Cassazione Penale, Sentenza n. 4016/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pisa che aveva rigettato la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti operato dai Carabinieri. Il ricorrente ha censurato il Tribunale per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali: a) per Dudaevi Beka il Tribunale avrebbe valutato ex post le dichiarazioni rese dall'arrestato (che attribuiva la droga a un coinquilino ricoverato) arrivando a ritenere insussistenti gli indizi di reità; b) per Khazhonnia Guram il Tribunale non avrebbe convalidato l'arresto per mancato reperimento di un interprete, pur non valutando correttamente la portata dell'assenza dell'interprete in sede di convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando la legittimità dell'arresto eseguito nei confronti di Khazhonnia Guram e Dudaevi Beka. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice della convalida deve verificare la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria in base agli elementi esistenti o conoscibili al momento dell'arresto, senza compiere valutazioni di merito o esaminare elementi sopravvenuti. Ha inoltre affermato che l'assenza di interprete può, in talune ipotesi, costituire causa di forza maggiore non precludente di per sé la convalida.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
delitto di detenzione di stupefacenti
La norma sostanziale contestata: la detenzione di stupefacenti è il reato per cui è stato eseguito l'arresto; la valutazione della convalida riguarda la legittimità dell'arresto per questo reato
art. 386 cod. proc. pen.
art. 386, comma 3 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai termini e alla procedura di convalida dell'arresto: il giudice deve verificare l'osservanza dei termini previsti e la legittimità formale dell'arresto
art. 390 cod. proc. pen.
art. 390, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce gli effetti della convalida; la Corte interpreta che il giudice nella convalida deve valutare la legittimità e la ragionevolezza dell'intervento della polizia sulla base degli elementi all'epoca dell'arresto
artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
riferimento alle ipotesi di flagranza richiamate
Norme che delineano le situazioni di flagranza o gli estremi che giustificano l'arresto: il giudice verifica l'ipotizzabilità di tali reati sulla base degli elementi conoscibili al momento dell'intervento
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015 e altre)
Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015; Sez. 6, n. 17616 del 27/04/2021; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015; Sez. 6, n. 14071 del 04/03/2021; Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019
La giurisprudenza consolidata afferma che: il giudice della convalida compie un controllo di ragionevolezza basato sugli elementi disponibili al momento dell'arresto; non deve valutare il merito né elementi sopravvenuti; l'assenza di un interprete può, in certi casi, essere assimilata a forza maggiore e non invalida automaticamente la convalida
Massime di principio
- Nella convalida dell'arresto il giudice valuta la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria in base agli elementi esistenti o conoscibili al momento dell'arresto, non sulla base di accertamenti successivi.
- Le dichiarazioni rese dall'arrestato dopo l'intervento non possono essere utilizzate per annullare ex post la convalida se al momento dell'arresto sussistevano elementi che giustificavano ragionevolmente l'intervento.
- L'assenza di un interprete in udienza di convalida non determina automaticamente l'illegittimità dell'arresto: va valutata la natura dell'assenza (es. forza maggiore) e l'effettiva incidenza sulla possibilità del giudice di svolgere il controllo richiesto.
- Il giudice della convalida non deve sostituirsi all'autorità investigativa nel valutare il materiale probatorio complessivo; il suo controllo è limitato ai presupposti che legittimano l'intervento precautelare e alla discrezionalità ragionevole degli operanti.
- Per impugnare utilmente una convalida occorre dimostrare violazioni procedurali rilevanti o l'assenza, già al momento dell'arresto, di qualsiasi elemento che potesse giustificare la restrizione della libertà.
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