Sentenza n. 355/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 232/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 232/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 232/2025 del Tribunale di Rimini. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 agosto 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di 90 giorni dalla relativa istanza di parte e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della pronuncia definitiva e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia.
- L'esecuzione deve tenere conto delle somme o delle prestazioni eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte da quanto dovuto in attuazione della sentenza.
Come è indicizzato
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