Ordinanza n. 2297/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva dell'amministrazione ritenuta causa dell'esposizione ad agenti patogeni e dell'insorgenza di mesotelioma pleurico, con domanda risarcitoria per la morte del dipendente
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto domanda di risarcimento dei danni subiti dal loro congiunto, deceduto il 19 maggio 2019 per mesotelioma pleurico epiteliale, assumendo che la patologia fosse conseguenza dell'esposizione ad agenti patogeni durante il servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare e della negligenza e imperizia dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio. A seguito dell'istruttoria, il Collegio ha ritenuto indubbio il nesso causale tra la condotta non iure e il danno-evento, anche alla luce delle risultanze dell'amministrazione resistente, ma ha ravvisato la necessità di un ulteriore approfondimento limitato alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale e all'individuazione degli elementi idonei a giustificare la personalizzazione del danno non patrimoniale. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di detrarre dal risarcimento le somme già corrisposte dall'amministrazione danneggiante, anche se a diverso titolo, per evitare una sovracompensazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha ancora liquidato il risarcimento. Ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., nominando il Direttore dell'U.O.C. di Medicina legale e fiscale dell'A.S.P. di Palermo, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà acquisire gli atti del fascicolo, utilizzare le tabelle ministeriali e quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal dipendente deceduto in ragione dell'esposizione agli agenti patogeni riconosciuta dalla stessa amministrazione come riconducibile a causa di servizio; dovrà inoltre evidenziare i fatti rilevanti ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale. Le operazioni dovranno svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nel contraddittorio tra le parti, e la relazione dovrà essere depositata nei successivi trenta giorni. La discussione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Il Collegio ha riservato ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, precisando che il compenso del verificatore sarà liquidato secondo l'art. 66, comma 4, c.p.a. e definitivamente regolato con la sentenza.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa generale per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti; si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere
Disciplina lo svolgimento della verificazione, i termini dell'incarico e la liquidazione provvisoria e definitiva del compenso del verificatore.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore base normativa dei poteri istruttori esercitati dal Collegio.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene già dimostrato il nesso causale tra la condotta amministrativa illecita e il danno-evento, può disporre una verificazione limitata alle sole questioni ancora necessarie per la decisione, come la quantificazione delle diverse componenti del danno e la personalizzazione del danno non patrimoniale.
- La verificazione può essere affidata a un organo tecnico pubblico, con facoltà di delega, imponendo l'esame dell'intera documentazione processuale, il contraddittorio tra le parti e termini specifici per le operazioni e il deposito della relazione.
- Nella liquidazione del risarcimento devono essere detratte le somme già corrisposte dallo stesso soggetto responsabile, anche quando erogate a titolo diverso, poiché il risarcimento non può determinare una sovracompensazione del danneggiato.
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