Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1813/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.Spo.) Nr.-OMISSIS-del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto a -OMISSIS- -OMISSIS-di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionistici e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli stati appartenenti all’Unione Europea, per la durata di ANNI DUE a decorrere dalla notifica del provvedimento e con il quale si prescrive a -OMISSIS- -OMISSIS-di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio della ASD Sagginalese, nei luoghi circostanti lo stadio "Bini Stefano" sito in località Grezzano, nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI), nonché in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni, nonché in tutti i luoghi² interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni; - del provvedimento di parziale modifica del D.A.Spo. Nr.-OMISSIS-del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- nella parte in cui “Si conferma il provvedimento D.A.Spo. nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-che si conferma in ogni altra sua parte”. - nonché dì ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo comunque connesso ancorché non conosciuto ed in particolare: - della nota della Questura di Firenze - Divisione Polizia Anticrimine Prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, recante "Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. - della proposta per l’applicazione del DASPO della Legione Carabinieri Toscana, prot. n. -OMISSIS-; - della comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO biennale disposto dal Questore di Firenze, successivamente parzialmente modificato ma confermato nelle restanti parti, con divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e ai luoghi circostanti le partite della società di appartenenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (calciatore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in seguito a fatti avvenuti il 12 aprile 2025 durante e dopo una partita della ASD Sagginalese. Era stato espulso al 37° minuto del secondo tempo per avere rivolto all'arbitro la frase «lei deve morire»; oltre dieci minuti dopo, quando si trovava negli spogliatoi, si erano verificati tafferugli nei quali alcuni giocatori avevano riportato lesioni. Il Questore gli aveva attribuito anche l'aggressione con calci e pugni all'allenatore avversario. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990, difetto d'istruttoria, travisamento e carenza di motivazione, perché il provvedimento avrebbe modificato la contestazione rispetto all'avvio del procedimento, sostituendo all'addebito relativo alle lesioni di un giocatore l'accusa di aggressione all'allenatore; (2) violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 6 l. 401/1989, difetto dei presupposti e travisamento, per errore nell'identificazione dell'aggressore; (3) violazione dell'art. 6 l. 401/1989, poiché la frase rivolta all'arbitro non sarebbe idonea, da sola, a dimostrare una pericolosità tale da giustificare il DASPO; (4) difetto d'istruttoria e motivazione quanto all'attualità della pericolosità e alla relativa prognosi; (5) violazione di proporzionalità e gradualità, nonché sviamento e ingiustizia manifesta, in relazione alla durata biennale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha ritenuto non adeguatamente istruita l'attribuzione al ricorrente dell'aggressione all'allenatore: l'unico testimone aveva identificato fotograficamente un'altra persona; il ricorrente era stato espulso oltre dieci minuti prima dei disordini e non risultavano elementi che attestassero un suo successivo rientro in campo o che fosse stato identificato dalla vittima o dagli altri presenti. La documentazione non consentiva quindi, secondo il criterio del «più probabile che non», di identificare il ricorrente come autore dell'aggressione. Il proscioglimento pronunciato dalla Corte sportiva territoriale per l'episodio di colluttazione con lesioni a un altro giocatore riguardava l'addebito inizialmente contestato, poi non riproposto nel DASPO. È stata inoltre ritenuta insufficiente, da sola, la frase isolata rivolta all'arbitro a fondare un giudizio di pericolosità idoneo a giustificare un divieto biennale, anche considerato che essa non integrava una minaccia penalmente rilevante e aveva già comportato una squalifica sportiva di quattro giornate. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    È evidente che tale condotta verbale (rimasta peraltro isolata) non è sufficiente e di per sé a fondare un giudizio di pericolosità sociale tale da giustificare l'irrogazione di un DASPO di due anni e, ciò, considerando come si sia in presenza di un'imprecazione non idonea a integrare il reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p. (Corte di Cassazione n. 41190 del 10 luglio 2014) e che, ancora, detto comportamento aveva già comportato l’applicazione di una sanzione disciplinare sportiva consistente in una squalifica per quattro giornate.

    La condotta verbale isolata descritta in sentenza non basta, da sola, a fondare il giudizio di pericolosità sociale necessario per un DASPO biennale, tenuto conto della sua natura e della sanzione sportiva già applicata.

Massime di principio

  • Il DASPO fondato sulla partecipazione a episodi violenti richiede un'istruttoria che consenta di identificare il destinatario come autore della condotta; un'attribuzione non supportata da riscontri sufficienti, soprattutto quando l'unico testimone individua un'altra persona e gli elementi temporali collocano il destinatario altrove, vizia il provvedimento per difetto d'istruttoria.
  • Una condotta verbale isolata, non idonea a integrare una minaccia penalmente rilevante e già sanzionata in sede sportiva, non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità sociale che giustifichi un DASPO biennale.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.