Sentenza n. 5620/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso il silenzio inadempimento formatosi sul procedimento amministrativo n. NA 2210535988 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 38 comma 7 del dpr. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di verifica della sussistenza di una quota per convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ricorso avverso il silenzio serbato sulla domanda presentata il 26 maggio 2025, relativa alla verifica della disponibilità di una quota necessaria alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura ha trasmesso il 18 settembre 2026 un preavviso di rigetto. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese in base alla soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, recependo la dichiarazione del ricorrente e applicando il principio dispositivo del processo amministrativo. Ha compensato le spese di lite, considerate le peculiarità della controversia, le circostanze rappresentate dall’amministrazione e il fatto che, durante la pendenza del procedimento, al ricorrente era comunque assicurata la permanenza sul territorio nazionale, salva la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
con il presente ricorso, notificato e depositato in data 12 giugno 2026, il ricorrente ha agito, ex artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 26 maggio 2025
La tutela contro il silenzio è stata proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse ha però condotto alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio-inadempimento diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione; la declaratoria è coerente con il principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non determina automaticamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può compensarle valutando le peculiarità della controversia e le circostanze concrete, ferma la restituzione del contributo unificato nei termini disposti.
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