Cassazione Penale, Sentenza n. 22615/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per tre censure principali: 1) errata applicazione della recidiva (art. 99 cod. pen.) nonostante il Tribunale di sorveglianza avesse dichiarato estinti gli effetti penali di precedenti condanne in conseguenza del buon esito di misure alternative all'affidamento in prova; 2) vizio di motivazione relativo al mancato esame/diniego dell'esclusione della recidiva qualificata; 3) vizio motivazionale nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non aver considerato l'estinzione degli effetti penali e per non aver valutato correttamente la personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per essere inedito (nuovo rispetto a quanto dedotto in appello); il secondo è stato considerato manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, anche implicitamente, l'applicazione della recidiva avendo riguardo ai precedenti dell'imputato e ai parametri dell'art. 133 cod. pen.; il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni del primo e comunque privo di rilievo per la motivazione adeguata data dai giudici d'appello sul diniego delle attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali, contestato per i fatti di cui alla sentenza (colpo con una bottiglia sul viso).
art. 585 cod. pen.
Aggravanti e specificazioni applicate in relazione al reato di lesioni per la valutazione della responsabilità e della pena.
art. 577 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione come norma connessa alle circostanze del reato contestato.
art. 61, comma 1, cod. pen.
Uso quale riferimento per le circostanze aggravanti applicate nel caso concreto.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: la pronuncia conferma che l'applicazione della recidiva è lecita se il giudice, anche implicitamente, dà adeguata motivazione in ordine alla personalità del reo e alla gravità della condotta.
art. 47, 47-bis ordinamento penitenziario
Richiamati dalla difesa in relazione all'estinzione degli effetti penali per il buon esito di misure alternative; la Corte ha ritenuto la questione non sollevata in sede di appello e quindi non valutabile in Cassazione come nuovo motivo.
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
Richiamato a limiti formali dell'impugnazione: il ricorso in Cassazione è soggetto ai limiti previsti dall'art. 173 disp. att. (limiti della riassunzione in Cassazione).
art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma che impone di indicare nell'atto di impugnazione i capi o punti della decisione impugnati; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo perché non sollevato anteriormente come previsto da questa disposizione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato l'aumento di pena tenendo conto della personalità del reo e della gravità della condotta, in linea con i parametri dell'art. 133.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
Sentenza Corte Cost. n. 185/2015
Decisione citata in merito alla legittimità costituzionale della disciplina della recidiva: la Corte di Cassazione osserva che, nonostante quella decisione, l'aumento per recidiva disposto anteriormente può ritenersi legittimo se il giudice ha motivato la scelta (anche implicitamente).
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevati motivi 'inediti' o nuovi che non siano stati dedotti nel precedente grado di impugnazione: le doglianze devono essere indicate già nell'atto di appello conformemente all'art. 581 c.p.p.
- L'estinzione degli effetti penali di precedenti condanne, se ritenuta rilevante per escludere la recidiva o per ottenere attenuanti, deve essere tempestivamente dedotta e documentata nei gradi processuali precedenti; se non introdotta per tempo, non può essere valorizzata in Cassazione come nuovo motivo.
- Il giudice, nell'applicare la recidiva o nell'aumentare la pena, deve motivare la scelta, ma la motivazione può essere anche implicita purché chiaramente desumibile dal complesso delle valutazioni (es. valutazione negativa della personalità e pericolosità).
- Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini tutte le circostanze favorevoli: è sufficiente che riferisca i fatti o i profili ritenuti decisivi e dia motivo della valutazione negativa complessiva della personalità.
- Se si intende contestare l'applicazione della recidiva, è fondamentale allegare e far valutare in sede di impugnazione prove e provvedimenti favorevoli (es. provvedimenti di estinzione degli effetti), non potendo contare su un esame ex novo in Cassazione.
- Le pronunce costituzionali che incidono sulla disciplina della recidiva non eliminano automaticamente tutte le conseguenze passate; la correttezza dell'aumento di pena va valutata alla luce della motivazione e della tempistica rispetto alla pronuncia costituzionale.
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