Cassazione Penale, Ordinanza n. 11863/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua opposizione, confermando a sua volta il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, c.p.p., con cui era stata respinta la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e applicata la detenzione domiciliare. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avrebbe valorizzato adeguatamente il suo stato di salute e le esigenze rappresentate circa la necessità di frequentare spazi aperti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: il tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo adeguato e coerente il diniego, valorizzando il recente reato commesso e il fatto che il ricorrente non si fosse ancora realmente distaccato dagli agiti devianti, pur tenendo conto dello stato di salute. La decisione di merito è stata considerata non sindacabile in sede di legittimità perché fondata su una valutazione complessiva degli elementi in atti. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-ter, c.p.p.
norma processuale richiamata quale base del provvedimento di rigetto della richiesta di affidamento in prova e applicazione della detenzione domiciliare.
art. 94 ord. pen.
non citato espressamente nel testo fornito, ma la misura richiesta riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale; tuttavia, non essendo riportata nel testo, non va ricostruita.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione del tribunale di sorveglianza sul diniego di una misura alternativa è insindacabile quando dia conto in modo coerente degli elementi di fatto rilevanti, come la recidiva recente o la mancata presa di distanza dai comportamenti devianti.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può tradursi nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio o degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito.
- Ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, lo stato di salute dell'interessato deve essere valutato, ma può essere ritenuto recessivo rispetto ad altri elementi ostativi debitamente motivati.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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