Cassazione Penale, Sentenza n. 39730/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per ingiusta custodia in carcere dal 24/02/2017 al 25/05/2020, eseguita sulla base dell'ordinanza del GIP del 15/02/2017 per gravi indizi di reati tra cui il delitto di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) e altri reati. In primo grado Mercuri era stato ritenuto responsabile solo del reato associativo e assolto dagli altri reati; in appello è stato assolto anche dall\'associazione perche il fatto non sussiste. La Corte d\'appello di Catanzaro aveva respinto la domanda di indennizzo ritenendo l\'esistenza di colpa grave ai sensi dell\'art. 314, comma 1, c.p.p., motivando che pur non essendo emersa prova di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, il quadro indiziario e le frequentazioni del ricorrente con membri della cosca (consegna/trasporto di un ordigno, intercettazioni, rapporti fiduciari per traffico di stupefacenti e affidamento di singoli incarichi delittuosi) non erano stati smentiti e potevano giustificare l\'adozione della misura cautelare. Il ricorrente ha censurato contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che i giudici di merito avevano valutato l\'attendibilità dei collaboratori in modo parziale e che le stesse dichiarazioni erano state ritenute inattendibili quanto alle condotte estorsive e associative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato il principio di autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al processo di merito e l\'obbligo di valutazione ex ante del quadro indiziario e del comportamento del detenuto. Pur riconoscendo che alcune argomentazioni della Corte territoriale potevano essere inesatte rispetto a singoli comportamenti, la decisione è comunque sostenuta da altre ragioni non viziate: la Corte ha ritenuto che le frequentazioni ambigue e gli affidamenti di compiti illeciti, accertati o non negati nel giudizio di merito, potevano configurare colpa grave ostativa all\'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso, indicato tra le imputazioni che giustificarono la misura cautelare iniziale
art. 635, comma 2 cod. pen.
Reato indicato tra le imputazioni; presente nel fascicolo ma non centrale nella motivazione della Cassazione
art. 629, comma 2 cod. pen.
Reato indicato tra le imputazioni originarie
art. 1, 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895
Norme richiamate tra le imputazioni relative all\'uso e al trasporto di esplosivi
art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203
Aggravante richiamata negli atti come riferita alle singole imputazioni
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma utilizzata per affermare l\'esistenza di colpa grave del ricorrente che, con condotte colpose o gravemente colpose, abbia contribuito a creare la falsa apparenza della fondatezza delle accuse, ostando così al riconoscimento dell\'equa riparazione
Massime di principio
- Il giudizio per l\'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: si valuta ex ante se il quadro indiziario poteva creare l\'apparenza della fondatezza delle accuse e se il comportamento dell\'interessato abbia colposamente contribuito a tale apparenza.
- L\'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all\'indennizzo: se emerge che il detenuto ha tenuto comportamenti gravemente colposi o dolosi che hanno ingenerato l\'apparenza del reato, il diritto all\'equo indennizzo può essere escluso.
- Le frequentazioni ambigue, rapporti fiduciari con esponenti di consorterie criminali o l\'affidamento anche occasionale di incarichi delittuosi costituiscono elementi idonei a integrare colpa grave quando, per esperienza comune, possono aver creato la falsa rappresentazione della partecipazione al reato.
- Nella valutazione del giudice della riparazione rilevano i fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito: fatti non contestati o confermati come credibili dai giudici possono costituire fondamento per escludere l\'indennizzo.
- Se la decisione è fondata su più ragioni autonome, eventuali vizi logici o giuridici relativi ad alcune motivazioni non inficiano la decisione complessiva se altre ragioni rimangono valide e sufficienti a giustificarla.
- Per difendersi in simili ipotesi è fondamentale dimostrare l\'inesistenza o la non pertinenza delle frequentazioni o dei comportamenti contestati, e fornire elementi che escludano che tali condotte abbiano potuto creare l\'apparenza del reato agli occhi del giudice della cautela.
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