Risposta n. 147 del 20/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene applicabile l'art. 177, comma 2, TUIR perché conta il controllo acquisito dalla conferitaria e non la posizione dei conferenti; le quote ricevute nella conferitaria dovrebbero essere assegnate in piena proprietà ai conferenti, in proporzione al valore rispettivo di nuda proprietà e usufrutto conferiti.
Applicabilità dell'art. 177, comma 2, TUIR al conferimento congiunto di nuda proprietà e usufrutto di partecipazioni
Il quesito
Si chiede se il contestuale conferimento da parte di due soggetti, uno titolare della nuda proprietà e l'altro dell'usufrutto della medesima partecipazione, sia idoneo a integrare il requisito del controllo ex art. 2359 c.c. per applicare il regime di realizzo controllato dell'art. 177, comma 2, TUIR; inoltre, si chiede come vadano attribuite le partecipazioni della conferitaria, se in piena proprietà oppure riproducendo separatamente nuda proprietà e usufrutto.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene applicabile l'art. 177, comma 2, TUIR per i conferimenti descritti, a condizione che i soci conferenti ricevano quote della conferitaria in piena proprietà. Il controllo va valutato in capo alla conferitaria; il conferimento congiunto di nuda proprietà e usufrutto è idoneo se consente alla conferitaria di acquisire il controllo della società scambiata. Diversamente, se i diritti ricevuti nella conferitaria fossero della stessa natura di quelli conferiti, il solo conferimento dell'usufrutto non sarebbe sufficiente perché non attribuirebbe quote della società.
Conferimento congiunto di nuda proprietà e usufrutto ai fini dell'art. 177, comma 2, TUIR
L'interpello riguarda una riorganizzazione societaria di gruppo/famiglia nella quale i soci persone fisiche intendono utilizzare una holding, BETA, per concentrare partecipazioni e semplificare la struttura. Il tema centrale è se il conferimento congiunto di diritti frazionati sulla medesima partecipazione — nuda proprietà in capo a Tizio e usufrutto in capo a Caio — consenta di applicare il regime dell'art. 177, comma 2, del TUIR, che disciplina lo scambio di partecipazioni mediante conferimento.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante ALFA detiene una partecipazione del 32,06% in GAMMA. ALFA è partecipata al 50% da Tizio, nudo proprietario, e da Caio, usufruttuario, nonché da BETA e Delta. GAMMA è una holding con varie partecipazioni di controllo e collegamento.
BETA è una holding familiare già operativa, posseduta da Caio per il 51%, da Mevia per il 24,50% e da Tizio per il 24,50%. BETA ha inoltre acquistato, da LAMBDA, il 12,895% di ALFA e il 8,45663% di GAMMA.
Il progetto di riorganizzazione prevede tre operazioni concatenate:
- conferimento congiunto da parte di Caio e Tizio dei diritti di usufrutto e nuda proprietà sulla partecipazione in ALFA in BETA, con conseguente acquisizione da parte di BETA del controllo di ALFA;
- scissione totale di ALFA a favore delle società socie Delta e BETA, in proporzione alle rispettive partecipazioni;
- nuovo conferimento congiunto di usufrutto e nuda proprietà sulla partecipazione in GAMMA in BETA, così da far acquisire a BETA il controllo di GAMMA.
Quesito posto all'Agenzia
Il contribuente chiede in primo luogo se il conferimento contestuale dei diritti di nuda proprietà e usufrutto, detenuti sulla medesima quota da soggetti diversi, sia sufficiente a integrare il requisito del controllo della società scambiata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., rendendo applicabile l'art. 177, comma 2, TUIR alle operazioni I e III.
In secondo luogo, chiede come debba essere rappresentata la partecipazione nella società conferitaria dopo l'operazione: se le quote di nuova emissione debbano essere attribuite ai conferenti in piena proprietà, ripartite secondo il valore fiscale di usufrutto e nuda proprietà, oppure se debba essere ricostituita nella conferitaria la stessa situazione reale esistente nella società scambiata, cioè nuda proprietà a Tizio e usufrutto a Caio.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l'istante, il regime dell'art. 177, comma 2, TUIR è applicabile perché la norma richiede di verificare il controllo in capo all'avente causa dell'operazione, cioè alla conferitaria, e non al conferente. Pertanto rileva che, a seguito del conferimento, BETA acquisisca il controllo di ALFA e, nell'altra operazione, di GAMMA.
Il contribuente ritiene inoltre che le partecipazioni ricevute in BETA debbano essere assegnate in piena proprietà ai conferenti, in proporzione al valore rispettivo della nuda proprietà e dell'usufrutto conferiti.
Normativa richiamata e criteri interpretativi
L'Agenzia richiama l'art. 177, comma 2, TUIR, che disciplina gli scambi di partecipazioni mediante conferimento, e l'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., per la nozione di controllo. Viene inoltre richiamata la circolare n. 320/E del 1997, per il principio secondo cui il controllo va verificato con riferimento alla situazione della conferitaria e non del conferente.
La norma, osserva l'Agenzia, non disciplina le caratteristiche intrinseche dei conferimenti, ma solo il loro effetto: il conferimento deve far sì che la conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata oppure aumenti la propria percentuale di controllo, ove ciò sia previsto da un obbligo legale o statutario.
Valutazione dell'Agenzia sulla struttura dell'operazione
L'Agenzia chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 177, comma 2, TUIR, è necessario che:
- i soggetti scambianti ricevano, a fronte dei conferimenti, azioni o quote della conferitaria;
- attraverso tali conferimenti, la conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. oppure incrementi la percentuale di controllo nei casi previsti.
Nel caso descritto, il conferimento è effettuato contestualmente da due soggetti che detengono, sulla medesima partecipazione, diritti diversi e complementari: Caio l'usufrutto, Tizio la nuda proprietà. Con il conferimento, tali diritti si riuniscono in capo alla conferitaria, che così può acquisire la partecipazione di controllo in ALFA e, nella seconda operazione, in GAMMA.
L'Agenzia evidenzia inoltre che il conferimento di diritti in piena proprietà o di nuda proprietà consente ai soci di ricevere quote di capitale che li rendono soci della conferitaria, mentre il conferimento del solo usufrutto, non comportando l'attribuzione di quote della società, non integra di per sé il requisito richiesto dalla norma.
Parere finale dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia conclude che, per le operazioni di scambio di partecipazioni descritte ai punti I e III, l'art. 177, comma 2, TUIR è applicabile, a condizione che i soci conferenti ricevano quote della conferitaria a titolo di piena proprietà.
La soluzione è quindi favorevole all'istante, ma con un punto fermo: le partecipazioni emesse da BETA devono essere assegnate in piena proprietà ai conferenti, e non deve essere ricostruita nella conferitaria la medesima distinzione tra usufrutto e nuda proprietà esistente nella società scambiata.
Precisazione conclusiva dell'Agenzia
L'Agenzia aggiunge, per completezza, che si sarebbe giunti a una soluzione diversa se i diritti ricevuti nella conferitaria fossero stati della stessa natura di quelli conferiti. In tal caso, soltanto il conferimento della nuda proprietà avrebbe consentito l'attribuzione di quote di capitale tali da far acquisire la qualifica di socio della conferitaria, mentre il conferimento dell'usufrutto, da solo, non sarebbe stato sufficiente perché privo di attribuzione di quote.
Il parere è reso sulla base dei dati e documenti presentati, assunti come veritieri e come destinati a concreta attuazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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