Cassazione Penale, Sentenza n. 13070/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona del 19/11/2018, con la quale Veca Antonio era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, c.d.s., per un fatto commesso in Cremona il 13/12/2015, e condannato a quattro mesi di arresto, euro 1.500 di ammenda e alla sospensione della patente per un anno. Il ricorrente censurava la concessione delle circostanze attenuanti generiche (sostenendo l'assenza delle condizioni di legge in relazione all'incensuratezza e l'adeguamento della pena ai fatti) e la mancata confisca della vettura, lamentando carenza di motivazione su tale punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha constatato che il reato è estinto per prescrizione essendo spirato il termine massimo quinquennale dalla consumazione (13/12/2015). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, rilevando che, una volta accertata la causa estintiva, non è necessario esaminare le doglianze inerenti a nullità o alla motivazione della sentenza di merito. Ha inoltre osservato che non sussistono i presupposti per pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché non è emersa l'evidente insussistenza del fatto. Infine ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al Prefetto di Cremona ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma invocata per definire il reato ascritto all'imputato (guida in stato di ebbrezza secondo i commi richiamati). Nel provvedimento è la norma che descrive il fatto per cui era stato condannato Veca.
art. 129, comma 2, Codice di Procedura Penale
Prevvede la pronuncia di assoluzione quando risulta evidente l'insussistenza del fatto. La Corte ha precisato che tale rimedio non è applicabile perché non sussiste l'evidenza dell'insussistenza del fatto; dunque la prescrizione non si traduce in assoluzione di merito.
art. 224, comma 3, Codice della Strada
Dispositivo richiamato per l'obbligo di trasmettere copia della sentenza al Prefetto competente per gli eventuali provvedimenti amministrativi connessi alla violazione del Codice della Strada.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 1021/2001; Sez. U. n. 35490/2009)
Principio giurisprudenziale secondo cui, una volta accertata una causa di estinzione del reato, non rilevano in sede di legittimità eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché la causa estintiva è immediatamente applicabile e rende inutile il rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Se in sede di legittimità risulta che è intervenuta la prescrizione del reato e ciò è evidente dagli atti, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; non è necessario esaminare tutte le censure di merito o le nullità processuali.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione non equivale a un'assoluzione di merito: l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede l'evidente insussistenza del fatto, condizione distinta e più stringente rispetto alla mera prescrizione.
- Le questioni processuali e le doglianze sulle misure sanzionatorie/accessorie possono diventare irrilevanti quando prevale una causa estintiva; tuttavia possono persistere conseguenze amministrative che richiedono la comunicazione alle autorità competenti (es. al Prefetto) per provvedimenti amministrativi.
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità se risultante dagli atti e se l'impugnazione è valida; in tali casi l'accertamento della prescrizione prevale sull'esame di altre questioni sollevate dalle parti.
- In situazioni analoghe, chi intende ottenere un'accertamento di insussistenza del fatto deve fornire elementi tali da rendere manifesta l'estraneità; l'assenza di tali elementi generalmente conduce al riconoscimento della sola estinzione per prescrizione e non all'assoluzione piena.
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