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Sentenza

Sentenza n. 268/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 190/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, pubblicata in data 06/03/2023.

Giustizia amministrativa202500447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 190/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, relativa all'assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2016/2017-2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'istruzione e del merito nell'eseguire la sentenza n. 190/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per l'importo complessivo di euro 2.000,00. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, rituale notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata e decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza adempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha inoltre nominato fin d'ora, in caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non esegue una pronuncia giurisdizionale esecutiva, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al titolo giudiziale entro un termine determinato, anche quando l'obbligo concerne l'attivazione di procedure contabili necessarie all'attribuzione di una prestazione economica.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e conferirgli il potere di avviare gli adempimenti necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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