Cassazione Penale, Sentenza n. 10041/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato in appello per calunnia continuata per avere, con denuncia del 15/02/2011 presentata congiuntamente al figlio Cristiano Giuseppe Grasso, incolpato Salvatore Amato di truffa. Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione con molteplici censure: violazioni procedurali (omessa iscrizione immediata di Amato nel registro degli indagati e mancato ascolto con le garanzie di legge; uso della posizione di teste assistito), inutilizzabilità della testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria Michele Menza (art. 195, comma 4 c.p.p.), vizi di motivazione e travisamento della prova (assenza di prove del concorso, inesattezze sull'esposto, confusione tra rapporti civili e momento della denuncia, incongruenze della persona offesa), mancata considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo della calunnia, e infine doglianza sulla maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello per errore nel computo delle sospensioni del corso della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa alla causa estintiva per prescrizione. Ha esaminato il dies a quo (21/02/2011), la durata del termine prescrizionale (sei anni per il reato istantaneo, con eventuali allungamenti per atti interruttivi), e i periodi di sospensione effettivamente rilevanti. Ha escluso efficacia sospensiva per il rinvio disposto il 19/03/2018 (disposto per esigenze istruttorie e per consentire alla difesa di citare testi/valutare la rinuncia) e ha affermato che una sospensione pronunciata fuori dei casi consentiti non sospende la prescrizione. Ha inoltre richiamato la disciplina emergenziale Covid e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema, ritenendo che la prescrizione sia maturata il 19/11/2020, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata. Conseguentemente, la sentenza di condanna è viziata per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la posizione processuale si chiude con l'estinzione del reato per prescrizione (accoglimento parziale del ricorso con dichiarazione di estinzione).
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina il termine di prescrizione e come calcolarlo; richiamato per il computo del termine prescrizionale relativo al reato contestato.
art. 161 cod. proc. pen.
Riguarda gli effetti degli atti interruttivi sulla durata della prescrizione; utilizzato per valutare l'allungamento del termine per atti interruttivi.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di estinzione del reato d'ufficio; la Corte chiarisce che non opera in modo da eludere le regole di ammissibilità delle impugnazioni ma può essere dedotta in cassazione come vizio di violazione di legge quando la prescrizione sia maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ricorda che l'estinzione per prescrizione può essere dedotta in cassazione come vizio di violazione di legge riconducibile a questa lett.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da appartenenti alla polizia giudiziaria; era oggetto della doglianza sulla testimonianza di Menza, ma la decisione ha deciso il ricorso sul punto della prescrizione.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Norma emergenziale che prevedeva sospensione dei termini processuali durante la crisi pandemica; la Corte precisa che la sospensione trova applicazione solo per i procedimenti la cui udienza fosse stata fissata nel periodo indicato e che abbia subito effettiva stasi; applicata ai fini del calcolo della prescrizione nel caso.
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza che chiarisce i limiti dell'operatività dell'art. 129 c.p.p. rispetto alle regole di ammissibilità del ricorso per cassazione; consente comunque di dedurre in cassazione l'estinzione per prescrizione come vizio di violazione di legge.
Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Principio secondo cui la sospensione del corso della prescrizione deve derivare da provvedimenti o situazioni espressamente previsti; una sospensione disposta al di fuori dei casi consentiti non produce effetti sospensivi.
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
Rilevazione sulla disciplina della sospensione della prescrizione in relazione alla emergenza pandemica e sui limiti della sua applicazione.
Sez. 2, n. 47160 del 22/10/2019 (Monticone)
Conferma che una sospensione del procedimento illegittimamente disposta non può produrre effetti negativi per l'imputato; la sospensione erroneamente dichiarata non sospende la prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione deve essere calcolata con precisione partendo dal dies a quo del reato e considerando soltanto i periodi di sospensione previsti dalla legge o validamente disposti; provvedimenti o rinvii disposti fuori dei casi consentiti non sospendono la prescrizione.
- Se la sentenza di merito non dichiara la prescrizione, il difensore può dedurla in cassazione come vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e la Corte di Cassazione può accoglierla quando la prescrizione sia maturata prima della pronuncia impugnata.
- I rinvii disposti per esigenze istruttorie o per consentire alla difesa di citare testi non producono automaticamente effetto sospensivo sul termine di prescrizione, a meno che non sussistano i requisiti normativi per la sospensione.
- Le sospensioni disposte nell'ambito della disciplina emergenziale (es. Covid) si applicano solo se il procedimento ha subito una effettiva stasi nei termini e nelle condizioni previste dalla norma emergenziale.
- Una sospensione illegittima non può arrecare pregiudizio all'imputato: se il giudice ha disposto una sospensione non prevista, questa non sospende il decorso della prescrizione.
- È fondamentale per la difesa tenere un conteggio cronologico documentato degli atti processuali, dei rinvii e delle sospensioni per poter impugnare correttamente eventuali errati computi della prescrizione.
- Anche quando il ricorso in cassazione appare per la sua parte inammissibile, la questione della estinzione del reato per prescrizione può e deve essere valutata ove dedotta come vizio di violazione di legge; perciò la prescrizione è un tema che va sollevato tempestivamente e con chiarezza in grado di essere esaminato in sede di legittimità.
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