Ordinanza n. 656/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS-/D.A.SPO/2026 emesso a carico di -OMISSIS- dal Questore della provincia di -OMISSIS- in data 13.01.2026 e notificato in data 21.01.2026, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri U.E. ove si svolgano manifestazioni sportive relative agli incontri di calcio di ogni categoria e grado dei campionati nazionali professionistici, dilettantistici e amichevoli di calcio ai sensi dell’art. 6 L. 401/1989 per la durata di anni due.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO semplice della durata di due anni, adottato dal Questore ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore gli ha vietato, per due anni, l'accesso agli impianti sportivi nazionali e degli Stati membri dell'Unione europea in occasione di incontri di calcio. Il DASPO era motivato dagli scontri verificatisi prima di una partita, dopo che un pullman e un minivan di tifosi ospiti avevano violato le disposizioni della Questura, fermandosi presso un esercizio pubblico dove era radunata la tifoseria avversaria. I tifosi erano scesi dai mezzi con il volto travisato e armati di aste di bandiera, bastoni e cinture, dando luogo a violenze. Al ricorrente è stata contestata la fattispecie dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989, consistente nella condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative dell'ordine pubblico. Dalla ricostruzione istruttoria risultava che il ricorrente era rimasto sul bus, il quale aveva percorso una strada vietata e si era fermato quando era possibile il contatto con i tifosi avversari; il ricorrente risultava inoltre tra gli occupanti del mezzo dal quale erano scesi i tifosi coinvolti negli scontri e sul quale erano stati trasportati i tifosi in Questura. Il ricorrente contestava, in sostanza, la riconducibilità della propria condotta alla fattispecie normativa e la valutazione di pericolosità sociale compiuta dall'amministrazione.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione del DASPO. Ha ritenuto che la condotta contestata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989 fosse distinta e meno grave rispetto alla partecipazione attiva a episodi di violenza prevista dalla lett. a), e che la qualificazione non fosse irragionevole: il ricorrente si era avvicinato ai tifosi avversari eludendo i controlli di polizia, nell'ambito di un gruppo che aveva intrapreso un percorso vietato e dal quale erano discesi i soggetti coinvolti negli scontri. Anche in assenza di prova di uno scontro diretto personale, gli elementi acquisiti dalla DIGOS rendevano non irragionevole, allo stato del sommario esame, la valutazione di pericolosità sociale. Il fumus boni iuris è stato quindi escluso, con riserva degli approfondimenti propri del giudizio di merito. Quanto al periculum e al bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente, essenzialmente ludico, all'accesso agli eventi sportivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»
La fattispecie della lettera b) è distinta e meno grave rispetto a quella della lettera a) e consente il DASPO anche in assenza di prova di una partecipazione diretta agli scontri, quando elementi di fatto dimostrino una condotta evidentemente finalizzata all'avvicinamento e alla partecipazione attiva a episodi violenti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR nella presente fase mediante valutazione sommaria del fumus boni iuris e del bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989 può essere adottato anche nei confronti di chi non abbia materialmente partecipato agli scontri, quando elementi di fatto concreti dimostrino una condotta evidentemente finalizzata all'avvicinamento ai tifosi avversari e alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione.
- In sede cautelare, la valutazione di pericolosità sociale posta a fondamento del DASPO supera il vaglio del fumus boni iuris quando risulti sorretta da un'istruttoria di polizia coerente e non affetta da travisamento, illogicità o sproporzione.
- Ai fini dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989, l'inserimento del soggetto in un gruppo che viola un percorso imposto dall'autorità di pubblica sicurezza e si avvicina ai tifosi avversari può costituire elemento rilevante per ritenere finalizzata la condotta alla partecipazione a episodi violenti, anche se le immagini non documentano uno scontro personale diretto.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un DASPO, l'interesse generale alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale, prevalentemente ludico, all'accesso alle manifestazioni sportive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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