Risposta n. 145 del 20/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che il perfezionamento della definizione non pregiudichi il credito IVA trasferito alla capogruppo e poi all’istante per fusione; il pagamento dell’IVA contestata dovrebbe solo regolarizzare la posizione senza determinare una duplicazione del recupero dell’imposta.
Definizione agevolata di un PVC e effetti sul credito IVA trasferito nel gruppo
Il quesito
Se il pagamento integrale dell’IVA contestata nel PVC, nell’ambito della definizione agevolata ex art. 1 D.L. 119/2018, comporti una rinuncia implicita al credito IVA trasferito nel gruppo oppure lasci intatta la sua spettanza, consentendone l’utilizzo da parte dell’istante.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il versamento integrale di quanto contestato nel PVC, pari al credito IVA indebitamente detratto, ripristini la capienza del credito trasferito nell’ambito dell’IVA di gruppo. Una volta perfezionata la definizione, il credito residuo, al netto di quanto già utilizzato, può essere compensato o chiesto a rimborso, se ne ricorrono i presupposti.
Definizione agevolata del PVC e credito IVA di gruppo
La risposta n. 145 esamina gli effetti della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 119/2018 sul credito IVA generato da una società del gruppo e successivamente trasferito nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo. Il tema centrale è capire se il pagamento dell’imposta contestata nel PVC elimini anche la disponibilità del credito IVA oppure se il credito resti utilizzabile dal soggetto che lo ha ricevuto per trasferimento.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La società ALFA, istante, espone che la controllata BETA è stata sottoposta a verifica della Guardia di finanza, conclusa con la notifica di un PVC. Secondo i verificatori, nelle dichiarazioni IVA relative ad annualità comprese tra periodi indicati nel testo come omessi, BETA avrebbe indicato elementi passivi fittizi derivanti da acquisti presso fornitori coinvolti in procedimenti penali.
In base agli elementi raccolti nelle indagini, l’Amministrazione ha ritenuto che BETA abbia partecipato a una frode IVA realizzata con cessioni di beni/servizi indicati nel testo con omissioni, assoggettate al meccanismo ordinario della rivalsa in fattura anziché al reverse charge di cui all’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. All’esito del controllo, è stata contestata, tra l’altro, l’indetraibilità dell’IVA addebitata in rivalsa e corrisposta da BETA ai fornitori e, conseguentemente, l’infedeltà delle dichiarazioni IVA ex art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997.
Regime IVA di gruppo e destinazione del credito
Nel periodo indicato nel testo, BETA e l’allora capogruppo GAMMA aderivano al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972. Per effetto di tale regime, il credito IVA maturato da BETA in relazione alle operazioni oggetto di contestazione è stato trasferito a GAMMA, che ne avrebbe utilizzato solo una parte in compensazione nelle annualità successive.
Il credito ancora non utilizzato è poi confluito nella disponibilità di ALFA a seguito di una fusione per incorporazione. L’istante precisa che tale credito è tuttora disponibile.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
BETA sta valutando la definizione agevolata del PVC ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 119/2018, mediante presentazione della dichiarazione integrativa e pagamento integrale dell’IVA contestata entro il 31 maggio 2019. L’istante chiede se il pagamento integrale determini una rinuncia implicita al credito d’imposta vantato oppure se la definizione agevolata non incida sulla spettanza del credito, con la conseguenza che ALFA possa continuare a utilizzarlo, in compensazione o chiedendone il rimborso.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, la definizione agevolata del PVC da parte di BETA, con integrale pagamento dell’IVA contestata, non farebbe venir meno il credito IVA trasferito nell’ambito della liquidazione di gruppo e successivamente per fusione. La tesi si fonda sull’idea che la definizione agevolata comporti l’adesione integrale alle contestazioni del PVC per ciascun periodo d’imposta, come chiarito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 17776 del 23 gennaio 2019. Negare la disponibilità del credito, secondo il contribuente, determinerebbe una indebita duplicazione del recupero dell’imposta.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’art. 1 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha introdotto la definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 17776 del 2019, con cui sono state approvate le disposizioni attuative;
- la circolare 9 aprile 2019, n. 7/E, che ha fornito chiarimenti sull’istituto;
- l’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla liquidazione IVA di gruppo;
- l’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, sul reverse charge;
- l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, in tema di dichiarazione IVA infedele.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma che la definizione agevolata ex art. 1 D.L. n. 119/2018 è una procedura speciale che consente di regolarizzare la posizione fiscale pregressa tramite presentazione della dichiarazione e versamento delle imposte dovute, in unica soluzione o con la prima rata, entro il 31 maggio 2019.
Nel caso specifico, la contestazione riguarda operazioni fatturate con applicazione del regime ordinario anziché del reverse charge, che avrebbero generato per BETA un credito IVA ritenuto indebitamente formato. Tale credito è poi confluito nella liquidazione IVA di gruppo e successivamente nell’istante per effetto della fusione.
Secondo l’Agenzia, senza entrare nel merito della correttezza degli importi indicati, il versamento integrale di quanto contestato nel PVC — pari al credito IVA indebitamente detratto — è idoneo a ripristinare la capienza originaria del credito trasferito all’ex controllante GAMMA e, quindi, all’istante. Il credito così ripristinato, al netto di quanto eventualmente già fruito sia dall’ex controllante sia dall’istante, una volta perfezionata la definizione, può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso, se ricorrono i presupposti di legge.
Conclusioni operative
La risposta esclude che il pagamento integrale dell’IVA contestata determini una rinuncia automatica o implicita al credito IVA. Al contrario, la definizione agevolata, se perfezionata, consente di considerare ripristinata la disponibilità del credito trasferito, nei limiti del non già utilizzato, con possibilità per il soggetto attualmente titolare di impiegarlo secondo le regole ordinarie.
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