Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento, due atti di contestazione e una cartella di pagamento relativi a IVA per gli anni 2010 e 2011. Gli atti si fondavano sull'assunto dell'Ufficio che la società avesse utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da altri soggetti. I ricorsi erano stati rigettati in primo grado e in appello. In cassazione la contribuente aveva proposto tre motivi, ma successivamente ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte, pur dichiarando l'estinzione del giudizio, ha rilevato ai soli fini delle spese che i motivi erano infondati quanto alle denunciate violazioni di legge, perché non sussisteva la dedotta violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, né dell'art. 16 d.lgs. n. 472/1997, né del principio del ne bis in idem in relazione alla rinnovata contestazione delle sanzioni, né l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo; ed erano inammissibili quanto al dedotto omesso esame.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ritenendo valida la rinuncia sottoscritta dal difensore munito di apposito potere in procura e regolarmente comunicata alla controparte. Poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva aderito alla rinuncia, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 9.100 oltre spese prenotate a debito. Ai soli fini della regolazione delle spese, la Corte ha anche osservato che i motivi di ricorso sarebbero risultati infondati o inammissibili.
Norme richiamate
atto di rinuncia al ricorso per cassazione
La rinuncia al ricorso può essere validamente depositata dal difensore munito del relativo potere conferito in procura e, se comunicata alla controparte, rileva ai fini dell'estinzione del giudizio.
La Corte dichiara l'estinzione del processo in presenza di rinuncia al ricorso validamente proposta.
La Corte esclude, ai fini delle spese, che vi sia stata violazione di tale disposizione nella fattispecie relativa alla contestazione delle sanzioni.
principio del ne bis in idem
La Corte esclude, ai fini delle spese, che la rinnovata contestazione delle sanzioni integri una violazione del divieto di ne bis in idem.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta da un difensore munito di apposito potere e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del processo anche in assenza di adesione della controparte.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la parte ricorrente può essere condannata alle spese se la controparte non aderisce alla rinuncia.
- Ai fini della regolazione delle spese, la Corte può valutare sommariamente la fondatezza dei motivi di ricorso e rilevare l'infondatezza delle censure di violazione di legge o l'inammissibilità delle censure di omesso esame.
- Nel contenzioso tributario relativo all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non è configurabile, in base a quanto osservato dalla Corte, una violazione automatica delle regole sul riparto dell'onere della prova, né una violazione del ne bis in idem per la reiterata contestazione di sanzioni, senza ulteriori specifiche dimostrazioni.
Come è indicizzato
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