2000, art. 3

    Lo Statuto dei diritti del contribuente esprime il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo specifica previsione derogatoria.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    I principi di ragionevolezza, capacità contributiva, certezza del diritto e tutela dell’affidamento sostengono l’interpretazione non retroattiva delle norme fiscali; la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’Agenzia è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Una modifica normativa tributaria che introduce un regime di indeducibilità, se non prevede espressamente efficacia retroattiva, non dovrebbe incidere su componenti reddituali già contabilizzati e su situazioni fiscali già consolidate in esercizi precedenti.
  • Quando la deduzione di una svalutazione è rinviata a esercizi successivi soltanto per effetto di limiti quantitativi annuali, le quote rinviate mantengono il loro collegamento con l’esercizio originario e non possono essere automaticamente colpite da una nuova disciplina sopravvenuta.
  • Nel valutare la tempestività di una domanda di rimborso tributario occorre verificare il termine previsto dalla norma applicabile, che nel caso esaminato era di 48 mesi ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
  • Un motivo d’impugnazione relativo a un errore processuale può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse se, nonostante l’errore formale del giudice, la questione è stata comunque esaminata nel merito e non vi è un concreto pregiudizio per la parte.
  • La motivazione giudiziale può essere sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni essenziali della decisione e dimostri che le principali censure siano state esaminate.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati successivamente alla proposizione del ricorso, il giudice può rigettare l’impugnazione applicando tale orientamento e compensare le spese del giudizio.

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