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Sentenza

Sentenza n. 1619/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento per l'annullamento -dell'ordinanza n. 14 dell'11.6.2020, comunicata il 12.6.2020, con la quale è stata ordinata la bonifica e messa in sicurezza entro 90 gg. dell'immobile di proprietà della ricorrente in Briatico, nonché, ove occorra, della nota prot. n. 3790 del 4.9.2020, con la quale, in riscontro all'istanza in autotutela, è stata disposta la sospensione dell'ordinanza n. 14/2020 in attesa di ulteriori accertamenti istruttori.

Giustizia amministrativa202001132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di messa in sicurezza e bonifica di materiali contenenti amianto e successivo provvedimento di sospensione dell'ordinanza in attesa di ulteriori accertamenti istruttori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato l'ordinanza comunale che le imponeva, insieme agli altri proprietari, usufruttuari e responsabili dell'attività svolta nell'immobile, l'immediata messa in sicurezza e la bonifica entro novanta giorni dei materiali deteriorati contenenti amianto. Ha inoltre impugnato il successivo provvedimento comunale adottato in autotutela, con cui l'ordinanza era stata sospesa e si era richiesto all'ARPACAL un ulteriore sopralluogo, mai effettuato secondo quanto riferito dalla ricorrente. Sono stati dedotti, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2, 3, 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria, l'illogicità manifesta e il difetto di motivazione; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 50 e 54 TUEL, lo sviamento e l'abuso di potere; con il terzo motivo, la violazione degli artt. 12, comma 2, e 15, comma 2, della l. n. 257/1992 e del d.m. 6 settembre 1994.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti. Dopo avere avvisato le parti della possibile inammissibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato che l'ordinanza originaria era priva di ogni effetto lesivo, essendo sospesa da oltre cinque anni sia al momento della proposizione del ricorso sia a quello della decisione. Anche il successivo provvedimento comunale non aveva carattere afflittivo, poiché disponeva la sospensione sine die degli effetti pregiudizievoli dell'ordinanza e ulteriori accertamenti istruttori. Ne derivava l'assenza di una lesione attuale e concreta e, quindi, il difetto di interesse a ricorrere. Il TAR ha tuttavia evidenziato che la sospensione, per la sua durata e per l'assenza di un termine finale, non presentava il necessario carattere interinale e temporaneo, invitando sostanzialmente l'amministrazione a una complessiva rimeditazione della vicenda. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 2, 3, 7, 8 e 10 l. n. 241/1990

    Norme richiamate dalla ricorrente a fondamento delle censure procedimentali, motivazionali e istruttorie; non esaminate nel merito per il difetto di interesse.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla contestata illegittimità dell'ordinanza comunale; non esaminate nel merito.

  • artt. 12, comma 2, e 15, comma 2, l. n. 257/1992

    Norme richiamate dalla ricorrente con riguardo alla disciplina dell'amianto; non esaminate nel merito.

  • d.m. 6 settembre 1994

    Disciplina tecnica richiamata dalla ricorrente in materia di amianto; non esaminata nel merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Disposizione posta a fondamento dell'avviso alle parti circa la possibile rilevazione d'ufficio della causa di inammissibilità per carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse quando l'atto impugnato, al momento della proposizione del ricorso e anche alla decisione, è privo di effetti lesivi attuali e concreti sulla sfera giuridica del ricorrente.
  • La sospensione dell'efficacia di un provvedimento lesivo elimina, finché perdura, l'attualità della lesione necessaria per l'impugnazione; tuttavia, una sospensione protratta sine die e priva di termine finale non presenta il fisiologico carattere interinale e temporaneo e impone all'amministrazione una complessiva rimeditazione della vicenda.
  • Un provvedimento che si limita a sospendere gli effetti pregiudizievoli di un atto precedente e a disporre ulteriori accertamenti istruttori, senza introdurre autonomi effetti afflittivi, non è autonomamente lesivo e non può essere utilmente impugnato in assenza di una lesione attuale.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio una possibile causa di inammissibilità per difetto di interesse, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiOrdinanze contingibili e urgentiAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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