Cassazione Penale, Sentenza n. 27072/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per mancata motivazione circa la pericolosità del Germano (misura non prevista nell'accordo), e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore - sezione GIP - in diversa persona fisica
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sola applicazione, nella sentenza di patteggiamento, della misura di sicurezza della "libertà vigilata" (anni 2), deducendo il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente poiché tale misura non risultava oggetto dell'accordo di patteggiamento tra le parti
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Disciplina il patteggiamento; stabilisce l'iter per l'accordo tra parti e l'applicazione della pena concordata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limiti di impugnabilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento quando la misura sia stata oggetto dell'accordo
Se la misura di sicurezza è stata concordata nel patteggiamento, la possibilità di impugnazione in Cassazione è limitata ai soli motivi previsti da questo comma; se non è stata concordata, non opera tale limitazione
art. 606 cod. proc. pen.
mezzi di impugnazione e vizi di motivazione (articolazione generale)
Fornisce la disciplina generale sui motivi di cassazione per vizio di motivazione, applicabile quando la limitazione di cui all'art. 448, comma 2-bis non opera
art. 111, comma 7 Cost.
principio di legalità e rilevanza della "violazione di legge"
Consente che la "illegalità della misura di sicurezza" (es. mancanza o insufficienza della motivazione) costituisca motivo di impugnazione per violazione di legge
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
introduzione dell'art. 448, comma 2-bis
Ha introdotto limiti alla impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento quando alcune questioni siano oggetto dell'accordo
Massime di principio
- Se la misura di sicurezza non è stata prevista nell'accordo di patteggiamento, la sua applicazione in sentenza richiede una motivazione chiara e specifica sulla pericolosità; la mancata o insufficiente motivazione è motivo di annullamento per Cassazione
- Se la misura di sicurezza è invece stata espressamente concordata nel patteggiamento, la possibilità di impugnazione in Cassazione è limitata dai termini dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; in tali casi il sindacato del giudice di legittimità è più ristretto
- La confisca e le misure di sicurezza, pur nel contesto del patteggiamento, richiedono sempre motivazione adeguata; questioni di "illegalità della misura" possono costituire violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.
- In caso di annullamento parziale per vizio motivazionale, la Corte di Cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione o a diversa persona fisica del medesimo tribunale
- In impugnazioni relative a patteggiamenti è strategico concentrare il ricorso sui profili motivazionali (es. pericolosità, mancanza di istruttoria) quando la misura contestata non figura nell'accordo; il pubblico ministero può sostenere la domanda di annullamento se condivide il vizio
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