Sentenza n. 715/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento dell'avviso orale n. -OMISSIS- del 7.11.2021 emesso dalla Questura di Vibo Valentia nonché per l'annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto e, in particolare, dei seguenti atti: 1) il processo verbale di avviso orale notificato dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS-; 2) la nota prot. -OMISSIS- del 13.12.2021, con la quale, la Questura di Vibo Valentia - Div. Anticrimine, ex art. 3 D.M. 415/94 negava l'accesso agli atti ex l. n..241/90; 4) le informative delle forze di polizia (di contenuto ed estremi ignoti) menzionate nel provvedimento impugnato, su tutte, quelle dell'8.06.2021 e 17.11.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore, unitamente al verbale di avviso, al diniego di accesso agli atti e alle informative di polizia presupposte
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dalla Questura di Vibo Valentia, deducendo difetto di istruttoria, difetto di motivazione, insussistenza dei presupposti e violazione di legge. Ha sostenuto di svolgere regolare attività lavorativa, di essere incensurato e di essere estraneo a circuiti criminali. Secondo il ricorrente, il provvedimento non avrebbe chiarito perché gli elementi raccolti consentissero di ritenere probabile la sua appartenenza a una delle categorie previste dall'art. 1 del d.lgs. 159/2011. Ha inoltre evidenziato che un procedimento penale, relativo a reati di ricettazione e detenzione illegale di armi, si era concluso con assoluzione successivamente all'adozione dell'avviso orale, mentre un ulteriore procedimento era ancora pendente. È stato altresì impugnato il diniego di accesso agli atti e sono state contestate le informative di polizia richiamate nel provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso orale possa essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto misura diretta alla prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica e adottabile senza indugio. La misura non richiede un previo accertamento della responsabilità penale né la sottoposizione dei fatti all'autorità giudiziaria: è sufficiente una valutazione complessiva della personalità, fondata anche su elementi indiziari e sospetti, purché adeguatamente motivata, dalla quale emerga una ragionevole propensione a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, le contestazioni penali, i precedenti per danneggiamento e minacce e la frequentazione di soggetti con pregiudizi penali sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare l'avviso orale. L'assoluzione intervenuta dopo l'adozione dell'atto non determina una sua illegittimità sopravvenuta, poiché la legittimità deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
coloro i quali sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La riconducibilità del destinatario a una delle categorie di pericolosità può essere desunta da una valutazione complessiva della personalità e da elementi circostanziati anche indiziari, senza necessità di un previo accertamento penale.
art. 3 d.m. 415/1994
È richiamato quale base normativa del diniego di accesso agli atti adottato dalla Questura.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'avviso orale del Questore, quale misura di prevenzione di natura monitoria, può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento quando l'amministrazione ravvisi l'esigenza di intervenire senza indugio per prevenire pericoli per la sicurezza pubblica.
- L'avviso orale non presuppone l'accertamento della responsabilità penale dell'interessato né la definizione giudiziale dei fatti; può fondarsi su una valutazione complessiva della personalità e su elementi circostanziati di natura indiziaria o su sospetti, purché adeguatamente motivati.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'avviso orale rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico o della motivazione.
- La legittimità dell'avviso orale deve essere valutata con riferimento agli elementi esistenti al momento della sua adozione; una successiva assoluzione o altra pronuncia favorevole non determina, di per sé, l'illegittimità sopravvenuta dell'atto.
- La pluralità di contestazioni e precedenti per condotte lesive della sicurezza o della tranquillità pubblica, unitamente alla frequentazione di soggetti con pregiudizi penali, può costituire un quadro complessivo sufficiente a giustificare l'avviso orale, anche se una delle contestazioni sia stata successivamente definita con assoluzione.
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