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Interpello

Risposta n. 146 del 20/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istanza sostiene che non vi sia controllo della S.r.l. perché non detiene la maggioranza dei voti né vincoli o patti che gli attribuiscano influenza dominante; pertanto ritiene di poter restare nel forfetario, avendo rispettato anche il limite di ricavi/compensi.

Cause ostative al regime forfetario per controllo di S.r.l. e attività riconducibili

Il quesito

Il contribuente chiede se la partecipazione del 50% in una S.r.l. che svolge attività affini alla propria integri il "controllo diretto o indiretto" ostativo al regime forfetario e, quindi, se possa continuare ad applicarlo.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il controllo sussista con la partecipazione al 50% ai sensi dell’art. 2359 c.c. e che le attività siano riconducibili perché entrambe in sezione ATECO M e perché il contribuente percepisce compensi come amministratore dalla S.r.l.; quindi la causa ostativa è integrata. Ne deriva la permanenza nel forfetario per il 2019 e la decadenza dal 2020, salvo che, dopo la circolare 9/E del 10 aprile 2019, non vi siano più prestazioni/cessioni verso la S.r.l. e il contribuente cessi dalla carica di amministratore, nel qual caso non decade nel 2020.

Cause ostative al regime forfetario per partecipazione in S.r.l.

L’interpello riguarda l’applicazione della causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Il contribuente è un ingegnere libero professionista che intende verificare se la partecipazione al 50% in una S.r.l. operante in un settore ritenuto affine alla propria attività gli impedisca di permanere nel regime forfetario.

Fattispecie rappresentata

L’istante svolge attività di ingegnere con codice ATECO 71.12.10 e, fino al 2018, ha adottato il regime forfetario. Nel 2018 ha conseguito compensi pari a euro X. Detiene il 50% delle quote della società Y S.r.l., che svolge attività di consulenza e sviluppo progetti per la produzione di energia elettrica tradizionale e da fonti rinnovabili, con codice ATECO 71.12.20.

Il contribuente precisa inoltre che:

  • la restante quota del 50% è detenuta da un’altra persona fisica non collegata all’istante;
  • non esistono diritti particolari sulle quote né patti o accordi ulteriori rispetto allo statuto;
  • i due soci hanno pari poteri e diritti;
  • l’assemblea è regolarmente costituita con soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
  • l’amministrazione è affidata a due amministratori disgiuntamente, coincidenti con i due soci;
  • la società non è in regime di trasparenza fiscale.

Quesito del contribuente

L’istante chiede, in sostanza, cosa debba intendersi per "controllo diretto o indiretto" ai fini della causa ostativa del forfetario e quali elementi debbano essere considerati per accertarlo. Chiede quindi di poter continuare ad applicare il regime forfetario, sostenendo di non rientrare in altre cause di esclusione e di aver rispettato il limite di compensi previsto.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo il contribuente, il regime forfetario sarebbe comunque applicabile perché:

  • il volume d’affari IVA è inferiore a 65.000 euro;
  • la partecipazione del 50% nella S.r.l. non integrerebbe un controllo della società;
  • non vi sarebbero ulteriori cause ostative.

A sostegno dell’assenza di controllo, evidenzia che non detiene la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria, non ha vincoli contrattuali o accordi che gli conferiscano influenza dominante, non gli sono stati attribuiti diritti particolari e l’altro socio è un soggetto non collegato.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, che ha introdotto il regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Con la legge di bilancio 2019 è stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari e riformulata, tra l’altro, la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57: non possono accedere al regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista.

Viene poi richiamata la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che chiarisce che la causa ostativa opera solo in presenza congiunta di due condizioni:

  • controllo diretto o indiretto di una S.r.l.;
  • esercizio, da parte della S.r.l., di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.

La circolare chiarisce anche che la verifica va effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime, e non a quello precedente.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa preliminarmente che il parere non si pronuncia sugli altri requisiti del regime forfetario o su ulteriori cause ostative.

Nel merito, ritiene che:

  • la partecipazione del 50% nella S.r.l. integri una forma di controllo rilevante ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 2, c.c.;
  • la seconda condizione sia parimenti soddisfatta, poiché i codici ATECO delle due attività appartengono alla medesima sezione M e la riconducibilità delle attività è ravvisata anche in ragione del fatto che il professionista, in qualità di amministratore, percepisce compensi dalla S.r.l., che sono tassati con imposta sostitutiva e dedotti dalla società.

Pertanto, la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014 è integrata.

Effetti temporali e conclusioni operative

L’Agenzia afferma che il contribuente può applicare il regime forfetario per il periodo d’imposta 2019, ma, se la causa ostativa permane, decadrà dal regime nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del comma 71 del medesimo articolo 1.

È tuttavia prevista una salvaguardia: poiché i chiarimenti decisivi sono stati resi solo con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, se dalla data di pubblicazione della circolare il contribuente non effettua più cessioni di beni o prestazioni di servizi, anche come amministratore, a favore della S.r.l. controllata e cessa dalla relativa carica, non decadrà dal regime forfetario nel 2020.

In sintesi, l’Agenzia riconosce l’operatività della causa ostativa, ma ne circoscrive gli effetti in base al momento di applicazione e alla possibilità di interrompere i rapporti economici e societari rilevanti dopo i chiarimenti di prassi.

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