Circolare numero 104 del 18-10-2018
Con la presente circolare si illustrano le modalità di fruizione della riduzione contributiva prevista dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i premi di produttività del settore privato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo regime di decontribuzione applicabile, dal 24 aprile 2017, a una quota dei premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato. La misura riduce di 20 punti l’aliquota IVS datoriale, esclude la contribuzione a carico del lavoratore e incide sull’aliquota di computo pensionistico, entro il limite di 800 euro annui per lavoratore. Sono chiariti ambito soggettivo e oggettivo, condizioni di accesso, cumulabilità con altri benefici, trattamento dei premi eccedenti, regole per lavoratori con più rapporti e modalità di esposizione nei flussi UniEmens e DMAG, oltre alle procedure di regolarizzazione per premi già erogati.
Decontribuzione dei premi di risultato ex art. 55 D.L. n. 50/2017
Decontribuzione dei premi di risultato ex art. 55 D.L. n. 50/2017
La circolare disciplina l’applicazione della decontribuzione contributiva introdotta dal D.L. n. 50/2017 sui premi di risultato e sulle somme erogate in esecuzione della contrattazione aziendale o territoriale. Il chiarimento è rilevante sia per i profili sostanziali dell’agevolazione sia per le modalità di esposizione nei flussi contributivi e per la gestione delle regolarizzazioni.
Quadro normativo e ambito soggettivo
L’istituto si innesta sulla disciplina della tassazione agevolata dei premi di produttività prevista dall’articolo 1, commi 182-191, della legge n. 208/2015, attuata con decreto interministeriale 25 marzo 2016. Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati, compresi quelli non imprenditori, mentre restano escluse le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, le Autorità indipendenti e le Università non statali legalmente riconosciute.
Per i lavoratori, dal 2017 l’agevolazione spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme. Il requisito reddituale è quindi elemento essenziale anche per la decontribuzione.
Ambito oggettivo e presupposti contrattuali
La misura riguarda i premi di risultato di ammontare variabile, collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, oltre alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le erogazioni devono derivare da contratti aziendali o territoriali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015.
Per accedere al beneficio, i contratti collettivi devono essere depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme alla dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto interministeriale. La circolare richiama inoltre il requisito del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, da realizzarsi secondo le modalità previste dal decreto del 25 marzo 2016 e chiarite dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Misura della decontribuzione e limiti economici
L’articolo 55 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, per una quota di premio non superiore a 800 euro annui lordi per lavoratore, tre effetti principali:
- riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- esclusione di ogni contribuzione a carico del lavoratore;
- corrispondente riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici.
La norma ha altresì soppresso il precedente massimale più elevato di 4.000 euro previsto per la detassazione in presenza di coinvolgimento paritetico, lasciando fermo il limite generale di 3.000 euro annui lordi per la tassazione agevolata dei premi di risultato.
Il premio che beneficia della decontribuzione non va considerato nella determinazione della retribuzione pensionabile e non concorre al massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla legge n. 335/1995.
Decorrenza, cumulabilità e contributi esclusi
La decontribuzione si applica ai premi e alle somme erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017. Per i contratti stipulati prima di tale data continuano a valere le regole previgenti. La circolare precisa che rientrano nella misura anche i contratti modificati o integrati dal 24 aprile 2017 per introdurre il coinvolgimento paritetico, a condizione che siano nuovamente depositati.
La riduzione contributiva, non avendo natura di incentivo all’assunzione, è cumulabile con altri benefici contributivi. In caso di cumulo, la riduzione di 20 punti si applica sull’aliquota datoriale al lordo di altre agevolazioni, che operano sulla contribuzione residua.
Restano dovuti:
- il contributo di solidarietà per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti;
- il contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia pensionabile;
- la contribuzione ai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs. n. 148/2015.
Regime annuale e casi particolari
L’agevolazione ha carattere annuale. Se il lavoratore ha più rapporti di lavoro nel medesimo anno, il plafond di 800 euro può essere utilizzato dal datore successivo solo fino a concorrenza dell’importo residuo, sulla base della comunicazione del lavoratore relativa alla quota già fruita presso altro datore.
La misura si applica ai lavoratori subordinati, qualunque sia la forma del rapporto: part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione e apprendistato. Per i lavoratori somministrati, il riferimento per l’accesso al beneficio è la contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Requisiti di regolarità e modalità di fruizione
La fruizione è subordinata al rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi al possesso della regolarità contributiva, all’adempimento degli ulteriori obblighi di legge e al rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. La misura non richiede preventiva autorizzazione dell’Istituto.
La circolare precisa inoltre che il beneficio spetta anche per i premi erogati nei mesi intercorsi tra l’entrata in vigore della norma e l’emanazione della circolare, nonché nei casi in cui il lavoratore scelga di rinunciare al regime fiscale agevolato dei premi di risultato.
Compilazione UniEmens
Dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, l’imponibile corrispondente al premio di risultato decontribuito deve essere esposto in un apposito elemento dedicato con valenza contributiva, distinto dalla retribuzione imponibile ordinaria. Il premio agevolato non deve più essere indicato come semplice "di cui" dell’imponibile ordinario.
Operativamente:
- l’importo agevolato non può eccedere 800 euro annui per lavoratore;
- l’eventuale eccedenza va indicata nell’elemento ordinario E0 e assoggettata ad aliquota ordinaria;
- sulla quota agevolata si applica l’aliquota IVS ridotta di 20 punti percentuali, con azzeramento se l’aliquota datoriale è inferiore al 20%;
- non si calcolano le contribuzioni IVS e CIGS a carico del lavoratore;
- restano dovute le contribuzioni minori a carico del datore e la contribuzione ai Fondi di solidarietà.
Per i dipendenti in servizio o cessati, la denuncia deve essere compilata nei rispettivi elementi dedicati; per i cessati è richiamata la causale 1. Il contributo da versare sul premio va esposto nell’apposito elemento contributivo e deve essere indicato l’anno di corresponsione e il codice 9, corrispondente alla decontribuzione premi di risultato ex articolo 55 del D.L. n. 50/2017.
Per i premi già erogati nei mesi precedenti e aventi diritto al beneficio, la regolarizzazione avviene tramite variazione della denuncia già inviata, per i mesi di erogazione non precedenti a maggio 2017.
Compilazione DMAG
Nel flusso DMAG, dal quarto trimestre 2018, viene introdotto il nuovo codice Tipo Retribuzione "Q", destinato all’imponibile ex articolo 55 del D.L. n. 50/2017. L’imponibile agevolato deve essere esposto separatamente dalla retribuzione di tipo "O", su un ulteriore rigo del quadro F, con un numero di giornate pari a quelle associate al tipo "O" e con la zona tariffaria e il tipo di contratto riferiti al rapporto di lavoro che ha generato il premio.
Anche in questo caso vale il limite di 800 euro annui per lavoratore; l’eventuale eccedenza va riportata con Tipo Retribuzione "O". Sull’imponibile "Q" la procedura:
- riduce di 20 punti l’aliquota contributiva IVS datoriale, azzerandola se inferiore al 20%;
- esclude l’IVS e le altre contribuzioni minori a carico del lavoratore;
- riduce l’aliquota di computo pensionistico;
- calcola le contribuzioni minori a carico del datore.
Per i premi già erogati, la sistemazione richiede un’istanza telematica alle Strutture territoriali competenti.
Istruzioni contabili
Non vengono impartite nuove istruzioni contabili, poiché le gestioni interessate registrano direttamente una minore entrata contributiva.
Punti principali
Quadro normativo e destinatari
La misura nasce dall’articolo 1, commi 182-191, della legge n. 208/2015, che ha introdotto la tassazione agevolata dei premi di produttività, successivamente integrata dall’articolo 55 del D.L. n. 50/2017. Il beneficio è riservato al settore privato e riguarda anche i datori di lavoro non imprenditori; restano escluse le pubbliche amministrazioni, le Autorità indipendenti e le Università non statali legalmente riconosciute. I lavoratori beneficiari sono, dal 2017, i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente la percezione delle somme.
Ambito oggettivo e condizioni di accesso
La decontribuzione si applica ai premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate come partecipazione agli utili dell’impresa. Le somme devono essere previste da contratti aziendali o territoriali ex articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme alla dichiarazione di conformità al decreto interministeriale del 25 marzo 2016. Per la decontribuzione è richiesto anche il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, secondo le modalità fissate dal decreto e richiamate dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Misura dell’agevolazione e limiti economici
Dal 24 aprile 2017, per una quota di premio non superiore a 800 euro annui lordi per lavoratore, opera una riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, l’esclusione della contribuzione a carico del dipendente e la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo pensionistico. La norma ha soppresso il precedente limite di 4.000 euro per la detassazione dei premi di risultato, confermando il limite generale di 3.000 euro annui lordi per la tassazione agevolata. Il premio agevolato non concorre alla determinazione della retribuzione pensionabile né al massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex legge n. 335/1995.
Esclusioni, contributi dovuti e cumulabilità
Restano comunque dovuti il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, il contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile e la contribuzione ai Fondi di solidarietà del D.lgs. n. 148/2015. La riduzione contributiva non ha natura di incentivo all’assunzione ed è quindi cumulabile con altri benefici contributivi, applicandosi sull’aliquota datoriale al lordo di eventuali altre agevolazioni. La misura è subordinata ai requisiti di regolarità contributiva e al rispetto degli accordi e contratti collettivi previsti dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Casi particolari e regime annuale
Il beneficio è annuale: se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, il secondo datore può fruire della decontribuzione solo fino a esaurimento del plafond di 800 euro, previa comunicazione da parte del lavoratore della quota già agevolata presso altro datore. La misura si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale o dalla modalità di svolgimento del rapporto, inclusi part-time, intermittenti, tempo determinato, somministrazione e apprendistato. Per i lavoratori somministrati, occorre fare riferimento alla contrattazione di secondo livello dell’impresa utilizzatrice o delle organizzazioni cui essa aderisce.
Compilazione UniEmens
Dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, il premio di risultato decontribuito va esposto in appositi elementi dedicati, separandolo dalla retribuzione imponibile ordinaria. L’importo agevolato non può superare 800 euro per anno civile e l’eventuale eccedenza va indicata nell’elemento ordinario E0 ed assoggettata ad aliquota ordinaria. La contribuzione dovuta sul premio va calcolata con l’aliquota IVS ridotta di 20 punti, con esclusione della contribuzione a carico del lavoratore e con mantenimento delle contribuzioni minori e dei Fondi di solidarietà. Per i premi già erogati nei mesi precedenti, è previsto il ricorso alle regolarizzazioni contributive o alle variazioni della denuncia, per i mesi di erogazione non anteriori a maggio 2017.
Compilazione DMAG
Dal quarto trimestre 2018 è introdotto il codice Tipo Retribuzione "Q", da usare per l’imponibile ex articolo 55 del D.L. n. 50/2017, da esporre separatamente rispetto alla retribuzione di tipo "O". Anche qui il limite è di 800 euro annui per lavoratore, con l’eccedenza da indicare come Tipo Retribuzione "O". La tariffazione applica la riduzione dell’aliquota IVS datoriale di 20 punti, esclude l’IVS e le altre contribuzioni minori a carico del lavoratore, riduce l’aliquota di computo pensionistico e calcola le contribuzioni minori a carico del datore. Per i premi già erogati, la regolarizzazione avviene tramite istanza telematica alle Strutture territoriali competenti.
Istruzioni contabili
Non sono necessarie nuove istruzioni contabili, poiché le gestioni interessate registrano direttamente una minore entrata contributiva.
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