Sentenza n. 8620/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto direttoriale n.176 del 2 aprile 2025 emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - contenente il “... giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del “progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Montalto Pescia" della potenza nominale di 65,29 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR)”, ivi compresa la verifica positiva del Piano preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, presentato ai sensi del D.P.R. 120/2017 subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2...” ed acquisto al protocollo del Comune con n.11058/2025 in data 7 aprile 2025; - di ogni altro atto conseguente, presupposto o comunque connesso al provvedimento impugnato, ivi incluso il parere della Commissione tecnica nazione PNRR-PNIEC n.449 del 24 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e verifica positiva del piano preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo a un impianto fotovoltaico da 65,29 MWp, nonché il parere positivo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha dedotto il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria del giudizio positivo di compatibilità ambientale. In particolare, il MASE avrebbe omesso di considerare il parere negativo del Ministero della Cultura, che aveva evidenziato il notevole impatto paesaggistico delle opere, la grande dimensione dei campi fotovoltaici, la continuità dei fronti perimetrali, l’insufficienza delle misure di mitigazione, la compromissione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e il rilevante impatto cumulativo derivante dalla presenza di numerosi impianti già esistenti o previsti nell’area. Il Comune ha inoltre contestato l’uso automatico della qualificazione dell’area come idonea ai sensi del d.lgs. n. 199/2021 e il richiamo al principio di massima diffusione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, deducendo che tali elementi non potessero sostituire la concreta ponderazione tra interesse alla diffusione degli impianti FER e tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e di istruttoria, assorbendo gli ulteriori motivi. Il Ministero della Cultura aveva partecipato al procedimento quale amministrazione competente a esprimere un parere tecnico negli ambiti di propria competenza ai sensi degli artt. 23, comma 4, e 24, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Anche se non vincolante, tale parere costituiva parte del materiale istruttorio e non poteva essere semplicemente ignorato. Il MASE si era limitato a darne atto, senza confrontarsi con le specifiche criticità paesaggistiche e ambientali rappresentate dal MiC e senza spiegare le ragioni del loro superamento. Il giudice ha chiarito che la qualificazione di un’area come idonea per legge non determina un’automatica compatibilità ambientale del progetto né esonera l’amministrazione dalla valutazione concreta dell’impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sui beni culturali. Analogamente, il principio di massima diffusione degli impianti FER deve essere bilanciato con gli altri interessi primari dell’ordinamento e non può fondare un assenso aprioristico. Sono stati quindi annullati il decreto ministeriale e gli atti connessi, con salvezza del potere dell’amministrazione di riesaminare la questione, rispettando l’effetto conformativo della sentenza e senza che l’annullamento comporti l’accertamento della spettanza del bene della vita. Il MASE è stato condannato alle spese di lite per euro 4.000, oltre accessori; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
giudizio positivo sulla compatibilità ambientale
Il giudizio di compatibilità ambientale deve fondarsi sull’istruttoria e sulla valutazione complessiva degli elementi rilevanti per l’impatto del progetto.
art. 23, comma 4, d.lgs. 152/2006
Individua la partecipazione dell’amministrazione competente per gli aspetti di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale.
art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006
Il parere tecnico dell’amministrazione competente, anche quando non vincolante, concorre alla formazione del materiale istruttorio sul quale si fonda il giudizio di compatibilità ambientale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la Commissione tecnica PNRR-PNIEC competente a esprimere il parere relativo alla tipologia di progetto in esame.
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
La classificazione di un’area come idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non comporta un automatismo autorizzatorio né esclude la valutazione concreta degli impatti ambientali, paesaggistici e culturali.
d.P.R. 120/2017
Disciplina il piano preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, ricompreso nel provvedimento di compatibilità ambientale impugnato.
Massime di principio
- Nel procedimento di valutazione ambientale, il parere tecnico dell’amministrazione competente per la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale deve essere considerato quale elemento del materiale istruttorio anche quando abbia natura non vincolante; l’amministrazione procedente che intenda discostarsene deve confrontarsi con le criticità evidenziate e motivare adeguatamente le ragioni del loro superamento.
- La qualificazione legislativa di un’area come idonea alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili non determina un’assenso automatico al progetto né esclude la valutazione concreta dell’impatto sulle componenti ambientali, paesaggistiche e culturali.
- Il principio di massima diffusione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili deve essere bilanciato con la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; non può essere utilizzato come giustificazione aprioristica per autorizzare un progetto senza esaminarne le caratteristiche specifiche e l’impatto cumulativo.
- Quando il parere contrario dell’amministrazione competente evidenzi specifici e dettagliati rischi paesaggistici e ambientali, l’amministrazione procedente non può limitarsi a richiamare la non vincolatività del parere o l’idoneità legale dell’area, ma deve svolgere un’istruttoria effettiva e fornire una motivazione adeguata, eventualmente rafforzata, sulla ponderazione degli interessi coinvolti.
- L’annullamento di un provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione lascia intatto il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente sul medesimo oggetto, con il solo limite di non reiterare le modalità di esercizio del potere accertate come illegittime; tale annullamento non implica l’accertamento positivo della spettanza del bene della vita.
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