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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4643/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla legittimità della parificazione, disposta dal Magistrato e confermata dal Tribunale di Sorveglianza, della facoltà per il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis di acquistare generi alimentari con la stessa "lista" (cd. "modello 72") dei detenuti in regime ordinario. Il Ministero sosteneva che per ragioni di sicurezza interna ed esterna e per evitare il radicamento di posizioni di privilegio nella popolazione detenuta fosse necessaria una lista separata e limiti di spesa più rigidi per i soggetti 41-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando l'orientamento secondo cui è illegittima la previsione amministrativa che escluda dai beni acquistabili al sopravvitto i prodotti inclusi nel "modello 72" degli ordinari, quando tale differenziazione non sia giustificata da specifiche e concrete esigenze di sicurezza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. I n. 33917/2021 e altri arresti conformi) e le pronunce della Corte Costituzionale (es. n.186/2018; n.97/2020) per affermare che misure ulteriormente afflittive, non funzionali alle finalità del regime 41-bis, sono illegittime. Ha inoltre osservato che limiti di spesa e divieti generali di beni di lusso già impediscono l'acquisizione di vantaggi materiali significativi e che il divieto di singoli prodotti può essere valutato caso per caso, senza giustificare liste separate di massima.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    art. 41-bis, L. 26/7/1975 n.354

    Il regime differenziato previsto dall'art.41-bis può giustificare limitazioni solo se fondate su specifiche esigenze di prevenzione del pericolo per ordine e sicurezza; misure ulteriormente afflittive non giustificate sono illegittime.

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 14

    d.P.R. 30/6/2000 n.230, art.14

    Le regole amministrative e i limiti di spesa previsti mirano a prevenire acquisizioni anomale di beni e a contenere il potere di spesa dei detenuti, contribuendo a evitare rischi di esibizione di potere fra reclusi.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 12/10/2018

    Ha censurato la natura eccessivamente afflittiva di misure non pertinenti agli scopi del 41-bis, indicando che tali misure possono essere incostituzionali se incongrue rispetto agli obiettivi del regime.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 97 del 5/5/2020

    Conferma il principio che restrizioni non funzionali agli obiettivi di sicurezza del regime speciale sono illegittime e in contrasto con i principi costituzionali.

  • Cassazione, Sez. I, sent. n. 33917 del 15/7/2021

    Cass. Sez. I, n.33917/2021

    Ha affermato l'illegittimità di una lista separata di alimenti per i 41-bis quando non giustificata da esigenze di sicurezza, considerando tale distinzione un ingiustificato "surplus" di afflittività.

  • Cassazione, Sez. I, sent. nn. 22054, 22055, 22056 del 2021

    Cass. Sez. I, nn.22054-22056/2021

    Decisioni conformi che ribadiscono l'assenza di motivi validi per differenziare la lista dei beni alimentari acquistabili dai detenuti 41-bis rispetto ai detenuti ordinari, salvo specifiche esigenze di sicurezza.

  • Cassazione, Sez. Un., sent. 21/12/2017, n. 3775/18

    Cass. Sez. Un., n.3775/2018

    Rilevata la natura pubblica del proponente, stabilisce limiti sulle statuizioni aggiuntive in caso di rigetto del ricorso proposto dallo Stato (cita per l'assenza di altra statuizione a seguito del rigetto).

Massime di principio

  • Una restrizione differenziata dei beni acquistabili dai detenuti 41-bis rispetto ai detenuti ordinari è ammissibile solo se sorretta da specifiche e concrete esigenze di sicurezza, non da mere ipotesi o timori generici.
  • Il divieto generale di beni di lusso e i limiti di spesa previsti dalla normativa riducono il rischio che i detenuti 41-bis acquisiscano vantaggi tali da creare posizioni di privilegio; pertanto, la mera possibilità teorica di accrescimento di prestigio non giustifica misure di massa.
  • Le limitazioni ai singoli prodotti per motivi di confezionamento o sicurezza possono essere disposte attraverso valutazioni e verifiche caso per caso, senza necessità di mantenere due liste separate predefinite.
  • La Corte di Cassazione in sede di legittimità valuta principalmente la violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è precluso salvo casi di assenza o mera apparenza del percorso motivazionale.
  • In situazioni analoghe conviene documentare con elementi concreti e specifici qualsiasi ragionamento di sicurezza che giustifichi una differenziazione del trattamento, evidenziando nessi funzionali tra la misura restrittiva e l'obiettivo di prevenzione perseguito.

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