Sentenza n. 1598/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 1494/2024 del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento parziale del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro n. 1494/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1494/2024 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 30 settembre 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto a due annualità della Carta del docente, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Ha dedotto il perdurante inadempimento e chiesto l’esecuzione integrale del titolo, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta. Dopo il deposito della nota ministeriale che attestava l’accredito, il 7 luglio 2026, di due voucher da € 500,00 ciascuno, la ricorrente ha preso atto dell’adempimento relativo al capitale, ma ha lamentato il mancato pagamento degli interessi o della rivalutazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni. Ha accertato che il Ministero aveva corrisposto i due voucher per complessivi € 1.000,00 durante il giudizio e, per tale quota, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto agli interessi o alla rivalutazione, non risultando che tali accessori fossero stati pagati, e ha ordinato al Ministero di eseguire questa parte del titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni e compiere anche gli atti contabili necessari, poiché l’insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non giustificano l’inottemperanza. Nessun compenso è dovuto al commissario, dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a € 300,00 per spese, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza, il deposito del ricorso deve avvenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali per titoli che impongono il pagamento di somme può essere attivata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Viceversa, non risulta che il Ministero abbia corrisposto gli “interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994”, a cui l’Amministrazione era stata condannata dal Tribunale civile.
Quando il titolo giudiziale condanna l’Amministrazione al pagamento di interessi o rivalutazione ai sensi della disposizione, tali accessori costituiscono una componente del giudicato da eseguire e il mancato pagamento giustifica l’accoglimento dell’ottemperanza per la parte residua.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento intervenuto in corso di causa soltanto per una parte delle somme dovute comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla quota pagata; il giudice ordina invece l’esecuzione della parte residua del titolo rimasta inadempiuta.
- Se il titolo giudiziale ha riconosciuto, oltre al capitale, interessi o rivalutazione, il pagamento del solo capitale non integra esecuzione integrale del giudicato e l’ottemperanza può essere accolta per gli accessori non corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo di pagamento nei confronti di un’amministrazione statale, l’azione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere le operazioni contabili e amministrative necessarie al pagamento; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
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