Cassazione Penale, Sentenza n. 26027/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi in Cassazione contestavano la conferma in appello della condanna per omicidio e tentato omicidio (entrambi in continuazione e con aggravante dei futili motivi) e il porto d'arma (solo per Lombardi). Per Malinconico (motivi 1-4) si deduceva vizio di motivazione e travisamento probatorio: si sosteneva che le dichiarazioni testimoniali fossero discordanti e che non vi fosse riscontro dell'istigazione attribuita alla donna nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, con conseguente richiesta di assoluzione. Per Lombardi (motivo 5) si denunciava travisamento probatorio e vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico: si chiedeva il riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa (reale o putativa) ovvero la derubricazione in omicidio preterintenzionale, sostenendo che la traiettoria del proiettile indicata dalla consulenza non fosse diretta ad organi vitali ma alla coscia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. In relazione ai primi quattro motivi ha ritenuto che i dedotti travisamenti non fossero provati: le deposizioni (in particolare quelle di Mariarosa Di Francesco e di Andrea Nappo) contenevano, secondo la Corte, riferimenti chiari all'istigazione della Malinconico e le presunte discrasie testimoniali erano plausibilmente spiegate. Quanto al quinto motivo, la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la traiettoria e gli effetti del colpo mortale (attraversamento della regione iliaca con conseguente lesività addominale fatale) e la ripetizione dei colpi consentivano di desumere il dolo omicida; quindi non era dimostrato che Lombardi avesse mirato esclusivamente alle gambe né sussistevano i presupposti della legittima difesa. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.
richiama i limiti di allegazione e sintesi dei motivi in Cassazione; la Corte ricorda che i motivi devono essere sintetizzati nei limiti prescritti e utilizza tale parametro per valutare la deduzione dei ricorrenti
art. 611, comma 1, codice di procedura penale
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
norma sul termine per il deposito delle memorie: la Corte osserva che alcune memorie sono state depositate oltre il termine previsto, richiamando la regola procedurale sui termini di deposito
art. 616 codice di procedura penale
art. 616 cod. proc. pert.
previsione della condanna alle spese nei procedimenti di Cassazione: la Corte applica la norma per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove svolte in sede di merito salvo che il ricorrente dimostri un travisamento probatorio specifico (invenzione, omissione o falsificazione) indicando esattamente gli atti nei quali ciò si rileva.
- Le contraddizioni o lievi divergenze tra dichiarazioni testimoniali non portano automaticamente all'innocenza: il giudice di merito può ritenere che differenze minori aumentino la credibilità complessiva se coerenti nel senso generale del racconto.
- Per contestare l'istigazione o la partecipazione morale occorre dimostrare, con puntuale riferimento agli atti, che le dichiarazioni poste a fondamento siano inesistenti, contraddittorie in modo insanabile, o travisate; non è sufficiente una mera diversa valutazione delle testimonianze.
- Nelle ipotesi di legittima difesa (reale o putativa) è necessario dimostrare elementi concreti e specifici dell'aggressione (contatto fisico, segni di violenza, ragionevole timore per l'incolumità) e la proporzionalità della reazione; l'assenza di tali elementi rende difficile il riconoscimento di giustificazione.
- La prova del 'dolus' può essere ricavata anche per via indiziaria da elementi quali la direzione e la ripetizione dei colpi, la distanza, la parte del corpo colpita e la condotta complessiva dell'agente: tali circostanze, se ritenute probanti dal giudice di merito, sono difficilmente riformabili in Cassazione senza comprovato travisamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →