Sentenza n. 1306/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità/irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 4 aprile 2023 domanda di protezione internazionale. La domanda era stata rigettata dalla Commissione territoriale il 13 ottobre 2023, ma gli atti erano stati trasmessi al Questore per la valutazione del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poi rilasciato il 30 novembre 2023. Successivamente il ricorrente aveva chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l'istanza inammissibile o irricevibile, ritenendo ostativo il fatto che il permesso per protezione speciale fosse stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 7, commi 1, lett. a), e 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, sostenendo che, ai fini della disciplina transitoria sulla convertibilità, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e non quella successiva di rilascio del permesso per protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, abbia individuato quale sbarramento temporale la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a tale domanda sia seguito il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Poiché la domanda era stata presentata il 4 aprile 2023, quindi prima del 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha abrogato la possibilità di conversione, l'istanza doveva essere considerata ammissibile e ricevibile, anche se il permesso per protezione speciale era stato rilasciato successivamente. L'annullamento comporta l'effetto conformativo dell'obbligo della Questura di esaminare la domanda di conversione alla luce degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, senza automatica spettanza del permesso per lavoro subordinato. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione del compenso.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato quale fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito della trasmissione degli atti dalla Commissione territoriale al Questore.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione prevedeva la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; il giudizio riguarda l'applicazione della disciplina transitoria successiva alla sua abrogazione.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamati dal ricorrente nell'ambito della disciplina della protezione speciale.
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disciplina transitoria è stata interpretata nel senso che, ai fini della convertibilità del titolo, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione e seguita dal rilascio del permesso per protezione speciale.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Concorre a individuare il regime transitorio applicabile alle istanze presentate prima del 6 maggio 2023.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della verifica dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato per la dichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale secondo il regime transitorio introdotto dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a tale domanda sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale.
- La domanda di protezione internazionale presentata entro il 5 maggio 2023 resta assoggettata alla disciplina transitoria sulla conversione, anche se il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato rilasciato dopo il 6 maggio 2023.
- L'amministrazione non può dichiarare inammissibile o irricevibile una domanda di conversione esclusivamente perché il permesso per protezione speciale è stato rilasciato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione; deve esaminare la domanda alla luce degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
- L'annullamento del diniego di esame della domanda di conversione produce un effetto conformativo limitato all'obbligo dell'amministrazione di procedere all'esame dell'istanza, senza determinare automaticamente il diritto al rilascio del permesso per lavoro subordinato.
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