Risposta n. 148 del 20/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, le operazioni non sono abusive perché sorrette da valide ragioni economiche: creare una holding di famiglia, semplificare la struttura partecipativa e ridurre i costi. Inoltre, l’operazione sarebbe fiscalmente neutrale o a realizzo controllato ai sensi degli articoli 177, comma 2, e 173 del TUIR, senza salti d’imposta.
Valutazione anti-abuso di un’operazione di riorganizzazione societaria con scambio di partecipazioni, scissione totale e ulteriore scambio di partecipazioni
Il quesito
Il contribuente chiede se tre operazioni concatenate - conferimento della partecipazione in ALFA in BETA con acquisizione del controllo, scissione totale di ALFA a favore di BETA e DELTA, e successivo conferimento della partecipazione in GAMMA in BETA - integrino o meno una fattispecie abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che le tre operazioni, considerate nel loro complesso, non siano finalizzate al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale e non integrino abuso del diritto. L’obiettivo di ridurre la catena partecipativa è ritenuto genuino e le operazioni risultano coerenti con i regimi di neutralità fiscale richiamati; pertanto, non sussistono profili abusivi e non vengono esaminati gli ulteriori requisiti dell’articolo 10-bis.
Valutazione anti-abuso di una riorganizzazione societaria con holding di famiglia
L’interpello riguarda una riorganizzazione societaria articolata in tre passaggi, posta in essere da alcuni componenti di una famiglia per concentrare le partecipazioni in una holding di recente costituzione, BETA, e ridurre la catena partecipativa. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a valutare se l’insieme delle operazioni configuri un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
Fattispecie rappresentata
La società istante ALFA, costituita nel 2002, detiene una partecipazione del 32,06% in GAMMA, società holding con partecipazioni di controllo e collegamento. ALFA è partecipata per il 50% da Tizio e Caio, rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario, per il 12,895% da BETA e per il 37,105% da Delta.
GAMMA è a sua volta partecipata da:
- Tizio, nudo proprietario del 30% del capitale sociale;
- Caio, usufruttuario del 30% del capitale sociale;
- BETA, titolare dell’8,45663% del capitale sociale;
- DELTA, titolare del 29,483% del capitale sociale.
BETA è una holding costituita per accentrare progressivamente le partecipazioni familiari; il suo capitale è posseduto per il 51% da Caio, per il 24,50% da Mevia e per il 24,50% da Tizio. BETA aveva già acquistato da LAMBDA il 12,895% di ALFA e una quota dell’8,45663% di GAMMA.
Operazioni straordinarie programmate
Il progetto di riorganizzazione si articola in tre operazioni concatenate:
-
Scambio di partecipazioni mediante conferimento in ALFA
- Caio e Tizio intendono conferire congiuntamente l’usufrutto e la nuda proprietà della loro partecipazione in ALFA a BETA.
- In cambio riceverebbero quote di nuova emissione di BETA.
- L’operazione è qualificata come scambio di partecipazioni ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, con acquisizione da parte di BETA del controllo di ALFA ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c., passando dal 12,895% al 62,895%.
-
Scissione totale di ALFA
- Dopo il primo scambio, ALFA risulterebbe partecipata da BETA per il 62,895% e da DELTA per il 37,105%.
- Si prevede la scissione totale di ALFA a favore delle due socie BETA e DELTA, in funzione delle rispettive partecipazioni.
- Effetto economico: la partecipazione di BETA in GAMMA salirebbe dall’8,4566% al 28,6207%, mentre quella di DELTA aumenterebbe dal 29,483% al 41,379%.
- La scissione è indicata come fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR.
-
Secondo scambio di partecipazioni mediante conferimento in GAMMA
- Dopo la scissione, Caio e Tizio conferirebbero nuovamente congiuntamente usufrutto e nuda proprietà, questa volta della partecipazione in GAMMA, a favore di BETA.
- Anche tale operazione è ricondotta all’articolo 177, comma 2, del TUIR.
- BETA acquisirebbe il controllo di GAMMA, passando dal 28,6207% al 58,6207%.
- Contabilmente, la quota conferita verrebbe imputata a capitale di BETA per il valore fiscalmente riconosciuto ai conferenti.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se l’intera sequenza di operazioni sia abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. In sostanza, domanda se il progetto di riorganizzazione, pur fondato su atti fiscalmente neutri o a realizzo controllato, possa essere contestato come costruzione artificiosa diretta a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
Soluzione interpretativa del contribuente
Il contribuente sostiene che non vi sia abuso del diritto. Le ragioni economiche addotte sono la volontà di:
- costituire e rafforzare una holding di famiglia;
- concentrare in BETA la gestione delle partecipazioni;
- ridurre la catena societaria;
- semplificare l’organizzazione;
- contenere i costi generali imputati alle società.
Secondo l’istante, l’utilizzo dell’articolo 177 del TUIR consente di realizzare l’operazione senza generare un vantaggio fiscale indebito, poiché la tassazione per i conferenti avverrebbe solo sul differenziale tra valore fiscalmente riconosciuto e valore iscritto in capo alla conferitaria, senza salto d’imposta.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama preliminarmente la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, precisando che un’istanza di interpello anti-abuso deve indicare il settore impositivo interessato e le norme di riferimento eventualmente passibili di contestazione.
Nel merito, vengono richiamati in particolare:
- articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, in tema di abuso del diritto;
- articolo 177, comma 2, del TUIR, per gli scambi di partecipazioni mediante conferimento con regime del realizzo controllato;
- articolo 173 del TUIR, per la scissione societaria fiscalmente neutrale;
- articolo 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR, secondo cui nei conferimenti in società si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti;
- articolo 2359, comma 1, c.c., per il concetto di controllo societario.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che la fattispecie descritta consista in tre operazioni tutte, a diverso titolo, fiscalmente neutrali:
- il primo scambio di partecipazioni mediante conferimento in BETA, soggetto all’articolo 177, comma 2, del TUIR;
- la scissione totale di ALFA, neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR;
- il secondo scambio di partecipazioni mediante conferimento in BETA, ancora ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR.
Sulla base di quanto rappresentato dall’istante e della documentazione prodotta, l’Agenzia conclude che:
- le operazioni non sono finalizzate al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale;
- non risultano in contrasto con le finalità delle norme tributarie né con i principi dell’ordinamento;
- l’obiettivo economico perseguito, cioè la riduzione della catena partecipativa e la creazione di una holding di famiglia, è considerato genuino sotto il profilo anti-abuso;
- anche gli strumenti giuridici prescelti risultano congruenti, poiché ciascuna operazione beneficia di un proprio regime di neutralità o di realizzo controllato.
L’Agenzia osserva inoltre che l’obiettivo di concentrare le partecipazioni in BETA avrebbe potuto essere perseguito anche con una diversa combinazione di atti, ma tale circostanza non comporta, nel caso concreto, alcun indebito vantaggio d’imposta, anche con riferimento all’articolo 9 del TUIR.
Conclusioni operative
Poiché non emerge un vantaggio fiscale indebito, l’Agenzia non procede all’analisi degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. Il parere è reso sulla base dei fatti e dei documenti presentati, assunti come veritieri, restando impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli su eventuali atti, fatti o negozi ulteriori non rappresentati che possano dare luogo a un diverso disegno abusivo.
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