Circolare numero 103 del 17-10-2018
L’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, ha apportato novità alle modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale. In particolare, sono stati introdotti regimi speciali per l’utilizzo del lavoro occasionale nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali, nonché nuove modalità di pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale nel quadro delle nuove disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dall’art. 2-bis del D.L. 87/2018, convertito dalla L. 96/2018, sulla disciplina delle prestazioni occasionali. Le principali modifiche riguardano il settore agricolo, con una finestra temporale estesa fino a 10 giorni e nuove modalità di comunicazione e revoca, il settore turistico-alberghiero e gli enti locali, per i quali sono previsti regimi specifici. Vengono inoltre aggiornate le regole di registrazione dei prestatori, le modalità di pagamento del compenso, la gestione della provvista per il CPO, i profili sanzionatori e il calendario di adeguamento della piattaforma INPS.
Prestazioni occasionali: modifiche del Decreto Dignità a agricoltura, turismo, enti locali, registrazione prestatori, pagamenti e sanzioni
Prestazioni occasionali: modifiche introdotte dal Decreto Dignità
La circolare esamina le innovazioni apportate dall’art. 2-bis del D.L. 87/2018, convertito dalla L. 96/2018, alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017. Le modifiche incidono su registrazione dei prestatori, regole settoriali per agricoltura e turismo, disciplina per gli enti locali, modalità di pagamento e regime sanzionatorio, con rinvio ai precedenti chiarimenti INPS per gli aspetti non modificati.
Ambito generale e quadro di riferimento
La disciplina delle prestazioni occasionali continua a distinguersi tra libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale. La circolare si limita a illustrare le novità normative, rinviando per il resto alla circolare n. 107/2017 e ai successivi messaggi applicativi. Le innovazioni sono state introdotte anche alla luce dei pareri del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali richiamati nel testo.
Modifiche per il settore agricolo
Per le imprese agricole la principale novità consiste nell’estensione da tre a dieci giorni consecutivi dell’arco temporale entro cui può svolgersi la prestazione. La dichiarazione preventiva deve essere trasmessa tramite la procedura INPS almeno un’ora prima dell’inizio e deve contenere:
- dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- luogo di svolgimento;
- oggetto della prestazione;
- data di inizio;
- monte orario complessivo presunto;
- compenso pattuito nei limiti di legge.
La procedura è strutturata su un calendario giornaliero, nel quale l’utilizzatore può indicare anche il numero di giornate presunte e, successivamente, incrementare le ore dichiarate, sempre con preavviso di almeno un’ora. Se la prestazione non è resa, l’utilizzatore può revocare la dichiarazione entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto.
La misura del compenso orario resta liberamente determinata dalle parti, nel rispetto della soglia minima prevista per il settore agricolo. Resta inoltre fermo che il ricorso al contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura è consentito soltanto per prestazioni rese da lavoratori appartenenti a categorie specifiche e che l’impresa agricola non può superare il limite di cinque dipendenti a tempo indeterminato. È comunque vietato l’uso del contratto nell’ambito di appalti di opere o servizi.
Regime speciale per strutture alberghiere e ricettive del turismo
Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo è istituito un regime specifico, applicabile agli utilizzatori che non occupino complessivamente più di otto lavoratori a tempo indeterminato. Sono ricompresi gli operatori la cui attività principale o prevalente sia classificata con determinati codici ATECO 2007, tra cui alberghi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.
Il settore di attività deve risultare dal Registro delle imprese; chi ne è privo deve dichiararlo nella procedura INPS e fornire gli elementi utili alla verifica della corretta classificazione. Anche qui la dichiarazione preventiva deve essere inviata almeno un’ora prima, con indicazione di un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.
Per questo regime sono espressamente richiamati i limiti minimi di compenso:
- compenso orario non inferiore a 9,00 euro;
- compenso giornaliero non inferiore a 36,00 euro, corrispondenti a quattro ore continuative, anche se la prestazione effettiva dura meno di quattro ore.
Restano possibili l’indicazione del numero di giornate presunte, la revoca entro il terzo giorno successivo alla conclusione del periodo e l’inserimento di ore aggiuntive con preavviso di almeno un’ora. Le strutture già registrate come utilizzatori devono aggiornare la classificazione anagrafica al primo accesso successivo alla circolare. Anche per il turismo il ricorso al contratto è limitato alle medesime categorie di lavoratori previste per l’agricoltura e resta vietato negli appalti.
Regime per gli enti locali
La circolare introduce un regime specifico per gli enti locali, ferma restando la loro qualificazione come Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 165/2001. Gli enti locali possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale e del limite di durata previsto dall’art. 54-bis, comma 20, del D.L. 50/2017, solo per esigenze temporanee o eccezionali, e precisamente:
- progetti speciali rivolti a soggetti in condizioni di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o percettori di ammortizzatori sociali;
- lavori di emergenza connessi a calamità o eventi naturali improvvisi;
- attività di solidarietà in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Per gli enti locali non si applicano né il divieto collegato al superamento dei cinque dipendenti a tempo indeterminato né le limitazioni soggettive previste per agricoltura e turismo. Rimangono invece gli obblighi di comunicazione preventiva, i limiti minimi di compenso, la facoltà di indicare il numero delle giornate presunte, la revoca in caso di mancato svolgimento e la possibilità di integrare le ore dichiarate.
Registrazione e aggiornamento della posizione dei prestatori
I prestatori devono registrarsi preventivamente sul sito INPS, tramite il servizio dedicato alle prestazioni occasionali e al Libretto famiglia, fornendo le informazioni necessarie per la gestione del rapporto e per il pagamento del compenso.
Con le nuove disposizioni, al momento della registrazione devono autocertificare l’eventuale appartenenza a una delle categorie agevolate:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani under 25 regolarmente iscritti a percorsi scolastici o universitari;
- persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA, o di altre prestazioni di sostegno al reddito.
L’indicazione di tali status consente all’utilizzatore di computare i relativi compensi nella misura del 75% ai fini del limite economico annuo; se l’utilizzatore si avvale esclusivamente di lavoratori appartenenti a tali categorie, il tetto annuo passa da 5.000 a 6.666 euro.
Per le prestazioni rese in agricoltura il prestatore deve inoltre autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L’aggiornamento può essere effettuato:
- tramite accesso diretto alla piattaforma con PIN INPS, SPID o CNS;
- tramite contact center INPS;
- tramite intermediari abilitati o patronati.
Se il prestatore non aggiorna la propria scheda anagrafica, per le prestazioni in agricoltura, turismo o per l’accesso al regime di computo agevolato la procedura blocca la dichiarazione. In fase di prima applicazione, fino al 31 dicembre 2018, è consentita la trasmissione di un massimo di due dichiarazioni da parte dell’utilizzatore per lo stesso prestatore, qualora nel 2018 fosse già stata presentata una precedente dichiarazione di appartenenza alle categorie agevolate. Dopo tale fase transitoria non sarà più possibile acquisire nuove dichiarazioni senza l’aggiornamento della scheda anagrafica.
Nuove modalità di pagamento del compenso
La circolare disciplina tre modalità di pagamento del compenso al prestatore. Su richiesta resa al momento della registrazione, il lavoratore può scegliere la riscossione tramite sportello postale mediante mandato/autorizzazione di pagamento generato dalla piattaforma INPS, da utilizzare dopo quindici giorni dal consolidamento della prestazione.
Più in generale, il compenso può essere erogato:
- con accredito sul conto corrente bancario indicato in registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione;
- con bonifico bancario domiciliato, entro il giorno 15 del mese successivo, con oneri pari a 2,60 euro trattenuti dall’INPS;
- tramite sportello postale, previa validazione della prestazione da parte dell’utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo, con oneri attualmente pari complessivamente a 1,75 euro a carico del prestatore.
La validazione comporta la disposizione immediata del pagamento e rende irrevocabili le prestazioni selezionate. Per agricoltura, turismo ed enti locali la validazione può essere effettuata anche prima della fine dell’arco temporale, una volta esaurito il monte ore dichiarato, con emissione del documento univoco da consegnare o stampare a cura del prestatore.
Gestione della provvista e pagamenti del contratto di prestazione occasionale
Per attivare il contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico. Le somme servono a finanziare il compenso del prestatore, gli oneri contributivi e i costi di gestione.
Il versamento può avvenire:
- con modello F24 ELIDE, indicando i dati dell’utilizzatore e la causale "CLOC", senza compilare il campo degli elementi identificativi e senza possibilità di compensazione dei crediti;
- per le Pubbliche Amministrazioni, con modello F24 EP;
- con strumenti elettronici tramite pagoPA, accessibili dal servizio INPS dedicato, mediante credenziali personali;
- anche tramite intermediari abilitati, secondo la previsione introdotta dal Decreto Dignità.
Le istruzioni operative di dettaglio saranno emanate con successivi interventi, una volta completati gli adeguamenti delle procedure di pagamento con Agenzia delle Entrate e AgID.
Profili sanzionatori e divieti
La circolare ricorda che, in caso di mancata comunicazione preventiva all’INPS o di violazione dei divieti del comma 14 dell’art. 54-bis, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascuna prestazione giornaliera accertata, senza diffida.
La sanzione non si applica quando, per l’imprenditore agricolo, la violazione derivi da dichiarazioni incomplete o non veritiere rese dal prestatore nella piattaforma INPS.
Resta fermo che il superamento:
- del limite di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore;
- oppure del limite di durata di 280 ore nell’anno civile,
comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo il limite di durata è rapportato alla retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo applicabile.
Le disposizioni sanzionatorie non si applicano alle Pubbliche Amministrazioni. Permane inoltre il divieto di ricorso al CPO per gli utilizzatori con più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per le imprese agricole salvo le eccezioni previste, per edilizia e settori affini, per miniere, cave e torbiere, e nell’ambito di appalti di opere o servizi. Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il divieto opera in caso di più di otto dipendenti a tempo indeterminato.
Adeguamento della piattaforma telematica INPS
Gli adeguamenti della piattaforma saranno comunicati con appositi messaggi INPS. Il programma di attuazione indicato dalla circolare prevede:
- contestualmente alla pubblicazione della circolare, l’operatività del nuovo sistema di autocertificazione dei requisiti dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali e del nuovo sistema di pagamento dei compensi;
- entro il 18 ottobre 2018, l’adeguamento dei profili operativi per aziende alberghiere, strutture ricettive del turismo ed enti locali.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare dà attuazione alle modifiche introdotte dal Decreto Dignità in materia di prestazioni occasionali, richiamando la disciplina originaria dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017 e i precedenti chiarimenti INPS. Le novità riguardano soprattutto i dati da inserire in registrazione, i regimi speciali per agricoltura, turismo ed enti locali, le nuove modalità di pagamento e le conseguenze sanzionatorie.
Regime per l’agricoltura
Per le imprese agricole la prestazione può essere dichiarata con riferimento a un arco temporale da 1 a 10 giorni consecutivi, anziché fino a 3 giorni. La comunicazione preventiva deve contenere dati del prestatore, luogo, oggetto, data di inizio, monte orario presunto e compenso; va inviata almeno un’ora prima dell’inizio. È possibile indicare anche il numero di giornate presunte e inserire ore aggiuntive, sempre con preavviso di almeno un’ora. Se la prestazione non viene resa, la dichiarazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale previsto. Il ricorso al CPO resta limitato a specifiche categorie di lavoratori e alle imprese agricole con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, con divieto in caso di appalti di opere o servizi.
Regime per aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo
Per aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo con non più di 8 dipendenti a tempo indeterminato è previsto un regime dedicato, applicabile alle attività identificate da specifici codici ATECO. Se il soggetto non è iscritto al Registro imprese, deve dichiarare nella procedura di operare nel settore turistico-ricettivo. La comunicazione preventiva segue il modello generale, con arco temporale fino a 10 giorni consecutivi e invio almeno un’ora prima. Il compenso minimo è fissato in 9,00 euro l’ora e 36,00 euro al giorno (4 ore minime), e restano possibili indicazione delle giornate presunte, revoca entro il terzo giorno successivo e inserimento di ore aggiuntive. Le strutture già registrate devono aggiornare la classificazione anagrafica al primo accesso successivo alla circolare. Anche qui il ricorso al CPO è consentito solo per le categorie di lavoratori previste e non negli appalti.
Regime per gli enti locali
Gli enti locali, nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, possono usare il CPO per esigenze temporanee o eccezionali: progetti speciali per soggetti fragili, lavori di emergenza, attività di solidarietà e organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Possono indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario presunto entro 10 giorni consecutivi. Per gli enti locali non operano il limite dei 5 dipendenti né le limitazioni soggettive previste per agricoltura e turismo; resta il divieto generale per gli appalti di opere o servizi. Anche per questi soggetti valgono gli obblighi di comunicazione preventiva, i limiti minimi di compenso e la possibilità di revoca e integrazione delle ore.
Aggiornamento della registrazione dei prestatori
I prestatori devono registrarsi preventivamente sulla piattaforma INPS e, con le nuove regole, autocertificare l’eventuale appartenenza a categorie agevolate: pensionati, giovani under 25 studenti, disoccupati ex art. 19 D.Lgs. 150/2015 e percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito. Tale indicazione consente all’utilizzatore di computare al 75% gli importi dei compensi ai fini del limite economico annuo; per chi utilizza solo tali prestatori il tetto passa da 5.000 a 6.666 euro. Nel settore agricolo il prestatore deve anche autocertificare la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. L’aggiornamento può avvenire tramite piattaforma, contact center o intermediari/patronati; in mancanza di aggiornamento, per agricoltura, turismo e per chi chiede il regime di computo agevolato la dichiarazione viene bloccata. In fase di prima applicazione, fino al 31/12/2018, è ammessa la trasmissione di massimo due dichiarazioni per prestatore se già nel 2018 risultava una precedente dichiarazione di appartenenza alle categorie agevolate.
Nuove modalità di pagamento del compenso
Il prestatore, su richiesta espressa al momento della registrazione, può scegliere tra tre modalità di riscossione: accredito sul conto indicato, bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo (con onere di 2,60 euro), oppure riscossione presso sportello postale tramite mandato/autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma INPS. In quest’ultimo caso l’utilizzatore deve validare in procedura l’avvenuto svolgimento della prestazione entro il giorno 3 del mese successivo; la validazione determina l’immediata disposizione del pagamento e rende irrevocabili le prestazioni selezionate. Per agricoltura, turismo ed enti locali la validazione può avvenire anche prima della fine dell’arco temporale, una volta esaurito il monte ore indicato.
Gestione dei pagamenti per il Contratto di prestazione occasionale
Per attivare il CPO l’utilizzatore deve alimentare preventivamente il portafoglio telematico con le somme destinate a compensi, contribuzione e costi di gestione. Il versamento può avvenire con F24 ELIDE usando la causale "CLOC" e senza compilare il campo degli elementi identificativi, senza compensazione dei crediti, oppure tramite strumenti elettronici con addebito su conto o carta, attraverso pagoPA. Le PA usano F24 EP. La circolare segnala anche la possibilità di effettuare i versamenti tramite intermediari ex L. 12/1979, con istruzioni operative rinviate a successivi messaggi.
Profili sanzionatori
In caso di mancata comunicazione preventiva o di violazione dei divieti dell’art. 54-bis, comma 14, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascuna prestazione giornaliera accertata, senza diffida. La sanzione non si applica se, per l’imprenditore agricolo, la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere rese dal prestatore nelle autocertificazioni. Rimane fermo che il superamento del limite di 2.500 euro per singolo prestatore/utilizzatore o del limite di durata di 280 ore annue comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo il limite di durata è determinato in modo proporzionale alla retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo. Le disposizioni sanzionatorie non si applicano alle Pubbliche Amministrazioni. Restano richiamati i divieti per datori con più di 5 subordinati a tempo indeterminato, per agricoltura salvo le eccezioni indicate, per edilizia e settori affini, per miniere/cave/torbiere e per gli appalti; per turismo il limite è di più di 8 dipendenti a tempo indeterminato.
Adeguamento della piattaforma INPS
Gli adeguamenti della piattaforma telematica saranno resi noti con successivi messaggi. Il programma indicato prevede, contestualmente alla pubblicazione della circolare, l’operatività del nuovo sistema di autocertificazione dei requisiti dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali e del nuovo sistema di pagamento dei compensi; entro il 18 ottobre 2018 l’adeguamento delle funzionalità per le comunicazioni di aziende alberghiere, strutture ricettive del turismo ed enti locali.
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