Cassazione Penale, Sentenza n. 4643/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla legittimità della parificazione, disposta dal Magistrato e confermata dal Tribunale di Sorveglianza, della facoltà per il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis di acquistare generi alimentari con la stessa "lista" (cd. "modello 72") dei detenuti in regime ordinario. Il Ministero sosteneva che per ragioni di sicurezza interna ed esterna e per evitare il radicamento di posizioni di privilegio nella popolazione detenuta fosse necessaria una lista separata e limiti di spesa più rigidi per i soggetti 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando l'orientamento secondo cui è illegittima la previsione amministrativa che escluda dai beni acquistabili al sopravvitto i prodotti inclusi nel "modello 72" degli ordinari, quando tale differenziazione non sia giustificata da specifiche e concrete esigenze di sicurezza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. I n. 33917/2021 e altri arresti conformi) e le pronunce della Corte Costituzionale (es. n.186/2018; n.97/2020) per affermare che misure ulteriormente afflittive, non funzionali alle finalità del regime 41-bis, sono illegittime. Ha inoltre osservato che limiti di spesa e divieti generali di beni di lusso già impediscono l'acquisizione di vantaggi materiali significativi e che il divieto di singoli prodotti può essere valutato caso per caso, senza giustificare liste separate di massima.
Norme richiamate
art. 41-bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
art. 41-bis, L. 26/7/1975 n.354
Il regime differenziato previsto dall'art.41-bis può giustificare limitazioni solo se fondate su specifiche esigenze di prevenzione del pericolo per ordine e sicurezza; misure ulteriormente afflittive non giustificate sono illegittime.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 14
d.P.R. 30/6/2000 n.230, art.14
Le regole amministrative e i limiti di spesa previsti mirano a prevenire acquisizioni anomale di beni e a contenere il potere di spesa dei detenuti, contribuendo a evitare rischi di esibizione di potere fra reclusi.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 12/10/2018
Ha censurato la natura eccessivamente afflittiva di misure non pertinenti agli scopi del 41-bis, indicando che tali misure possono essere incostituzionali se incongrue rispetto agli obiettivi del regime.
Corte Costituzionale, sent. n. 97 del 5/5/2020
Conferma il principio che restrizioni non funzionali agli obiettivi di sicurezza del regime speciale sono illegittime e in contrasto con i principi costituzionali.
Cassazione, Sez. I, sent. n. 33917 del 15/7/2021
Cass. Sez. I, n.33917/2021
Ha affermato l'illegittimità di una lista separata di alimenti per i 41-bis quando non giustificata da esigenze di sicurezza, considerando tale distinzione un ingiustificato "surplus" di afflittività.
Cassazione, Sez. I, sent. nn. 22054, 22055, 22056 del 2021
Cass. Sez. I, nn.22054-22056/2021
Decisioni conformi che ribadiscono l'assenza di motivi validi per differenziare la lista dei beni alimentari acquistabili dai detenuti 41-bis rispetto ai detenuti ordinari, salvo specifiche esigenze di sicurezza.
Cassazione, Sez. Un., sent. 21/12/2017, n. 3775/18
Cass. Sez. Un., n.3775/2018
Rilevata la natura pubblica del proponente, stabilisce limiti sulle statuizioni aggiuntive in caso di rigetto del ricorso proposto dallo Stato (cita per l'assenza di altra statuizione a seguito del rigetto).
Massime di principio
- Una restrizione differenziata dei beni acquistabili dai detenuti 41-bis rispetto ai detenuti ordinari è ammissibile solo se sorretta da specifiche e concrete esigenze di sicurezza, non da mere ipotesi o timori generici.
- Il divieto generale di beni di lusso e i limiti di spesa previsti dalla normativa riducono il rischio che i detenuti 41-bis acquisiscano vantaggi tali da creare posizioni di privilegio; pertanto, la mera possibilità teorica di accrescimento di prestigio non giustifica misure di massa.
- Le limitazioni ai singoli prodotti per motivi di confezionamento o sicurezza possono essere disposte attraverso valutazioni e verifiche caso per caso, senza necessità di mantenere due liste separate predefinite.
- La Corte di Cassazione in sede di legittimità valuta principalmente la violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è precluso salvo casi di assenza o mera apparenza del percorso motivazionale.
- In situazioni analoghe conviene documentare con elementi concreti e specifici qualsiasi ragionamento di sicurezza che giustifichi una differenziazione del trattamento, evidenziando nessi funzionali tra la misura restrittiva e l'obiettivo di prevenzione perseguito.
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