Sentenza n. 1486/2026 - Catania, Sezione 2
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Decreto Assessoriale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 289/Gab del 24 settembre 2024, notificato a mezzo p.e.c. il 27/09/2024, recante giudizio di compatibilità ambientale negativo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto proposto dalla Renteco e della nota prot. n. 67728 del 27/09/2024 avente ad oggetto “Notifica decreto assessoriale n.289/Gab del 24/09/2024” e l'allegato D.A. 289/Gab del 24/09/2024; 2) del Parere Istruttorio Conclusivo n. 452 del 12/07/2024 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza Regionale, notificato alla ricorrente unicamente al D.A. n. 289/Gab del 24/09/2024; 3) del Parere Istruttorio Intermedio C.T.S. n. 185 del 27/10/2022 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza Regionale; 4) della nota di convocazione prot. n. 48214 del 27/06/2023 e il Verbale della Conferenze di Servizi dell'11/07/2023 e dei relativi allegati, della nota di convocazione prot. n. 65053 del 18/08/2023 e del Verbale della Conferenza dei Servizi del 31/08/2023 e dei relativi allegati e la nota di convocazione prot. 71354 dell11/10/2024 della Conferenza di Servizi di giorno 20/11/2024; 5) della nota prot. n. 25178 del 12/04/2022, recante comunicazione esito della fase di consultazione pubblica e di avvio della fase delle eventuali richieste di integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e la nota prot. n. 45609 del 19/06/2023 recante comunicazione esito della verifica documentale e di avvio della nuova fase di consultazione pubblica di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06; 6) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente o successivo, anche di carattere istruttorio ed endoprocedimentale, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati e, ove occorra, le note del Comune di Melilli prot. n. 1621 del 18/01/2022 e prot. n. 22264 del 31/08/2023; delle note del Libero Consorzio di Siracusa prot. n. 1176 del 30/08/2023 e prot. n. 2849 del 12/05/2022; della nota ARPA prot. n. 45735 del 31/08/2023 prot. DRA 64843; le note Legambiente prot. n. 54646 del 17/07/2023 e al n. 56351 del 21/07/2023 e n. 65178 del 01/09/2023; nota Italia Nostra prot. n. V/6438 del 04/07/2023; della nota de La Ginestra Villasmundo - A.P.S. prot. DRA 51363 del 5/07/2023; della nota gruppo di cittadini prot. n. 54739 del 17/07/2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RENTECO S.R.L. in data 20 gennaio 2025: 7) del verbale della CdS convocata dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana del 20/11/2024 e relativi allegati, notificato a mezzo p.e.c. il 3 dicembre 2024, con cui l’Arch. Antonino Polizzi, all’esito della seduta, preso atto del giudizio di compatibilità negativo di cui al D.A. n. 289/Gab del 24/09/2024 per le motivazioni di cui al PIC della CTS n. 452/2024 del 12/07/2024 e del diniego al rilascio dell’AIA da parte del rappresentante del DRAR, nonché dei pareri dissenzienti della amministrazioni rappresentate, ha comunicato, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti tramite i rispettivi rappresentanti, ai sensi dell’articolo 19, c. 6, e con gli effetti di cui all’art. 20, della l. regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter e 14-quater della l. 241/90) la conclusione negativa della CdS, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii, per il progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare su terreno sito in c.da Petraro” - Comune di Melilli (SR) censito in catasto al foglio 8, part. 1286”, proponente RENTECO S.r.l.; 8) del provvedimento con cui, su richiesta dell’Arch. Polizzi, i singoli partecipanti hanno dichiarato all’unanimità la loro approvazione dell’impugnato verbale della CdS del 20/11/2024; 9) degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi 9.1) del parere negativo al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale espresso dall’Ing. Francesco Arini per il DRAR, dopo aver preso atto del giudizio negativo della VIA, giusta D.A. n. 289/Gab del 24/09/2024; 9.2) del parere sfavorevole alla realizzazione del progetto, espresso dall’Ing. Domenico Sole Greco per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dopo aver preso atto del giudizio negativo del provvedimento diVIA di cui al D.A. n. 289/Gab del 24/09/2024, confermato le osservazione ostative di cui alla nota prot. 2849/Settore X del 12/05/2022, confermate successivamente con la nota prot 1176/Settore X del 30/08/2023, aver rilevato che le osservazioni del Libero Consorzio sono state valutate dalla CTS nel proprio parere conclusivo sopra richiamato n. 452/2024; 9.3) del parere sfavorevole espresso per quanto di competenza da Salvatore Serra, Assessore del Comune di Augusta; 9.4) dell’atto con cui l’arch. Giuseppe Pistritto ha confermato il parere negativo del Comune di Melilli già reso con nota prot 22264 del 31/08/2023, informando la conferenza che con l’allegata nota prot 34314 del 20/11/2024 il Vicesindaco del Comune di Melilli ha ritenuto di “non esprimere parere in ordine all’impatto acustico di cui DPR 447/95 e al parere ex artt. 216 e 217 del RD 1265/34”; 9.5) della nota prot 34314 del 20/11/2024, con cui il Vicesindaco del Comune di Melilli ha ritenuto di “non esprimere parere in ordine all’impatto acustico di cui DPR 447/95 e al parere ex artt. 216 e 217 del RD 1265/34”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale e conclusione negativa della Conferenza di servizi ai fini del rilascio del PAUR per un progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto assessoriale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale, il parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica, gli atti endoprocedimentali e, con motivi aggiunti, il verbale conclusivo della Conferenza di servizi e i pareri negativi ivi richiamati. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; l'illegittima anticipazione del parere conclusivo della Commissione tecnica rispetto alla completa acquisizione dei pareri; la mancata instaurazione di un contraddittorio sulle criticità tecniche e la violazione del principio del dissenso costruttivo; l'inapplicabilità dei criteri localizzativi perché l'impianto sarebbe stato già autorizzato in passato e dunque qualificabile come esistente; la prevalenza della destinazione urbanistica dell'area a trattamento dei rifiuti sul criterio delle distanze; l'erronea qualificazione della contrada Mongina come centro abitato, anziché come case sparse; l'errore istruttorio sulla distanza e l'utilizzo di Google Earth; il travisamento e l'illogicità delle valutazioni tecniche relative alla barriera, al biogas, al ricircolo del percolato, al piano di monitoraggio e all'analisi di rischio; nonché la mancanza di autonoma valutazione da parte della Commissione delle osservazioni delle associazioni ambientaliste. Il Comune di Melilli ha sostenuto che l'area fosse posta a distanza inferiore a quella prescritta e che il centro abitato fosse correttamente perimetrato. Il TAR ha disposto verificazione sulla distanza e sulla natura dell'insediamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La verificazione ha accertato che Mongina costituisce un centro abitato sia secondo la nozione viabilistica, per la presenza di un raggruppamento continuo di 48 edifici, sia secondo la nozione urbanistica, quale insediamento continuo e organico. L'assenza di formale perimetrazione o di segnaletica non è stata ritenuta decisiva, poiché non può privare di tutela un insediamento che presenta sostanzialmente i caratteri del centro abitato. Per una discarica di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili trova applicazione il capitolo IX dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali, approvato con D.P.R.S. n. 10/2017, che stabilisce una distanza minima di 500 metri dal perimetro del centro abitato e qualifica tale limite come criterio escludente. La distanza verificata, pari a 317,85 metri, è risultata inferiore al limite cogente. Il progetto è stato qualificato come nuovo impianto, poiché la precedente autorizzazione riguardava un invaso mai realizzato e comunque decaduto; non rileva quindi la pretesa esistenza dell'impianto. Il criterio della destinazione dell'area a trattamento dei rifiuti non prevale sul vincolo di distanza, in quanto la deroga per le aree industriali non opera per le discariche. La violazione della distanza costituisce vizio assorbente e sufficiente a giustificare il diniego. Sono state inoltre respinte le censure procedimentali: la società aveva partecipato a tre conferenze di servizi e conosciuto le criticità sin dal parere intermedio del 2022. È stata ritenuta approfondita anche l'istruttoria sulle ulteriori criticità tecniche, coerente con il principio di precauzione. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
giudizio di compatibilità ambientale negativo
Il giudizio negativo di VIA costituisce il presupposto del diniego di compatibilità ambientale impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
La dedotta violazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata, poiché la proponente aveva partecipato alle conferenze di servizi e conosciuto le criticità del progetto.
art. 3, comma 1, n. 8, d.lgs. 285/1992
insieme di edifici [...] costituito da non meno di venticinque fabbricati
La definizione viabilistica di centro abitato è stata applicata valorizzando la presenza di un raggruppamento continuo di 48 edifici.
D.P.R.S. n. 10/2017
distanza minima di 500 metri
Per le discariche di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili il piano regionale stabilisce una distanza minima di 500 metri dal centro abitato, qualificata come criterio escludente.
art. 9, comma 4, l.r. 9/2010
La disposizione impedisce di derogare, per le discariche, al vincolo della distanza minima mediante la localizzazione in aree industriali destinate al trattamento dei rifiuti.
art. 66 c.p.a.
È stato utilizzato quale base normativa per disporre la verificazione sulla distanza dell'impianto e sulla qualificazione dell'insediamento di Mongina.
Massime di principio
- Per una discarica di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili, la distanza minima di 500 metri dal perimetro del centro abitato prevista dalla pianificazione regionale è un criterio escludente e cogente: la sua violazione impedisce la localizzazione dell'impianto e giustifica autonomamente il diniego di compatibilità ambientale.
- La qualificazione di un insediamento come centro abitato può fondarsi sull'accertamento concreto di un raggruppamento continuo e organico di edifici; l'assenza di formale perimetrazione o di segnaletica stradale non esclude la tutela quando ricorrono nella realtà i caratteri sostanziali dell'insediamento.
- Un impianto mai realizzato, anche se in passato oggetto di autorizzazione poi decaduta, non può essere qualificato come impianto esistente ai fini dell'esenzione dai criteri localizzativi vigenti: il progetto successivo è soggetto alla disciplina applicabile al momento della nuova istanza.
- Per le discariche, la destinazione urbanistica dell'area a trattamento dei rifiuti o la localizzazione in zona industriale non prevale sul criterio cogente della distanza minima dai centri abitati, né consente di derogarlo.
- La partecipazione del proponente a più conferenze di servizi e la conoscenza delle criticità progettuali emerse nel corso dell'istruttoria possono escludere, nel caso concreto, la fondatezza della censura relativa all'omesso preavviso di rigetto e al difetto di contraddittorio.
- Il giudizio tecnico-ambientale può fondarsi su una pluralità di criticità non superate ed è coerente con il principio di precauzione quando l'istruttoria risulti approfondita; una sola criticità qualificata come criterio escludente è sufficiente a sostenere il diniego.
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