Sentenza n. 1322/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e, per quanto occorra, scheda valutativa caratteristica con giudizio finale "nella media"
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto contro la scheda valutativa relativa al periodo 2 luglio 2020 - 1 luglio 2021, nella quale il Revisore aveva attribuito il giudizio finale "nella media", in dissenso rispetto alla qualifica "superiore alla media" proposta dal Compilatore. La censura centrale riguardava l'incoerenza interna della scheda: il Revisore non aveva indicato specifici elementi negativi, carenze professionali, episodi di insufficiente rendimento o fatti concreti idonei a giustificare il ridimensionamento della qualifica, mentre aveva riconosciuto al militare intraprendenza, riservatezza, adeguata preparazione professionale, collaborazione costruttiva, motivazione, affidabilità e rendimento complessivamente soddisfacente. Il ricorrente ha precisato che non chiedeva al giudice di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione di merito, né fondava la censura sul mero confronto con precedenti documenti caratteristici, ma deduceva la contraddittorietà tra la motivazione descrittiva e la qualifica finale, nonché l'assenza di una motivazione adeguata del dissenso del Revisore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato. Il giudice ha premesso che le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e valutativa e sono sindacabili soltanto entro limiti estrinseci, in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o evidente contraddittorietà. Nel caso concreto, tuttavia, ha ravvisato una chiara incoerenza interna della scheda: la parte descrittiva del giudizio del Revisore conteneva plurimi apprezzamenti positivi, senza individuare alcun elemento concreto idoneo a giustificare il passaggio da "superiore alla media" a "nella media". La formula "non concordo con il giudizio espresso dal compilatore" è stata ritenuta meramente assertiva e inidonea a spiegare le ragioni del dissenso, soprattutto considerando che il Compilatore aveva una conoscenza diretta e quotidiana del servizio prestato. Non è stata censurata la mera diversità di opinione tra Compilatore e Revisore, astrattamente ammissibile, ma l'assenza di un nesso logico tra le premesse valutative e la qualifica finale, nonché il mancato assolvimento del maggiore onere motivazionale richiesto dal dissenso. L'annullamento opera nei limiti dell'obbligo dell'amministrazione di riesercitare il potere con una motivazione più puntuale e coerente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1025 d.lgs. 66/2010
gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze Armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici
La valutazione del personale militare è formalizzata attraverso documenti caratteristici, tra cui la scheda valutativa.
art. 1026 d.lgs. 66/2010
"Eccellente", "Superiore alla media", "Nella media", "Inferiore alla media" e "Insufficiente"
La scheda valutativa si conclude con l'attribuzione di una qualifica finale collocata in una graduatoria decrescente di merito.
art. 688 d.P.R. 90/2010
i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare
La documentazione caratteristica deve esprimere una valutazione diretta e obiettiva del servizio, del rendimento, delle capacità, delle attitudini e dei risultati conseguiti.
art. 692 d.P.R. 90/2010
La scheda valutativa modello B è utilizzata per valutare servizi di durata non inferiore a 180 giorni.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e valutativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo, in via estrinseca, soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o evidente contraddittorietà.
- La mera diversità tra il giudizio del Compilatore e quello del Revisore non determina di per sé l'illegittimità della scheda valutativa, essendo il dissenso astrattamente ammissibile nell'esercizio della funzione di revisione.
- Quando il Revisore attribuisce una qualifica finale deteriore rispetto a quella proposta dal Compilatore, la motivazione deve indicare gli specifici elementi negativi, le carenze o le circostanze concrete che giustificano il dissenso e il ridimensionamento della qualifica.
- La scheda valutativa deve presentare un rapporto logico e consequenziale tra le singole voci valutative, il giudizio descrittivo e la qualifica finale; una qualifica deteriore non sorretta da elementi negativi specifici è illegittima per incoerenza interna e difetto di motivazione.
- L'obbligo motivazionale è particolarmente intenso quando il Revisore si discosta dalla valutazione del superiore che ha avuto una conoscenza diretta e quotidiana del servizio prestato, dovendo rendere percepibile l'iter logico seguito per il dissenso.
- L'annullamento della scheda valutativa per incoerenza interna impone all'amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto delle indicazioni conformative della sentenza, fornendo una motivazione più puntuale e coerente, senza attribuire al giudice il potere di sostituirsi alla valutazione amministrativa.
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