Cassazione Penale, Sentenza n. 14219/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di omissione di valutazione del quarto motivo di appello relativo alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), con la contestazione che la condotta dell'imputato fosse mera resistenza passiva o reazione istintiva e non opposizione attiva; dedotta violazione dell'art. 546 c.p.p. e carenza di motivazione. 2) censura di errata applicazione/valutazione delle norme sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.), con lamentele sulla genericità del diniego delle attenuanti generiche e sulla mancanza di motivazione circa la scelta di una pena prossima al massimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo: infondato, perché la Corte territoriale, pur non avendo formalmente esaminato il quarto motivo, ha comunque fornito nella motivazione elementi dalla cui struttura argomentativa risulta il rigetto della censura, qualificando la condotta come "resistenza attiva" (chiudere la porta, tentativo di saltare dalla finestra, tentativo di mordere un agente). Sul secondo motivo: fondato limitatamente all'omessa motivazione in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che non fosse stata adeguatamente motivata la determinazione della pena (in particolare la scelta di una pena prossima al massimo edittale e l'entità della pena per il reato satellite) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per colmare la lacuna motivazionale e, se del caso, rideterminare la pena. In precedenza la Corte d'appello aveva riqualificato il fatto di droga (capo 1) da art. 73, comma 1, a art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rideterminando la pena complessiva in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e revocando le pene accessorie; la cassazione ha confermato la riqualificazione ma ha disposto il rinvio per la motivazione sul quantum.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma relativa al concorso di reati (concorso materiale o morale di norme) nella contestazione originaria dei fatti
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il fatto originariamente qualificato ai sensi del comma 1 è stato riqualificato dalla Corte territoriale al comma 5; la Corte di cassazione ha convalidato la riqualificazione operata, confermando che la riqualificazione incide sulla determinazione della pena
art. 337 cod. pen.
La Corte territoriale ha interpretato il comportamento (chiusura porta, tentativo di fuga, tentativo di mordere l'agente) come resistenza attiva; la cassazione ha ritenuto che tale valutazione fattuale non sia sindacabile in questa sede
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare omissione di esame di specifica deduzione d'appello; la Corte di cassazione ha ricordato che non è sempre necessaria una replica testuale ad ogni deduzione quando il rigetto risulta dalla complessiva struttura argomentativa
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate come fondamento delle doglianze di legittimità (vizi di motivazione e violazione di norme di legge); la Corte ha analizzato la correttezza dell'applicazione di principi di diritto e la sufficienza della motivazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo alle censure relative alla motivazione sulla quantificazione della pena e al mancato esame di circostanze
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha esercitato il potere discrezionale di escluderle con motivazione ritenuta congrua sulla base della ricostruzione complessiva, ma la Corte di cassazione ha rilevato carenza di motivazione specifica in ordine al quantum inflitto
art. 132 cod. pen.
Principio della determinazione della pena in relazione alle circostanze; la Corte ha richiamato la necessità di motivare la scelta della pena nella misura applicata
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione in ordine alla scelta di una pena prossima al massimo edittale
Massime di principio
- L'omissione formale di esaminare un motivo d'appello non comporta automaticamente nullità: se dalla motivazione complessiva emerge il rigetto della doglianza, la valutazione è ammissibile in Cassazione.
- La distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva è fattuale: condotte come tentativi di fuga, opporre forza, tentativo di mordere un agente possono legittimamente essere qualificate come resistenza attiva; la verifica compete al giudice di merito e non è sindacabile se ben motivata.
- Il giudice deve motivare in modo espresso e non meramente formale la scelta della quantificazione della pena, soprattutto quando si avvicina al massimo edittale; lacune motivazionali su questo punto possono determinare l'annullamento con rinvio.
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nello ius dispositivum del giudice e richiede motivazione congrua e individualizzata; anche se il merito è difficilmente sindacabile, la motivazione non può essere puramente formulaica.
- La riqualificazione del delitto principale incide obbligatoriamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio: il giudice che riqualifica deve adeguatamente motivare la nuova determinazione della pena.
- In sede di legittimità non sono ammesse rielaborazioni alternative dei fatti: le valutazioni probatorie e ricostruttive del giudice di merito prevalgono salvo vizio motivazionale evidente.
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