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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13070/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona del 19/11/2018, con la quale Veca Antonio era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, c.d.s., per un fatto commesso in Cremona il 13/12/2015, e condannato a quattro mesi di arresto, euro 1.500 di ammenda e alla sospensione della patente per un anno. Il ricorrente censurava la concessione delle circostanze attenuanti generiche (sostenendo l'assenza delle condizioni di legge in relazione all'incensuratezza e l'adeguamento della pena ai fatti) e la mancata confisca della vettura, lamentando carenza di motivazione su tale punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha constatato che il reato è estinto per prescrizione essendo spirato il termine massimo quinquennale dalla consumazione (13/12/2015). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, rilevando che, una volta accertata la causa estintiva, non è necessario esaminare le doglianze inerenti a nullità o alla motivazione della sentenza di merito. Ha inoltre osservato che non sussistono i presupposti per pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché non è emersa l'evidente insussistenza del fatto. Infine ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al Prefetto di Cremona ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma invocata per definire il reato ascritto all'imputato (guida in stato di ebbrezza secondo i commi richiamati). Nel provvedimento è la norma che descrive il fatto per cui era stato condannato Veca.

  • art. 129, comma 2, Codice di Procedura Penale

    Prevvede la pronuncia di assoluzione quando risulta evidente l'insussistenza del fatto. La Corte ha precisato che tale rimedio non è applicabile perché non sussiste l'evidenza dell'insussistenza del fatto; dunque la prescrizione non si traduce in assoluzione di merito.

  • art. 224, comma 3, Codice della Strada

    Dispositivo richiamato per l'obbligo di trasmettere copia della sentenza al Prefetto competente per gli eventuali provvedimenti amministrativi connessi alla violazione del Codice della Strada.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 1021/2001; Sez. U. n. 35490/2009)

    Principio giurisprudenziale secondo cui, una volta accertata una causa di estinzione del reato, non rilevano in sede di legittimità eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché la causa estintiva è immediatamente applicabile e rende inutile il rinvio al giudice di merito.

Massime di principio

  • Se in sede di legittimità risulta che è intervenuta la prescrizione del reato e ciò è evidente dagli atti, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; non è necessario esaminare tutte le censure di merito o le nullità processuali.
  • La dichiarazione di estinzione per prescrizione non equivale a un'assoluzione di merito: l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede l'evidente insussistenza del fatto, condizione distinta e più stringente rispetto alla mera prescrizione.
  • Le questioni processuali e le doglianze sulle misure sanzionatorie/accessorie possono diventare irrilevanti quando prevale una causa estintiva; tuttavia possono persistere conseguenze amministrative che richiedono la comunicazione alle autorità competenti (es. al Prefetto) per provvedimenti amministrativi.
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità se risultante dagli atti e se l'impugnazione è valida; in tali casi l'accertamento della prescrizione prevale sull'esame di altre questioni sollevate dalle parti.
  • In situazioni analoghe, chi intende ottenere un'accertamento di insussistenza del fatto deve fornire elementi tali da rendere manifesta l'estraneità; l'assenza di tali elementi generalmente conduce al riconoscimento della sola estinzione per prescrizione e non all'assoluzione piena.

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