Cassazione Penale, Ordinanza n. 08423/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata ritenuta corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza necessità di analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di primo grado per atti persecutori. L'unico motivo dedotto ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo l'insufficienza della motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato, richiamando elementi personali e fattuali ritenuti ostativi alla concessione del trattamento di favore.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
È il reato per cui era stata confermata la condanna in appello, indicato come atti persecutori.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare tutti quelli allegati dalle parti.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza.
- In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se mira solo a una diversa lettura del merito senza evidenziare un effettivo vizio di motivazione o una violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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