Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 105 del 06-11-2018

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che – a causa del sisma che si è verificato nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017 – ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, 29 settembre 2018, al 31 dicembre 2020. Sono fornite, altresì, le relative istruzioni operative inerenti gli adempimenti e gli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e assistenziali per i soggetti operanti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Illustra i destinatari, i periodi interessati, le regole specifiche per le varie categorie di contribuenti e le modalità di recupero dei contributi sospesi entro il 31 gennaio 2021, anche tramite rateazione. Precisa inoltre gli effetti sulla riscossione, sulla prescrizione, sulle procedure esecutive e sulle istruzioni contabili per la registrazione dei contributi sospesi.

Sospensione di adempimenti e versamenti contributivi per il sisma di Ischia del 21 agosto 2017

Sospensione di adempimenti e versamenti contributivi per il sisma di Ischia

La circolare definisce il regime di sospensione contributiva e assistenziale riconosciuto a seguito dell’evento sismico del 21 agosto 2017 che ha colpito i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. L’intervento si colloca nel quadro del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e riguarda sia gli adempimenti sia i versamenti, con indicazioni differenziate per le varie categorie di contribuenti e per le modalità di recupero delle somme sospese.

Quadro normativo e ambito temporale

L’articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del decreto, al 31 dicembre 2020.

La sospensione opera nei comuni di:

  • Casamicciola Terme,
  • Forio,
  • Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

La circolare precisa inoltre che non si procede al rimborso dei contributi e dei premi già versati.

Soggetti destinatari della sospensione

La misura si applica ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni e operanti alla data del 21 agosto 2017 nei comuni interessati dall’evento sismico. Sono compresi, in particolare:

  • datori di lavoro privati, inclusi i datori di lavoro domestico;
  • aziende del settore agricolo;
  • aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • lavoratori autonomi, compresi artigiani, commercianti e agricoli;
  • iscritti alla Gestione separata, come committenti e liberi professionisti.

La sospensione riguarda esclusivamente gli oneri contributivi riferiti ad attività svolte nelle zone colpite. Per le imprese con più sedi o unità produttive, l’agevolazione è limitata ai lavoratori occupati nelle sedi ubicate nei territori interessati. Nei casi di accentramento contributivo, la sospensione vale soltanto per le unità produttive, cantieri o filiali collocati nei comuni colpiti.

Inoltre, il datore di lavoro, il committente o l’associante che si avvale della sospensione sospende sia la propria quota sia la quota a carico del lavoratore; se invece trattiene la quota lavoratore ma non la versa, quest’ultima resta dovuta nei termini ordinari.

Periodo contributivo sospeso e rateazioni già in corso

Sono sospesi i contributi con scadenza legale di adempimento e di versamento nel periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020. La sospensione include anche le rate dei piani di rateazione dei debiti contributivi già concessi dall’Istituto e in corso alla data del 29 settembre 2018, purché le singole rate scadano nel periodo agevolato.

La circolare chiarisce che la diversa modulazione dei termini dovuta alla rateazione non esclude la sospensione delle rate che ricadano nel periodo coperto dal decreto-legge n. 109/2018.

Lavoratori cessati durante la sospensione

Per i rapporti di lavoro cessati nel periodo di sospensione, la contribuzione trattenuta ai lavoratori deve essere versata alla prima scadenza utile successiva alla cessazione del rapporto, utilizzando i codici contributo ordinari del modello F24.

Sono richiamati, a titolo esemplificativo:

  • DM10 per i dipendenti;
  • C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata;
  • PX33 per i dipendenti cessati iscritti alla Gestione pubblica, con la X variabile in funzione della gestione di riferimento.

Modalità di accesso alla sospensione e controlli

Per ottenere la sospensione è necessaria un’apposita domanda alla Struttura Inps competente, mediante il modello SC93 disponibile sul sito istituzionale. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli è richiesto l’invio dell’istanza telematica tramite i servizi dedicati all’agricoltura.

La circolare consente la presentazione di un’unica domanda anche se relativa a più gestioni. L’Istituto verifica i requisiti e, qualora emergano sospensioni indebitamente fruite, procede al recupero con applicazione del regime sanzionatorio ordinario.

Aziende con dipendenti e compilazione UniEmens

Per le aziende interessate la posizione contributiva deve essere contraddistinta dal codice di autorizzazione 7C, con il nuovo significato collegato al sisma del 21 agosto 2017 nei comuni ischitani.

Per le denunce UniEmens, le aziende devono indicare:

  • il valore “N965” per identificare l’importo dei contributi sospesi;
  • le relative evidenze di sospensione nella denuncia aziendale;
  • il valore “S” nell’apposito elemento previsto dalle istruzioni.

La denuncia UniEmens deve essere presentata integralmente anche in presenza di più sedi operative, includendo sia i lavoratori delle unità colpite sia quelli operanti fuori dai territori interessati. Restano però sospesi solo i versamenti riferiti ai lavoratori impiegati nelle aree colpite.

Fondo di Tesoreria e TFR

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. In caso di lavoratori cessati cui debba essere liquidato il TFR durante il periodo di sospensione, la capienza va calcolata considerando i contributi esposti a debito nella denuncia contributiva; non rilevano le partite a credito con causale N965.

Artigiani e commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali la sospensione riguarda specifiche scadenze contributive comprese tra il 16 novembre 2018 e il 30 novembre 2020. La circolare elenca, in corrispondenza delle varie date, i contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile e quelli relativi a saldo e acconti sulla contribuzione eccedente il minimale per gli anni 2018, 2019 e 2020.

La sospensione si estende anche ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze. Se il contribuente è in rateazione per i versamenti dovuti a titolo di contribuzione percentuale, risultano sospesi anche i versamenti del saldo 2017 e dell’acconto 2018, se ancora rateizzati.

Gestione separata: liberi professionisti e committenti

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sono sospesi i versamenti dovuti in coincidenza con i versamenti fiscali, e in particolare:

  • saldo 2017, se in corso di rateazione;
  • primo acconto 2018, dalla quarta rata in scadenza nell’ottobre 2018, se in rateazione;
  • secondo acconto 2018 entro il 30 novembre 2018;
  • primo e secondo acconto 2019 e saldo 2019;
  • primo acconto 2020.

Per le aziende committenti tenute alla contribuzione in Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 29 settembre al 31 dicembre 2020, relativi ai compensi erogati da settembre 2018 a novembre 2020. Nel flusso UniEmens va inserito il valore “23” nell’elemento dedicato, con la descrizione della sospensione per sisma del 21 agosto 2017 e validità dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera è sospesa la presentazione dei DMAG relativi al 3° trimestre 2018, al 4° trimestre 2018 e di tutte le denunce mensili riferite alla manodopera occupata negli anni 2019 e 2020.

Sul piano dei versamenti, la circolare riporta la sospensione dei contributi in corrispondenza delle scadenze dal 16 dicembre 2018 al 16 dicembre 2020, riferite ai trimestri dal II trimestre 2018 al II trimestre 2020.

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per i lavoratori autonomi agricoli CD-CM-IAP e per i concedenti PC-CF sono sospesi i termini relativi alle rate con scadenza tra il 16 novembre 2018 e il 16 novembre 2020. La circolare indica come sospese le rate dalla III rata 2018 fino alla III rata 2020, secondo il calendario riportato.

Datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico la sospensione riguarda i contributi con scadenza dal 10 ottobre 2018 al 10 ottobre 2020, corrispondenti ai trimestri dal III trimestre 2018 al III trimestre 2020. La sospensione opera anche per i contributi pregressi la cui scadenza, prevista entro 30 giorni dalla lettera di accoglimento dell’Inps a seguito della comunicazione di assunzione, ricada nel periodo agevolato.

In caso di cessazione del rapporto nel trimestre, il pagamento dovuto entro 10 giorni dalla fine dell’attività è ugualmente sospeso se la scadenza cade entro il 31 dicembre 2020.

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

La sospensione si applica anche ai dipendenti di enti con natura giuridica privata iscritti alla Gestione pubblica. La circolare cita, a titolo esemplificativo, le aziende con personale iscritto per previsione di legge o per opzione, le scuole primarie parificate e gli asili con personale docente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti, nonché associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione di Ipab o Case di Riposo.

Durante il periodo di sospensione, tali enti devono compilare la denuncia mensile con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi del mese, valorizzando gli elementi indicati nelle istruzioni operative.

Recupero dei contributi sospesi

Il decreto-legge n. 109/2018 stabilisce che i contributi sospesi siano versati entro il 31 gennaio 2021, senza sanzioni e interessi. La ripresa può avvenire anche con rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere da febbraio 2021.

La circolare anticipa che successive istruzioni disciplineranno le modalità operative della rateizzazione. Entro il 31 gennaio 2021 saranno inoltre riavviati i piani di rateazione già concessi dall’Istituto; i contribuenti dovranno quindi versare in unica soluzione, entro quella data, l’importo delle rate sospese dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. Restano invece ferme, secondo il piano originario, le rate con scadenza dal 1° gennaio 2021 nei casi in cui la rateazione sia stata autorizzata fino a 36/60 rate.

Sospensione di termini prescrizionali, cartelle ed esecuzione

L’articolo 35 del decreto-legge n. 109/2018 sospende dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme derivanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010, per le attività esecutive degli Agenti della riscossione e per i termini di prescrizione e decadenza degli enti creditori, compresi gli enti locali.

Dal 1° gennaio 2021 tali termini riprendono a decorrere. La sospensione si applica anche alla riscossione delle somme dovute all’Inps risultanti dagli atti dell’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010. Gli Agenti della riscossione sospendono d’ufficio ogni attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali e l’Istituto sospende l’emissione degli avvisi di addebito fino al 31 dicembre 2020, senza necessità di istanza degli interessati.

La circolare precisa inoltre che, in caso di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti al 29 settembre 2018 devono essere inserite nell’invito a regolarizzare, poiché restano escluse dall’ambito della sospensione. In mancanza di un procedimento di regolarizzazione già attivato tramite rateizzazione, non può essere attestata la regolarità contributiva.

Istruzioni contabili

I contributi sospesi esposti in UniEmens con il codice N965 devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00132. La procedura di gestione contributiva DM provvede automaticamente alla ripartizione e alla classificazione delle partite contabili relative alle posizioni ammesse alla sospensione.

Le istruzioni contabili per il recupero dei contributi sospesi delle varie categorie interessate saranno rese note con le successive istruzioni amministrative. Nell’allegato 1 è indicato il conto di credito di nuova istituzione.

Punti principali

Ambito della sospensione

La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria con scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della sospensione i soggetti regolarmente iscritti alle gestioni interessate e operanti alla data del 21 agosto 2017 nei territori colpiti. Rientrano tra i destinatari datori di lavoro privati, anche domestici e agricoli, lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata, nonché aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, limitatamente alle attività svolte nelle aree colpite.

Regole operative e domanda

Per ottenere la sospensione occorre presentare apposita domanda all’Inps, di regola con modello SC93, mentre per aziende agricole assuntrici di manodopera e lavoratori autonomi agricoli va utilizzata l’istanza telematica dei servizi agricoli. È possibile presentare una sola domanda anche se riferita a più gestioni. L’Istituto verifica i requisiti e recupera gli eventuali contributi indebitamente sospesi applicando il regime sanzionatorio ordinario.

Disciplina per le varie categorie

La circolare distingue regole specifiche per aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, professionisti e committenti della Gestione separata, aziende agricole, lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia o compartecipazione familiare, datori di lavoro domestico e aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Per ciascuna categoria sono indicati i versamenti sospesi e le relative scadenze nel periodo agevolato.

Recupero dei contributi e aspetti esecutivi

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2021 senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a 60 rate mensili da febbraio 2021. Dal 1° gennaio 2021 riprendono i termini di prescrizione, decadenza, notifica delle cartelle e attività esecutive; gli Agenti della riscossione sospendono d’ufficio le attività e l’Inps sospende l’emissione degli avvisi di addebito fino al 31 dicembre 2020.

Istruzioni contabili

I contributi sospesi evidenziati in UniEmens con il codice N965 vanno imputati al conto GPA00132. Le modalità contabili di recupero verranno fornite successivamente, insieme alle istruzioni amministrative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.