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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19420/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda l’insinuazione al passivo del fallimento di una società da parte del Ministero della Difesa per crediti connessi a un bene demaniale denominato "Ex Stazione Radiogoniometrica" sito in Portopalo di Capo Passero. Il Ministero chiedeva l’ammissione in chirografo di somme per canoni/indennizzi da occupazione sine titulo, per danni da rinvenimento di rifiuti e per il ripristino di un fabbricato parzialmente demolito senza autorizzazione, oltre alla restituzione e allo sgombero del bene. Il Giudice Delegato rigettava la domanda e il Tribunale di Palermo, in sede di opposizione allo stato passivo, confermava il rigetto ritenendo che un precedente giudicato amministrativo avesse accertato la mancanza di natura demaniale del bene, la sua sdemanializzazione tacita e l’usucapione in favore della società. Il Ministero ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere il Tribunale attribuito efficacia di giudicato esterno a pronunce del giudice amministrativo che, secondo il ricorrente, avevano deciso solo incidentalmente la questione della demanialità nell’ambito della cognizione ex art. 8 c.p.a.; 2) omesso esame di fatti decisivi, nella parte in cui il decreto aveva valorizzato quelle pronunce come accertamento definitivo della non demanialità; 3) motivazione illogica e contraddittoria per aver affermato, da un lato, la non demanialità e, dall’altro, la sdemanializzazione tacita; 4) violazione dell’art. 822 c.c. per la ritenuta sdemanializzazione tacita di beni del Ministero; 5) violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. in tema di possesso e usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel riconoscere efficacia di giudicato esterno alle statuizioni del giudice amministrativo sulla natura demaniale del bene. La Corte ha osservato che, in base all’art. 8 c.p.a., il giudice amministrativo, fuori dalla giurisdizione esclusiva, può conoscere delle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti solo senza efficacia di giudicato; inoltre, la contestazione della natura demaniale del bene appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Poiché il giudice amministrativo aveva affrontato tale profilo solo incidentalmente per decidere sulla legittimità del provvedimento di rilascio, non si era formato alcun giudicato esterno sulla demanialità o meno del bene. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri quattro. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    norma richiamata come base della domanda di insinuazione al passivo proposta dal Ministero.

  • art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001

    richiamato quale fondamento del procedimento di acquisizione sanante del bene e della liquidazione dell’indennizzo alla società occupante.

  • art. 8 c.p.a.

    Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

    consente al giudice amministrativo di esaminare incidenter tantum questioni di diritto senza che su di esse si formi giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale non poteva estendersi a questioni trattate solo incidentalmente dal giudice amministrativo.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per contestare l’erroneo riconoscimento del giudicato esterno.

  • art. 823 c.c.

    richiamato per descrivere i poteri di polizia demaniale esercitati dalla pubblica amministrazione.

  • art. 822 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la sdemanializzazione tacita di beni demaniali.

  • art. 826 c.c.

    evocato nella ricostruzione del Tribunale per distinguere demanio e patrimonio indisponibile.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato nel quinto motivo in relazione al possesso utile ai fini dell’usucapione.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel quinto motivo per censurare la ritenuta usucapione del bene da parte della società.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata come base dei singoli motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo, in assenza di giurisdizione esclusiva, decide una controversia sulla legittimità di un provvedimento e affronta incidentalmente una questione di diritto soggettivo, la relativa statuizione non acquista efficacia di giudicato esterno ai sensi dell’art. 8 c.p.a.
  • La contestazione della natura demaniale di un bene, quando incide sull’esistenza del potere amministrativo esercitato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e può essere valutata autonomamente rispetto a una precedente decisione amministrativa resa solo incidenter tantum.
  • Il giudice di merito non può fondare il rigetto o l’accoglimento della domanda sull’erroneo presupposto che una decisione amministrativa abbia definitivamente accertato la natura pubblica o privata del bene, se quella decisione non aveva efficacia di giudicato sulla questione.
  • L’accoglimento di un motivo di ricorso che investe un presupposto processuale o pregiudiziale decisivo comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi che dipendono logicamente dalla stessa questione.
  • La sdemanializzazione tacita e l’usucapione di beni pubblici richiedono un accertamento autonomo dei presupposti di fatto e di diritto, che non può essere sostituito dal richiamo a statuizioni incidentali prive di giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniPossesso
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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