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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03775/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da alcuni assistiti contro due avvocati per ottenere la restituzione di somme che si assumevano indebitamente trattenute dagli stessi sugli importi versati da terzi all'esito di un giudizio risarcitorio affidato ai loro patrocinatori. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando entrambi gli avvocati in solido alla restituzione di una parte del compenso professionale e uno solo di essi alla restituzione di ulteriori somme. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione, l'avvocata ricorrente principale ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, contestando l'affermazione dell'esistenza di un contratto di patrocinio diretto con lei; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o inesatta valutazione di documenti e prova testimoniale; (3) violazione dell'art. 1298 c.c., contestando la condanna solidale alla restituzione e la ritenuta titolarità comune delle somme su conto cointestato; (4) violazione dell'art. 2233 c.c., sostenendo che il compenso pattuito non consentisse la restituzione di quanto trattenuto. L'altro avvocato ha proposto ricorso incidentale autonomo, ma tardivo rispetto al ricorso principale già notificato, e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'avvocata, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso la dedotta motivazione apparente, valorizzando la motivazione ampia della corte d'appello sull'esistenza del rapporto professionale diretto anche con la ricorrente; ha ritenuto che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito; ha confermato la correttezza della condanna solidale alla restituzione sulla base della cointestazione del conto e della presunzione di comunione pro quota delle somme; ha infine reputato corretta l'interpretazione del patto di quota lite, secondo cui il compenso finale era parametrato all'esito definitivo del giudizio e non alla sola pronuncia di primo grado. Il ricorso dell'altro avvocato è stato dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente come ricorso autonomo dopo la notificazione del ricorso principale, quando avrebbe dovuto essere proposto in via incidentale nel termine di legge. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un abuso dello strumento processuale; ha posto le spese del ricorso incidentale tardivo a carico del relativo ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    È richiamato per la costituzione personale in giudizio di avvocati abilitati, ma non è oggetto di specifica statuizione decisoria.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte esclude l'improcedibilità del ricorso principale perché la prova della notificazione della sentenza risultava comunque presente nel fascicolo di parte al momento del deposito del ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, dopo la notificazione del primo ricorso, le impugnazioni successive devono essere proposte come incidentali nel termine di legge.

  • art. 371 c.p.c.

    Si applica il principio dell'unicità del processo di impugnazione, con conversione del ricorso successivo in incidentale e assoggettamento al relativo termine di decadenza.

  • art. 375 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è respinta perché la sentenza impugnata contiene una motivazione ampia e adeguata.

  • art. 156, co. 2 c.p.c.

    Richiamato dal motivo di ricorso sulla nullità della sentenza, ma la Corte esclude il vizio denunciato.

  • art. 111, co. 2 e 6 Cost.

    Richiamato per il parametro del minimo costituzionale della motivazione, ritenuto rispettato.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione è ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mira a sollecitare una nuova valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è dichiarata non ammissibile nei termini prospettati, poiché non viene allegato un errore nella regola legale di valutazione della prova ma solo un preteso cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 1298 c.c.

    La Corte ritiene corretto il riconoscimento della titolarità comune e per quote uguali delle somme affluite su conto cointestato e, conseguentemente, la solidarietà dell'obbligo restitutorio.

  • art. 2233 c.c.

    La Corte afferma che non vi è violazione della norma perché il compenso non è stato rideterminato dal giudice, ma interpretato secondo l'accordo negoziale che lo parametrava all'esito definitivo del giudizio.

  • art. 1371 c.c.

    È richiamato come canone interpretativo del patto di quota lite, ritenuto correttamente applicato dalla corte d'appello.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condannare la ricorrente principale al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso del processo.

  • art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È dato atto dei presupposti per il contributo/addizionale dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata mostri una ricostruzione coerente e completa dei fatti decisivi e delle ragioni della decisione, anche se la parte dissenta dal risultato probatorio.
  • La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega un vero errore nell'applicazione delle regole legali di valutazione della prova; non è consentito usarla per ottenere una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio.
  • La procura alle liti può costituire un indice presuntivo della sussistenza di un autonomo rapporto di patrocinio, valutabile insieme ad altri elementi fattuali come la sottoscrizione di atti, la partecipazione alle udienze e la gestione delle somme del cliente.
  • Quando somme di denaro affluiscono su un conto corrente cointestato, in mancanza di prova contraria, può operare la presunzione di titolarità comune e per quote uguali, con conseguente legittimità della restituzione in forma solidale nei confronti dei cointestatari.
  • L'interpretazione del patto di quota lite e della pattuizione sul compenso professionale è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione non è censurabile una lettura del contratto sorretta da motivazione non apparente e conforme ai canoni ermeneutici applicati.
  • Dopo la notificazione del primo ricorso per cassazione contro una stessa sentenza, ogni impugnazione successiva deve essere proposta come ricorso incidentale nel termine previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c.; il ricorso autonomo successivo è tardivo e quindi inammissibile.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile, specie da parte di un professionista del diritto, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPatrocinio
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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