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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08279/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, per presunta 'particolare complessità' del dibattimento. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 304, comma 1, lett. a) e comma 2 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la sospensione fosse ingiustificata perché adottata dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e dopo che alcune difese (compresa la sua) avevano già depositato le conclusioni; contestava inoltre che la richiesta di rinvio formulata da alcuni coimputati potesse giustificare la sospensione per tutti gli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato che la sospensione dei termini era legittima. Ha ritenuto corretta la valutazione prognostica della 'particolare complessità' fondata su elementi obiettivi (numero degli imputati, gravosità e tipologia delle imputazioni, massa probatoria, possibile introduzione di ulteriori prove e richieste istruttorie, frazionamento della discussione). Ha altresì affermato che, nei procedimenti con più imputati, la sospensione per complessità opera per tutti, salvo i casi di separazione previsti dal comma 5 dell'art. 304. Ha inoltre escluso che fosse obbligatoria un'udienza interlocutoria prima di sospendere i termini e ha ritenuto insussistente la censura sulla mancata valutazione concreta delle richieste istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 304

    comma 1, lett. a) e comma 2 (e richiamo al comma 5)

    L'art. 304 consente la sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento; tale giudizio ha natura prognostica e si fonda su elementi oggettivi relativi all'attività da compiere durante il dibattimento. Nei procedimenti plurimi la sospensione opera per tutti gli imputati, salvo separazione espressamente richiesta e disposta.

  • Codice di procedura penale, art. 310

    richiamato in funzione del combinato disposto con l'art. 304

    Usato per definire le funzioni del Tribunale in giudizio d'appello e il coordinamento con le norme sull'iter cautelare; non modificava i principi sostanziali sull'applicazione dell'art. 304.

  • Codice di procedura penale, art. 407

    Riferimento ai reati per i quali è ammessa particolarità di complessità e alla disciplina del procedimento per reati gravi che giustificano la valutazione della complessità del dibattimento.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese del processo per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La valutazione della 'particolare complessità' ai fini della sospensione dei termini di custodia ha carattere prognostico: il giudice deve motivare in modo analitico e oggettivo in funzione dell'attività ancora da svolgere nel dibattimento, non sulla base del mero studio degli atti.
  • Elementi rilevanti per la complessità includono il numero degli imputati, il numero e la natura delle imputazioni, il volume e la qualità del materiale probatorio, la probabile necessità di più udienze per la discussione e l'eventuale introduzione di nuove prove o richieste istruttorie.
  • Nei procedimenti cumulativi la sospensione dei termini, quando giustificata dalla complessità del dibattimento, opera generalmente per tutti i coimputati: non si possono creare posizioni individuali differenziate salvo separazione richiesta e disposta.
  • La mera concessione di un termine per la difesa non esclude automaticamente la legittimità della sospensione se la sospensione è fondata su altri elementi oggettivi (es. richieste di frazionamento della discussione, produzioni documentali, nuove esigenze istruttorie).
  • Non è sempre necessario fissare un'udienza interlocutoria prima di disporre la sospensione: la modulazione dei rinvii rientra nel potere ordinatorio del giudice di merito e il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica della motivazione.
  • La motivazione deve essere specifica e non meramente formale: occorre che emerga chiaramente, ex ante, la prevedibile attività processuale che giustifica la sospensione per particolare complessità.

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