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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2030

Regolamento delegato (UE) 2025/2030 della Commissione, del 9 ottobre 2025, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni su organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro e infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa nel dominio delle forze di lavoro

Normativa europea32025R2030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il quadro del regolamento (UE) 2019/1700 precisando, per il dominio delle forze di lavoro, le variabili da raccogliere ogni otto anni su due aree tematiche specifiche: organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro, e infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa. L’atto serve a uniformare contenuto e struttura dei dati statistici richiesti agli Stati membri. L’allegato elenca puntualmente 21 variabili, suddivise in 10 per la prima tematica e 11 per la seconda.

Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) 2019/1700 specificando, nel dominio delle forze di lavoro, il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni relative a organizzazione del lavoro/tempi di lavoro e a infortuni e problemi di salute connessi all’attività lavorativa.

Ambito di applicazione

Si applica alle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati a livello individuale, nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1700, e in particolare al dominio delle forze di lavoro. Riguarda la definizione dei set di dati e delle variabili da rilevare con periodicità ottoennale per le tematiche dettagliate "organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro" e "infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa". Non disciplina direttamente obblighi sostanziali per imprese o lavoratori, ma la struttura informativa che gli Stati membri devono utilizzare nella produzione statistica; è applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.

Regolamento delegato (UE) 2025/2030: variabili ottoennali nel dominio delle forze di lavoro

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 nel settore delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, limitatamente al dominio delle forze di lavoro. La finalità è rendere uniforme, a livello UE, il contenuto informativo dei set di dati da rilevare con cadenza di otto anni sulle tematiche dettagliate "organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro" e "infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa".

Base giuridica e ratio dell’intervento

La Commissione richiama l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee basate su dati individuali campionari. Il considerando evidenzia che, per soddisfare le esigenze conoscitive nelle due tematiche dettagliate, è necessario specificare il numero e il titolo delle variabili da raccogliere con periodicità ottoennale.

Ambito materiale e struttura dell’allegato

L’atto non introduce obblighi sostanziali per datori di lavoro o lavoratori, ma definisce la struttura delle variabili statistiche da utilizzare dagli Stati membri nella produzione dei dati armonizzati. L’allegato distingue due blocchi tematici:

  • "Organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro", con 10 variabili.
  • "Infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all’attività lavorativa", con 11 variabili.

Organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro

Per la prima tematica, le variabili riguardano aspetti organizzativi, flessibilità e modalità di esecuzione della prestazione. Sono previste, tra l’altro, variabili su:

  • possibilità di prendere ore libere e giorni di ferie;
  • flessibilità dell’orario di lavoro;
  • disponibilità a lavorare durante il tempo libero;
  • registrazione della presenza o delle ore lavorate;
  • lavoro sotto pressione e autonomia professionale;
  • posto di lavoro principale, tempi di spostamento e lavoro in altre sedi.

Infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa

La seconda tematica copre sia gli infortuni sia i problemi di salute collegati al lavoro. Le variabili previste riguardano:

  • numero e tipologia degli infortuni negli ultimi 12 mesi;
  • nesso tra infortunio e attività lavorativa;
  • durata dell’assenza dal lavoro causata dall’infortunio;
  • numero e tipologia dei problemi di salute connessi al lavoro negli ultimi 12 mesi;
  • eventuale limitazione delle attività quotidiane;
  • nesso tra problema di salute e attività lavorativa;
  • durata dell’assenza dal lavoro causata dal problema di salute;
  • esposizione a fattori di rischio per la salute fisica e per il benessere mentale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia anche nel contesto SEE in quanto atto espressamente indicato come rilevante ai fini dello Spazio economico europeo.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità integrativa

Il regolamento è adottato dalla Commissione in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, al fine di specificare il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni richieste per due tematiche dettagliate del dominio delle forze di lavoro.

Variabili a cadenza di otto anni sul lavoro e sui tempi di lavoro

Per la tematica "organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro" l’allegato prevede 10 variabili rilevate: FREEHOUR (possibilità di prendere ore libere), FREELEAV (possibilità di prendere giorni di ferie), FLEXWT (flessibilità prevista dell’orario di lavoro), AVAIFREE (disponibilità a lavorare durante il tempo libero), RECHOURS (registrazione della presenza o delle ore lavorate), PRESSURE (lavorare sotto pressione), JOBAUTON (autonomia professionale), PLACEWK (posto di lavoro principale), COMMUTM (tempi di spostamento), OTHERLOC (lavoro in altre sedi).

Variabili sugli infortuni e sui problemi di salute connessi al lavoro

Per la tematica "infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all’attività lavorativa" l’allegato prevede 11 variabili rilevate: ACCIDNUM (numero di infortuni sul lavoro negli ultimi 12 mesi), ACCIDTYP (tipo di infortunio sul lavoro), ACCIDJOB (attività lavorativa connessa all’infortunio), ACCIDBRK (durata dell’assenza dal lavoro causata dall’infortunio), HPROBNUM (numero di problemi di salute connessi all’attività lavorativa negli ultimi 12 mesi), HPROBTYP (tipo del problema di salute più grave connesso al lavoro), HPROBLIM (problema di salute che limita le attività quotidiane), HPROBJOB (attività lavorativa connessa al problema di salute), HPROBBRK (durata dell’assenza dal lavoro causata dal problema di salute), PHYSRISK (esposizione a fattori di rischio per la salute fisica), MENTRISK (esposizione a fattori di rischio per il benessere mentale).

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeamercato del lavorosalute e sicurezza sul lavoroforze di lavoro

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