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Sentenza

Sentenza del 09/01/2018 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento - società di capitali a ristretta base societaria - presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è stata ritenuta ammissibile e, in linea generale, legittima. Il socio può comunque superarla fornendo una prova contraria concreta, ad esempio dimostrando di essere estraneo alla gestione, di non avere avuto la disponibilità degli utili o l'effettiva percezione delle somme. Sulla base del principio riportato, l'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui, nelle società di capitali caratterizzate da una base societaria ristretta, gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci, anche se non risultano formalmente deliberati o contabilizzati. Tale presunzione si fonda sulla ristrettezza della compagine sociale e sui rapporti di reciproca conoscenza e solidarietà tra i soci. Secondo l'orientamento richiamato, non si tratta di una vietata presunzione di secondo grado: il fatto noto non è costituito dai maggiori ricavi o redditi accertati induttivamente alla società, ma dalla ristretta struttura societaria, dalla quale può desumersi la conoscenza e la disponibilità degli utili da parte dei soci.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla distribuzione presunta di utili extracontabili nelle società a ristretta base societaria

    La ristretta base societaria può costituire il fatto noto dal quale presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, purché la presunzione sia sostenuta da elementi idonei e resti possibile per il contribuente fornire prova contraria.

  • Divieto di presunzione di secondo grado

    La presunzione non è considerata di secondo grado perché l'inferenza non collega direttamente due fatti presunti: il fatto noto utilizzato è la ristrettezza della compagine sociale, non il maggior reddito societario accertato induttivamente.

  • Cassazione n. 11654/2013

    Richiamata a sostegno dell'ammissibilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società con compagine ristretta.

  • Cassazione n. 8207/2011

    Richiamata come precedente favorevole all'utilizzo della presunzione fondata sulla ristretta base societaria.

  • Cassazione n. 3896/2008

    Richiamata per affermare la possibilità di presumere la distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati in presenza di una compagine sociale ristretta.

  • Cassazione n. 448/2008

    Richiamata a conferma dell'orientamento secondo cui la ristretta base societaria consente di presumere la conoscenza e la disponibilità degli utili extracontabili da parte dei soci.

  • Cassazione n. 2049/2003

    Richiamata quale precedente in materia di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci, l'Amministrazione finanziaria può presumere che gli utili extracontabili accertati alla società siano stati conosciuti e distribuiti ai soci.
  • La presunzione non opera automaticamente per il solo fatto dell'accertamento societario: la ristrettezza della compagine deve essere concretamente valorizzata e, secondo i casi, accompagnata da ulteriori elementi indiziari.
  • Il socio può contrastare la pretesa dimostrando, con elementi specifici e documentati, di non aver partecipato alla gestione, di essere estraneo ai rapporti finanziari della società o di non aver ricevuto né potuto disporre degli utili.
  • L'accertamento del maggior reddito della società e quello personale del socio restano distinti: la presunzione facilita la ricostruzione dell'attribuzione, ma non impedisce al socio di fornire prova contraria.
  • La mera negazione della percezione degli utili, priva di riscontri oggettivi, tende a non essere sufficiente a superare la presunzione.

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