Regolamento (UE) 2025/2027
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2027 della Commissione, del 9 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva penthiopyrad
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di approvazione del penthiopyrad, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. A seguito della rinuncia del richiedente alla domanda di rinnovo, la Commissione anticipa la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 ottobre 2025. La misura è adottata per consentire agli Stati membri di disporre di un margine temporale sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Modifica del periodo di approvazione della sostanza attiva penthiopyrad nell'elenco delle sostanze approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva penthiopyrad, inserita nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, e quindi, in via indiretta, ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle relative autorizzazioni nazionali nei territori degli Stati membri. La modifica incide esclusivamente sulla data di scadenza dell'approvazione nell'ambito del sistema UE di approvazione delle sostanze attive; non introduce una nuova approvazione né disciplina aspetti generali del mercato dei prodotti fitosanitari oltre a tale profilo temporale.
Modifica del periodo di approvazione della sostanza attiva penthiopyrad
Il regolamento interviene sul regime UE di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, incidendo unicamente sulla scadenza dell'approvazione del penthiopyrad. La Commissione prende atto della rinuncia del richiedente al rinnovo e, conseguentemente, anticipa la data di scadenza per consentire agli Stati membri di avviare per tempo la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati.
Contesto normativo e base giuridica
La sostanza attiva penthiopyrad è iscritta nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che elenca le sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il presente atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ed è richiamato il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Evoluzione del periodo di approvazione del penthiopyrad
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 aveva approvato il penthiopyrad fino al 30 aprile 2024. In seguito, il regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 aveva prorogato il periodo di approvazione fino al 31 ottobre 2027, in attesa del completamento della procedura di rinnovo. Tuttavia, il 13 marzo 2025 il richiedente ha comunicato di non sostenere più la domanda di rinnovo, rendendo non più giustificata la proroga.
Modifica concreta dell'allegato
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato nel senso che, nella parte B, riga 57 relativa a Penthiopyrad, la colonna "Scadenza dell'approvazione" è sostituita con la data "31 ottobre 2025". La finalità dichiarata è fissare una scadenza quanto più ravvicinata possibile, ma comunque sufficiente a consentire agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.
Entrata in vigore ed efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato secondo quanto previsto dall'allegato del regolamento. In particolare, nella parte B, riga 57 relativa al penthiopyrad, la data di scadenza dell'approvazione è sostituita con il 31 ottobre 2025.
Motivazione della modifica del periodo di approvazione
Il penthiopyrad era stato approvato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 fino al 30 aprile 2024; successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 aveva prorogato il periodo di approvazione fino al 31 ottobre 2027 in attesa del rinnovo. Poiché il richiedente ha confermato il 13 marzo 2025 di non sostenere più la domanda di rinnovo, la proroga non è più giustificata e la Commissione anticipa la scadenza.
Base giuridica e iter procedurale
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il considerando richiama anche la verifica di ammissibilità della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e il parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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