Ordinanza n. 1805/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli n. 629 del 30 maggio 2026; nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, ivi compresa la nota dell’ARPAC acquisita al prot. dell’Ente n. 501893 in data 30 aprile 2026, con cui sarebbero state trasmesse le risultanze dei rilievi fonometrici effettuati il giorno 27 marzo u.s., le note prot. n. 122377 del 7.2.2025 e n. 292763 del 28.3.2025 con le quali l’amministrazione comunale ha richiesto all’ARPAC di effettuare i monitoraggi acustici in zona, e la precedente nota dell’ARPAC acquisita al prot. dell’Ente n. 480256 in data 26 maggio 2025, di trasmissione dei monitoraggi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di contenimento delle emissioni sonore e gli atti tecnici presupposti, inclusi i rilievi fonometrici dell'ARPAC
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui le note comunali di richiesta dei monitoraggi e le relazioni dell'ARPAC sui rilievi fonometrici. In particolare, ha contestato la riconducibilità dell'ordinanza al paradigma degli artt. 50, comma 5, e 7-bis, del d.lgs. 267/2000, sostenendo quindi la non conformità dell'atto ai relativi presupposti. Ha inoltre formulato osservazioni critiche sulla relazione ARPAC, con riferimento agli accertamenti fonometrici. Il Collegio ha lasciato impregiudicata la questione di rito relativa alla legittimazione passiva dell'ARPAC.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per mancanza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris, riservando alla fase di merito ogni ulteriore valutazione, inclusa quella sulla legittimazione passiva dell'ARPAC. In base al contenuto effettivo e agli effetti prodotti, l'ordinanza è stata qualificata come esercizio del potere previsto dall'art. 9 della l. 447/1995, nonostante il richiamo all'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000. Il giudice ha ritenuto che tale potere settoriale sia autonomo rispetto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente e sia normalmente esercitabile quando gli accertamenti tecnici delle competenti agenzie ambientali rilevino un fenomeno di inquinamento acustico. Nel caso concreto, l'ARPAC aveva rilevato, durante il sopralluogo del 27 marzo 2026, il superamento dei limiti di immissione differenziale nel periodo notturno, quantificato in 26 dB rispetto al limite di 3 dB. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'urgenza, l'attualità del pericolo, senza che rilevasse la pregressa conoscenza della situazione, e ha considerato adeguatamente documentati tempo, luogo, strumentazione e collocazione delle misurazioni, disattendendo le contestazioni rivolte alla relazione tecnica. Nel bilanciamento cautelare, l'interesse patrimoniale della società, suscettibile di ristoro monetario, è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela della salute dei residenti, comprensiva della pubblica quiete e del benessere psico-fisico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. 447/1995
“Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”
La disposizione configura un autonomo e specifico potere di ordinanza in materia di inquinamento acustico, non riducibile a una mera riproduzione del generale potere contingibile e urgente del sindaco; il potere è normalmente esercitabile quando accertamenti tecnici delle competenti agenzie ambientali rilevino inquinamento acustico e non esista un ordinario potere amministrativo idoneo a ottenere l'immediato abbattimento delle emissioni.
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Il richiamo a tale disposizione non determina la qualificazione dell'ordinanza, che deve essere individuata in base al contenuto effettivo e agli effetti concretamente prodotti; nel caso esaminato l'atto è stato ricondotto all'art. 9 della l. 447/1995.
art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000
Le censure fondate sulla non conformità dell'ordinanza al paradigma della disposizione sono state ritenute non decisive, poiché l'atto esercitava il potere speciale in materia di inquinamento acustico previsto dall'art. 9 della l. 447/1995.
art. 2 l. 447/1995
L'inquinamento acustico, per la definizione legislativa richiamata, costituisce fenomeno idoneo a rappresentare una minaccia per la salute pubblica.
art. 32 Cost.
La disciplina speciale sull'inquinamento acustico è stata letta come attuativa del principio costituzionale di tutela della salute.
DPCM 1 marzo 1991
Richiamato, insieme ad altre fonti tecniche, quale disciplina dei limiti in materia di inquinamento acustico.
DPCM 14 novembre 1997
Richiamato, insieme ad altre fonti tecniche, quale disciplina dei limiti in materia di inquinamento acustico.
D.M. Ambiente 16 marzo 1998
Richiamato, insieme ad altre fonti tecniche, in relazione ai limiti e alle modalità di misurazione dell'inquinamento acustico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha deciso respingendo l'istanza di sospensione.
Massime di principio
- Il potere di ordinanza previsto dall'art. 9 della l. 447/1995 costituisce un potere speciale e autonomo in materia di inquinamento acustico, distinto dal generale potere contingibile e urgente previsto dal TUEL; la qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto effettivo e dagli effetti concretamente prodotti, non dal solo richiamo normativo formale.
- L'esercizio del potere di cui all'art. 9 della l. 447/1995 è normalmente consentito quando accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali di protezione ambientale rilevino un fenomeno di inquinamento acustico, anche in assenza di un potere amministrativo ordinario idoneo a conseguire l'immediato abbattimento delle emissioni.
- Ai fini del presupposto dell'urgenza richiesto per l'ordinanza in materia di inquinamento acustico, è sufficiente l'attualità del pericolo; non è decisivo che la situazione lesiva fosse conosciuta dall'amministrazione da tempo.
- Nel giudizio cautelare, l'interesse patrimoniale dell'operatore economico può essere recessivo rispetto all'interesse alla tutela della salute dei residenti, comprendente la pubblica quiete e il complessivo benessere psico-fisico, quando l'inquinamento acustico sia supportato da accertamenti tecnici.
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