Cassazione Civile, Ordinanza n. 35791/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (successione societaria)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di compravendita del 29 luglio 2014, trascritto il 31 luglio 2014, con il quale una società ha alienato tutti i propri beni a un’altra società. Un condominio e alcuni condomini hanno agito in revocatoria per far dichiarare l’inefficacia dell’atto nei loro confronti, assumendo di essere creditori della società alienante in forza di un credito sorto il 29 ottobre 2013 e poi accertato con sentenza passata in giudicato. Il Tribunale ha accolto la revocatoria; la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del successore della società alienante per carenza di valida procura alle liti e ha rigettato l’appello principale della società acquirente. In cassazione il successore della società alienante ha dedotto, con due motivi sostanzialmente connessi, violazione degli artt. 182, comma 2, 125 e 83 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’impugnazione per difetto o nullità della procura senza assegnare previamente un termine per la regolarizzazione; ha inoltre sostenuto che l’errore nell’indicazione del numero della sentenza fosse un mero errore materiale e che la procura allegata non potesse essere considerata inesistente senza attivare il meccanismo sanante previsto dall’art. 182 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso del successore della società alienante, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, una volta rilevato un difetto o vizio della procura alle liti, il giudice di merito deve assegnare un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato assorbito il terzo motivo e il ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione di legge per il mancato rispetto delle norme sulla procura e sulla sua regolarizzazione.
art. 182, secondo comma, c.p.c.
Il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza o un vizio della procura deve promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte per regolarizzare il vizio; la nullità della procura è equiparata al difetto di rappresentanza processuale.
art. 125 c.p.c.
Richiamato come norma ritenuta non correttamente applicata in relazione alla validità degli atti difensivi.
art. 83 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la procura allegata all’atto di appello non poteva essere ritenuta inesistente senza attivare il meccanismo sanante.
legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46
È richiamata come fonte della modifica dell’art. 182, comma 2, c.p.c., su cui si fonda l’obbligo di assegnare il termine per la regolarizzazione.
legge n. 49 del 2009
MenziONata nel richiamo giurisprudenziale sulla disciplina della sanatoria dei vizi della procura.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, oppure un vizio che determini la nullità della procura al difensore, deve assegnare alla parte un termine per sanare il vizio; non può limitarsi a dichiarare l’inammissibilità dell’atto.
- La nullità della procura alle liti va equiparata, ai fini dell’art. 182, comma 2, c.p.c., al difetto di rappresentanza processuale, con conseguente dovere del giudice di attivare il meccanismo di regolarizzazione.
- L’obbligo di assegnare il termine per la sanatoria opera in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito; resta escluso il giudizio di legittimità per la peculiarità del rito.
- Se la parte deduce un vizio della procura o un errore materiale nella formulazione dell’atto difensivo, il giudice deve privilegiare la verifica della possibilità di regolarizzazione prima di pronunciare l’inammissibilità dell’impugnazione.
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